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22.3355 · Mozione · 2022-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare il Codice penale con una fattispecie che punisca ogni intervento chirurgico od ormonale irreversibile sulle caratteristiche sessuali interne ed esterne o sugli organi genitali di minori incapaci di discernimento o ogni esortazione a sottoporsi a un tale intervento in Svizzera.

Gli interventi che, da un punto di vista medico, non sono posticipabili o sono indispensabili per prevenire un rischio di morte (urgenza temporale) o un pericolo grave e attuale per la salute del minore (urgenza materiale) saranno esclusi.

Saranno parimenti escluse la circoncisione e le misure di adeguamento sessuale conformi al bene del minore ed effettuate su indicazione medica.

Il Consiglio federale esaminerà l'opportunità di prevedere un'età di protezione per i minori capaci di discernimento.

Begründung

I bambini intersessuali nascono con caratteristiche sessuali fisiche che differiscono dalle norme mediche o socio-culturali tradizionali, che distinguono tra maschile e femminile. Una variazione congenita delle caratteristiche sessuali non implica necessariamente un problema di salute per i bambini. In media l'1,7 per cento della popolazione presenta una variazione dello sviluppo sessuale. In Svizzera i bambini con una variazione delle caratteristiche sessuali sono ancora sottoposti a trattamenti ormonali e chirurgici volti a modificare le loro caratteristiche sessuali fisiche. Gli interventi di cambiamento del sesso possono, ad esempio, assumere la forma di operazioni alla vulva, al clitoride o al pene, di trattamenti ormonali, di sterilizzazioni o di interventi prenatali. Comportano grossi rischi per la salute, in particolare gravi traumi psicologici e depressioni, nonché conseguenze a lungo termine come l'osteoporosi o l'infertilità.

Va vietata qualsiasi ingerenza nell'integrità di un bambino che non riveste vitale importanza o non è assolutamente necessaria per scongiurare un grave pericolo per la sua salute, ossia qualsiasi intervento che può essere posticipato senza grossi rischi. La Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana ha già formulato questa raccomandazione nel 2012, confermandola poi nel 2020 (36/2020). Nei casi in cui non sussiste un'urgenza temporale ma materiale è ipotizzabile che una commissione etico-medica decida in merito alla proporzionalità, portata e urgenza degli interventi.

Come per le mutilazioni genitali femminili prima dell'entrata in vigore dell'articolo 124 del Codice penale (CP), l'attuale quadro normativo (disposizioni del Codice civile in combinato disposto con il diritto penale) non offre alcuna certezza giuridica. Oggi nulla garantisce che bambini con una variazione delle caratteristiche sessuali non siano sottoposti a trattamenti medici o chirurgici non necessari. Le raccomandazioni formulate da istituzioni internazionali per i diritti umani sono restate finora lettera morta. Nelle sue più recenti raccomandazioni, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia ha chiesto di vietare ogni trattamento medico o chirurgico su bambini intersessuali che può essere posticipato in maniera sicura fino a che il minore possa dare il suo consenso informato. È la quinta volta che un Comitato dell'ONU esorta la Svizzera ad adottare provvedimenti.

In Svizzera, il Cantone di Ginevra è stato il precursore in materia: nel 2019 il Gran consiglio ha accolto due mozioni (n. 2491 e 2541) che chiedono di vietare, a livello cantonale, gli interventi chirurgici non vitali su bambini intersessuali. Questo problema tuttavia non può e non deve essere affrontato Cantone per Cantone. Anche altri Paesi hanno agito. Nel marzo 2021 il Bundestag tedesco ha ad esempio adottato una legge a tutela dei minori con varianti dello sviluppo sessuale, che prevede un divieto analogo.

Vari motivi depongono a favore di un divieto nel Codice penale e non soltanto tramite le disposizioni di protezione dei minori previste dal diritto civile:

- il diritto civile permette già di intentare un'azione, ma spesso i termini sono già prescritti prima che la persona disponga delle informazioni e risorse necessarie;

- introducendo un divieto penale la società mostra che non si tratta soltanto di una protezione applicabile a titolo individuale, bensì di un'azione socialmente intollerabile, analogamente al divieto delle mutilazioni genitali femminili (art. 124 CP);

- con un disciplinamento meramente civile, si addossa il rischio processuale e finanziario sulle persone bisognose di protezione, mentre con un divieto penale basta una denuncia affinché lo Stato debba avviare il perseguimento penale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le "varianti dello sviluppo sessuale" (o DSD per "disorder of sex development") comprendono un ampio ventaglio di diagnosi mediche fatte in caso di sviluppo atipico del sesso cromosomico, gonadico e anatomico. Mentre determinate malformazioni degli organi genitali femminili o maschili non impediscono la determinazione del sesso, vi sono rarissimi casi in cui è impossibile attribuire in maniera univoca il sesso femminile o maschile a un bambino. Attualmente, in Svizzera, se un bambino nasce con una variante dello sviluppo sessuale, è seguito da un team DSD multidisciplinare e specializzato, composto da rappresentanti di tutti i settori medici interessati (pediatria, endocrinologia, ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza, urologia, chirurgia) nonché dell'etica medica e della psicologia. Questi specialisti esaminano il bambino in maniera approfondita e aiutano i genitori a gestire l'incertezza e a decidere le cure mediche da prodigare al figlio.

Se dopo tali esami non è ancora possibile attribuire un sesso, secondo la prassi corrente in Svizzera si rinuncia a provvedimenti chirurgici e ormonali fino a che il figlio non abbia acquisito la necessaria capacità di discernimento per decidere in maniera autonoma. La decisione sull'appartenenza a un sesso costituisce infatti un diritto strettamente personale (art. 19c cpv. 2 del Codice civile; RS 210), per cui, in questo contesto, i genitori non possono rappresentare il figlio e approvare in maniera valida un intervento. Sono fatti salvi i casi in cui una misura è necessaria per salvare la vita o evitare gravi danni al corpo, alla psiche e alla salute. In un caso di questo tipo, un consenso sarebbe valido e una tale misura non costituirebbe, sul piano penale, una lesione personale grave ai sensi dell'articolo 122 del Codice penale (RS 311.0). Ciò corrisponde anche alle raccomandazioni della Commissione nazionale d'etica per la medicina umana (NEK-CNE) e alle prescrizioni del diritto penale vigente (cfr. Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale: aspetti etici dell'approccio all'intersessualità, parere n. 20/2012 del novembre 2012 della NEK-CNE, in particolare raccomandazione 3 e parere del Consiglio federale del 6 luglio 2016 sulle raccomandazioni della CNE "Persone con caratteristiche sessuali ambigue: promuovere la sensibilità"). Pertanto, un divieto di effettuare interventi di attribuzione del sesso a minori incapaci di discernimento come quello chiesto dalla mozione è già previsto dal diritto vigente nei casi in cui il sesso del bambino non può essere determinato.

Oltre ai casi summenzionati, vi sono situazioni in cui cure mediche individuali possono essere opportune se non addirittura indispensabili nell'interesse del minore. Il trattamento che corrisponde maggiormente all'interesse del minore è determinato dallo stato attuale delle conoscenze scientifiche e va deciso in maniera differenziata nel singolo caso e alla luce delle complesse esigenze del figlio. In questi casi, i team DSD e i genitori di minori incapaci di discernimento devono anche ponderare le conseguenze a medio e lungo termine di un mancato trattamento. Un divieto penale sistematico di qualsivoglia trattamento chirurgico od ormonale impedirebbe di prodigare al minore cure mediche individuali adeguate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.