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22.3335 · Mozione · 2022-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 15 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza affinché sia sempre un Parlamento, l'Esecutivo, una commissione di autorità o un organo comparabile a decidere su una domanda di naturalizzazione e mai gli aventi diritto di voto di un'Assemblea comunale.

Begründung

In alcuni Comuni, ancora oggi le decisioni sulle domande di naturalizzazione sono prese nelle Assemblee comunali. In queste sedi non è possibile garantire l'obiettività, il che può comportare una discriminazione, ad esempio a causa dell'origine. Ciò è dimostrato anche da due studi dell'Università di Zurigo su mandato del Fondo nazionale svizzero. A causa della sua severa prassi di naturalizzazione, la Svizzera registra tuttavia una quota di naturalizzazione tra le più basse in Europa. Un quarto della popolazione è in tal modo escluso dall'essere membro a pieno titolo della società e quindi non da ultimo dalla facoltà di codecisione democratica. Ciò va a scapito della qualità della democrazia diretta e limita inutilmente le possibilità di partecipazione. La decisione su una domanda di naturalizzazione deve essere resa la più obiettiva possibile e avvicinarsi a un atto amministrativo, per cui è necessario che sia presa dai competenti consigli o commissioni e non dagli aventi diritto di voto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Oltre alla presente mozione, sono stati presentati altri tre interventi parlamentari intitolati "Regole del gioco eque in materia di naturalizzazione" (Mo. Gredig 22.3329, Mo. Gredig 22.3330, Mo. Christ 22.3337) per modificare la legge federale sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0). Questi interventi mirano a modificare le condizioni e la procedura per la naturalizzazione ordinaria.

Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore una revisione parziale della LCit (RU 2008 5911). Da allora le decisioni negative di naturalizzazione devono essere motivate. I Cantoni sono inoltre obbligati a istituire autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza sui ricorsi in materia di naturalizzazione. I Cantoni devono parimenti provvedere a tutelare la sfera privata nelle procedure di naturalizzazione. Nel quadro di questa modifica di legge è stato pure sancito esplicitamente che le procedure di naturalizzazione cantonali e comunali sono rette dal diritto cantonale e che una domanda di naturalizzazione può essere sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale. In occasione della revisione totale della LCit in vigore dal 1° gennaio 2018, il Parlamento ha mantenuto la modifica di legge entrata in vigore il 1° gennaio 2009 e ripreso le pertinenti disposizioni (art. 15-17 e 46 LCit). La LCit contiene pertanto i principi procedurali che i Cantoni sono tenuti a osservare. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tali principi sono conformi alla Costituzione federale e garantiscono una procedura equa di naturalizzazione.

La rinuncia alla possibilità di sottoporre le domande di naturalizzazione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale, chiesta dall'autrice della mozione, violerebbe l'autonomia cantonale. Il Consiglio federale ritiene che i Cantoni debbano conservare tale possibilità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.