Assistenza a domicilio 24 ore su 24 ad anziani o malati da parte di migranti pendolari. Prevenire l'elusione del diritto del lavoro da parte delle agenzie di fornitura di personale a prestito
22.3409 · Interpellanza · 2022-05-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3266 il Consiglio federale ha presentato diverse opzioni per migliorare le condizioni di lavoro delle migranti pendolari che svolgono servizi di assistenza 24 ore al giorno. Una possibilità sarebbe l'assoggettamento di queste attività alla legge sul lavoro (LL). Si tratterebbe in linea di principio di estendere il campo di applicazione della LL a tutte le economie domestiche private o specificamente alla fornitura di servizi di assistenza a domicilio. A tale riguardo si è espressamente escluso di operare una distinzione tra i diversi contratti di assistenza a domicilio (contratti conclusi attraverso agenzie di collocamento e personale a prestito o conclusi senza intermediari). Il Consiglio federale ha in effetti sostenuto che il fatto di limitare l'estensione del campo di applicazione della LL unicamente alle persone assunte in un'economia domestica privata attraverso agenzie di collocamento e personale a prestito comporterebbe una disparità di trattamento in situazioni analoghe, in particolare in termini di applicabilità, difficilmente giustificabile. Tuttavia, l'ultima sentenza del Tribunale federale (TF) del 22 dicembre 2021 (2C_470/2020) assoggetta alla LL unicamente i contratti di fornitura di servizi di assistenza conclusi con un'agenzia di personale a prestito.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. La situazione giuridica che prevale attualmente in seguito alla recente giurisprudenza del TF è in contraddizione con il principio della parità di trattamento dei rapporti di lavoro analoghi, difeso dal Consiglio federale. In che misura tale principio comporta a suo parere la necessità di legiferare?
2. L'introduzione dell'articolo 2 capoverso 1 lettera g LL era stato motivato all'epoca dalle difficoltà di applicazione e di controllo. Come verrà garantito, con la nuova giurisprudenza, il controllo del mercato del lavoro? In cosa i corrispondenti controlli si differenzieranno rispetto a quelli applicati alle agenzie di collocamento?
3. Sapere se un'azienda è un'agenzia di fornitura di personale a prestito o un'agenzia di collocamento dipende esclusivamente da chi funge da datore di lavoro: il privato o l'azienda? Per il resto, l'intermediazione, l'assistenza in materia contrattuale e tutte le altre mansioni amministrative sono svolte dalle agenzie in entrambi i casi. Sia in un caso che nell'altro si tratta di imprese private che vengono remunerate per i loro servizi. La nuova giurisprudenza indurrà senza dubbio le agenzie di fornitura di personale a prestito a trasformarsi in agenzie di collocamento per eludere la LL, in particolare per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo. Cosa fa il Consiglio federale per ovviare a questo rischio di elusione del diritto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo il principio dell'uguaglianza giuridica, le situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso in funzione della loro diversità. Nella sua decisione il Tribunale federale ha spiegato i motivi per cui è necessario trattare in modo diverso i rapporti di lavoro bipartiti e tripartiti. Non è quindi necessario intervenire a livello legislativo.
2. La nuova giurisprudenza non è direttamente legata al "controllo del mercato del lavoro" (esecuzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone e lotta contro il lavoro nero): occorre distinguere tra i controlli in virtù della legge sul lavoro e quelli rientranti nell'ambito della sorveglianza del mercato del lavoro. Ognuno di questi due tipi di controllo ha un proprio obiettivo specifico.
La legge sul lavoro (RS 822.11) disciplina la durata del lavoro e del riposo e la protezione della salute. Il rispetto delle disposizioni in materia è controllato dagli ispettorati cantonali del lavoro. In base alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale, questi controlli si applicano ora anche ai rapporti di lavoro nelle economie domestiche private, se l'impiego viene svolto nell'ambito della fornitura di personale a prestito. Secondo il Tribunale federale, in questo caso il rispetto delle disposizioni concernenti la durata del lavoro può essere controllato presso l'agenzia di fornitura di personale a prestito.
Nel quadro della sorveglianza del mercato del lavoro, le commissioni tripartite cantonali svolgono controlli per verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative conformemente all'articolo 360b CO. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro nelle economie domestiche private che rientrano nel campo d'applicazione del contratto normale di lavoro per il personale domestico emanato dalla Confederazione secondo l'articolo 360a CO (CNL personale domestico, RS 221.215.329.4), viene controllato anche il rispetto dei salari minimi vincolanti. Nel caso delle agenzie di fornitura di personale a prestito soggette al contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale, il rispetto delle disposizioni del CCL relative ai salari minimi e alla durata del lavoro è controllato dalla commissione paritetica competente. La nuova giurisprudenza non intacca né il contenuto dei controlli né le competenze in materia.
3. È possibile che le attuali agenzie di fornitura di personale a prestito decidano di adeguare il loro campo d'attività. Tuttavia, le attività di collocamento privato e di fornitura di personale a prestito sono chiaramente definite. Non vi è quindi alcun margine per eludere le disposizioni legali: un collocamento privato è ritenuto concluso quando la persona in cerca d'impiego è stata messa in contatto con il nuovo datore di lavoro per stipulare un contratto di lavoro.
Il collocatore viene retribuito una tantum per questa attività di intermediazione; dopodiché l'agenzia di collocamento privata non può continuare a fornire servizi alla persona collocata e al nuovo datore di lavoro e chiedere di essere remunerata per svolgere attività come la gestione dei salari, l'organizzazione delle sostituzioni in caso di assenza o l'iscrizione presso le autorità in materia di assicurazione sociale, fiscale e stranieri.
Questa è la prassi esecutiva applicata dalla SECO, responsabile della legge sul collocamento (LC). Un'agenzia che, oltre alla sua attività di collocamento, fornisce al datore di lavoro contrattuale simili servizi aggiuntivi è considerata di fatto un datore di lavoro e quindi un'agenzia di fornitura di personale a prestito. Questa interpretazione è stata confermata dalla decisione del Tribunale federale del 2 novembre 2018 (2C_132/2018). Le autorità d'esecuzione cantonali conoscono questa giurisprudenza in quanto sono state informate dalla SECO in merito alla questione tramite un'apposita comunicazione.
Risposta del Consiglio federale.