22.3392 · Mozione · 2022-04-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo da rendere più facile l'accesso alla formazione professionale dei richiedenti l'asilo respinti e dei sans papiers.
Una minoranza della Commissione (Steinemann, Bircher, Buffat, Fischer Benjamin, Glarner, Marchesi, Pfister Gerhard, Romano, Rutz Gregor) propone di respingere la mozione.
Begründung
Nel suo rapporto "Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers" del dicembre 2020 il Consiglio federale afferma che per i sans papiers risulta difficile conseguire una formazione post-obbligatoria. Sulla base di una mozione dell'ex consigliere nazionale PPD Barthassat nel 2013 è stata introdotta una possibilità di accesso alla formazione professionale anche per i richiedenti l'asilo respinti e i sans papiers. I giovani che finora hanno ottenuto una tale deroga si sono rivelati generalmente apprendisti molto motivati.
Sulla scorta delle esperienze maturate dal 2013 con l'attuale disciplinamento risulta però che quest'ultimo sia troppo restrittivo. Secondo il menzionato rapporto del Consiglio federale dal 2013 al 2020 in tutta la Svizzera soltanto 61 giovani sans papiers hanno approfittato del disciplinamento attuale. Questo dato evidenzia che il disciplinamento è molto restrittivo ed esclude un gran numero di giovani che avrebbero anch'essi il potenziale e la motivazione per aspirare a una formazione professionale. Per i diretti interessati e per la società non ha alcun senso lasciare queste persone per anni senza una formazione e un'occupazione. Per questa ragione l'attuale disciplinamento andrebbe ampliato, come auspicato anche dal gruppo di accompagnamento del citato rapporto del Consiglio federale nel quale erano rappresentati fra l'altro anche l'UCS, l'ACS, la CDOS, l'AUSL, la CDEP e la COSAS. Tutti si sono espressi in varie forme per un allentamento del corrispondente articolo d'ordinanza (art. 30a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; OASA).
Per quanto riguarda i requisiti per un permesso di dimora della durata della formazione professionale di base occorre esaminare in particolare la possibilità di ridurre da cinque a due anni la durata del soggiorno già maturato e di includere anche i giovani che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per meno di due anni o non l'hanno frequentata affatto. Dovrebbe inoltre essere esaminata la possibilità di richieste anonimizzate. Naturalmente devono continuare a valere i criteri d'integrazione e la condizione che i datori di lavoro devono esaminare caso per caso l'impiego di un potenziale apprendista. Un disciplinamento più aperto è nell'interesse delle persone coinvolte come anche della società e dell'economia, dove la domanda di apprendisti è importante.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto del 21 dicembre 2020 in adempimento del postulato 18.3381 della CIP-N citato nella motivazione della presente mozione, il Consiglio federale ha esaminato la necessità di modificare l'articolo 30a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), che stabilisce le condizioni specifiche per il rilascio a uno straniero in situazione irregolare di un permesso di dimora in vista di assolvere una formazione professionale iniziale. Questo disciplinamento per casi di rigore si applica sia ai richiedenti l'asilo respinti sia agli stranieri in situazione illegale in Svizzera (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20, e art. 14 cpv. 2 della legge federale sull'asilo, LAsi; RS 142.31).
Nel suo rapporto, il Consiglio federale constata che non occorre modificare l'articolo 30a OASA né allentare i criteri. Sono pochi i giovani sans papier che hanno presentato domande di questo tipo, soprattutto perché queste persone soggiornano raramente da sole in Svizzera e hanno ricevuto un permesso di dimora per casi di rigore nell'ambito della regolamentazione d'insieme della loro famiglia (art. 31 OASA). Un allentamento simile comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti dei sans papier che non assolvono una formazione professionale di base, porrebbe altri stranieri che si attengono alle regole di ammissione in una situazione di svantaggio ingiustificata e incoraggerebbe la migrazione illegale.
La richiesta di ridurre a due anni la durata di soggiorno dei richiedenti l'asilo respinti per il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore non è in sintonia con le prescrizioni attuali della LAsi, che impongono una durata di soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni (art. 14 cpv. 2 LAsi). Permettere il rilascio anticipato di un permesso di dimora imporrebbe dunque una modifica della LAsi. Un disciplinamento simile è stato auspicato nel quadro della mozione 19.4282 Grossen "Permettere alle persone ben integrate di portare a termine il tirocinio in caso di decisione d'asilo negativa", respinta dal Consiglio degli Stati il 7 marzo 2022.
Una riduzione della durata di scolarizzazione da cinque a due anni come condizione per il rilascio di un permesso di dimora o addirittura la soppressione della durata minima non sarebbe compatibile con i criteri d'integrazione attualmente fissati dalla LStrI e dall'OASA per il trattamento delle domande di permesso di dimora per casi di rigore (cfr. rimando negli art. 30a cpv. 1 lett. d e 31 cpv. 1 lett. d OASA all'art. 58a LStrI). In un periodo così breve è difficile adempiere i criteri d'integrazione quali l'acquisizione delle capacità e delle competenze linguistiche necessarie per un apprendistato.
Secondo le normative e la prassi attuali, la durata della presenza in Svizzera e della scolarizzazione costituiscono criteri essenziali per la valutazione delle domande (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c ed e OASA). Lo stesso vale per l'esame delle competenze linguistiche, che sono generalmente considerate adempiute in caso di scolarizzazione di cinque anni (art. 30a OASA).
In alcuni Cantoni, le domande di permesso di dimora sono già oggetto di una valutazione preliminare anonima da parte di una commissione speciale. Nell'esame di una domanda di questo tipo le autorità migratorie cantonali e la Segreteria di Stato della migrazione devono tuttavia valutare il comportamento del richiedente e il suo rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici. Questo esame non è tuttavia possibile se l'identità della persona è ignota.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.