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Nuove direttive del GAFI. Il Consiglio federale prevede di accelerare il processo di introduzione di un registro dei beneficiari delle società in considerazione delle sanzioni contro la Russia?

22.3346 · Interpellanza · 2022-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 4 marzo 2022 il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), fondato in collaborazione con la Svizzera, ha operato una riforma delle sue raccomandazioni. La Raccomandazione 24 prevede ora come standard minimo per gli Stati membri del GAFI l'istituzione di un registro dei beneficiari economici delle società o di meccanismi alternativi equivalenti. Questa raccomandazione è vincolante per la Svizzera. Nella risposta alla mozione Hurni 21.4396, il Consiglio federale aveva indicato che aspettava i risultati di questi lavori del GAFI e che "esaminerà le opzioni di attuazione entro il mese di giugno del 2022 e informerà il Parlamento sull'ulteriore modo di procedere".

All'inizio del mese di marzo del 2022 l'Esecutivo ha adottato una serie di sanzioni contro la Russia e i suoi cittadini, in particolare sul piano commerciale e finanziario. L'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina risale al 4 marzo 2022. Questa prevede diverse restrizioni finanziarie come il blocco degli averi e delle risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese o organizzazioni elencate in un allegato (art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza). È vietata la semplice messa a disposizione di risorse finanziarie a queste persone fisiche, imprese o organizzazioni (art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza).

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

1. L'Esecutivo è ora pronto ad attuare senza indugio la nuova raccomandazione del GAFI per lottare efficacemente contro la criminalità economica conformemente a questo nuovo standard vincolante?

2. Qual è lo scadenzario previsto dal Consiglio federale per l'attuazione di questa raccomandazione e l'istituzione di un registro?

3. Si sono riscontrate difficoltà concrete nell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate contro la Federazione Russa e i suoi cittadini che dispongono di averi in Svizzera, in particolare ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 4 marzo 2022, a causa dell'impossibilità di identificare i beneficiari economici di certe società o organizzazioni?

4. Il contesto delle sanzioni decise a seguito della guerra in Ucraina non dovrebbe incoraggiare l'Esecutivo ad accelerare notevolmente l'attuazione della Raccomandazione 24 del GAFI?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1, 2 e 4: Lo standard riveduto del GAFI concernente la trasparenza delle persone giuridiche (Raccomandazione 24 [R24]) non prevede necessariamente l'istituzione di un registro dei beneficiari economici delle società. In base alla R24 riveduta, gli Stati membri possono introdurre un registro oppure garantire alle autorità competenti, per mezzo di un meccanismo alternativo, un accesso efficiente alle informazioni riguardanti il beneficiario economico di una società.

Il Consiglio federale sta valutando la necessità di attuare tale raccomandazione a seguito della summenzionata revisione. A tal fine, il Dipartimento federale delle finanze sta preparando un'analisi della situazione in stretta collaborazione con i dipartimenti e le autorità interessati. Tenendo conto del contesto nazionale e internazionale, vengono formulate varianti di attuazione volte a rafforzare il dispositivo in materia di trasparenza sui beneficiari economici delle persone giuridiche. Il risultato dell'analisi verrà presentato al Consiglio federale nel terzo trimestre 2022. Questa è già una tabella di marcia ambiziosa, se si tiene conto delle analisi e delle consultazioni da svolgere.

Ad domanda 3: Il sistema giuridico svizzero prevede già diverse norme per stabilire i beneficiari economici di una società. La società deve tenere un elenco degli aventi economicamente diritto a essa (art. 697l del Codice delle obbligazioni, RS 220). Inoltre, nel caso di una relazione d'affari con una società, l'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto (cfr. art. 4 della legge sul riciclaggio di denaro, RS 955.0).

Queste norme consentono alle autorità competenti di accedere alle informazioni sui beneficiari economici delle società svizzere e di identificarli. Nell'attuazione della misura prevista all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) il Consiglio federale non ha pertanto riscontrato particolari difficoltà che possano essere attribuite all'assenza di un registro dei beneficiari economici in Svizzera. Inoltre, non è chiaro in quale misura l'istituzione di un simile registro, sommata alle misure esistenti, possa contribuire alla determinazione dei valori patrimoniali sotto il controllo di cittadini o società russi. Ciononostante, il Consiglio federale continuerà a seguire attentamente la questione nel quadro dei suddetti lavori di analisi e attuazione.

Inoltre, in caso di dubbi inerenti al rispetto del divieto di cui all'articolo 15 della citata ordinanza, la SECO dispone di mezzi d'indagine che le consentono, in particolare, di consultare documenti interni di una società sospetta oppure di ottenere informazioni dagli intermediari finanziari che intrattengono una relazione d'affari con tale società (cfr. art. 4 in combinato disposto con l'art. 3 della legge sugli embarghi, RS 946.231).

Risposta del Consiglio federale.

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