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22.3337 · Mozione · 2022-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 9 capoverso 1 lettera b della legge sulla cittadinanza affinché una domanda di naturalizzazione possa essere presentata già dopo sette anni di soggiorno in Svizzera anziché dieci. Le altre condizioni di durata minima di soggiorno fondate sulla durata di 10 anni prevista nell'articolo 9 della legge sulla cittadinanza vanno adeguate di conseguenza.

Begründung

Il tasso di naturalizzazione in Svizzera è basso nel confronto internazionale; alcuni motivi sono il lungo termine di residenza di 10 anni, procedure complesse a tutti e tre i livelli statali, di durata biennale e oltre, nonché emolumenti in parte elevati.

Dal 1° gennaio 2018 è inoltre diventato ancora più difficile ottenere il passaporto svizzero. La nuova legge sulla cittadinanza ha inasprito le condizioni sotto vari aspetti:

- per i candidati alla naturalizzazione vigono ora requisiti linguistici più elevati. Devono infatti padroneggiare la rispettiva lingua nazionale (francese, tedesco o italiano a seconda della regione linguistica) sia oralmente che per iscritto;

- la nuova legge esige anche che il candidato partecipi alla vita economica o acquisisca una formazione. Le persone che ricorrono all'aiuto sociale non adempiono quindi le condizioni di naturalizzazione. Nei tre anni precedenti la domanda non deve infatti essere stato percepito l'aiuto sociale. Anche i disoccupati possono incontrare difficoltà al momento della naturalizzazione;

- un ulteriore inasprimento riguarda il casellario giudiziale. Anche in passato il richiedente doveva presentare un estratto del casellario privo di iscrizioni. Ora è tuttavia determinante il sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale, accessibile alle autorità competenti, dove le sentenze sono visibili più a lungo;

- la legge prevede inoltre criteri più severi per le persone all'estero, che in futuro dovranno in particolare dimostrare di avere stretti legami con la Svizzera.

D'altro canto, la Svizzera ha anche un proprio interesse a una naturalizzazione il più rapida possibile, soprattutto di giovani candidati che soddisfano i requisiti -condizione che devono comunque adempiere in ogni caso. Infatti, in tal modo non è soltanto rafforzato il sentimento di codecisione e appartenenza, bensì sono pure chiariti i diritti e i doveri per entrambe le parti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Oltre alla presente mozione, sono stati presentati altri tre interventi parlamentari intitolati "Regole del gioco eque in materia di naturalizzazione" (Mo. Gredig 22.3329, Mo. Gredig 22.3330, Mo. Christ 22.3335) per modificare la legge federale sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0). Questi interventi mirano a mitigare le condizioni per la procedura ordinaria di naturalizzazione.

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione totale della LCit, nel quadro della quale il Consiglio federale aveva proposto di ridurre da 12 a otto anni la durata minima del soggiorno in Svizzera. Il Parlamento ha respinto questa proposta e ridotto a dieci anni la durata minima del soggiorno (art. 9 cpv. 1 lett. b LCit). La maggioranza degli Stati europei esige una durata minima del soggiorno compresa tra quattro e dieci anni. Come in Svizzera questa durata è di dieci anni in Austria e in Italia, di otto in Germania e di cinque in Francia.

Va osservato che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione i candidati devono essere titolari di un permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit), di norma rilasciato dopo dieci anni (art. 34 cpv. 2 lett. a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). La riduzione della durata del soggiorno sarebbe dunque efficace soltanto se il permesso di domicilio potesse essere ottenuto anticipatamente, come ad esempio nel caso dei cittadini di Paesi con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di domicilio, che ottengono tale permesso dopo cinque anni. Inoltre, le autorità della migrazione possono, nel quadro del loro potere discrezionale, rilasciare un permesso di domicilio già dopo un soggiorno più breve se lo straniero adempie le condizioni di integrazione o se gravi motivi lo giustificano (art. 34 cpv. 3 e 4 LStrI).

Secondo il Consiglio federale non vi è alcun motivo per ridurre la durata minima del soggiorno per la naturalizzazione ordinaria soltanto pochi anni dopo la revisione totale della LCit.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.