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22.3411 · Interpellanza · 2022-05-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 42 capoverso 3bis lettera a dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) stabilisce che i conducenti di veicoli a motore, provenienti dall'estero e residenti in Svizzera da oltre dodici mesi, sono tenuti a ottenere una licenza di condurre elvetica.

Questa norma, che permette di garantire la sicurezza stradale in Svizzera, è del tutto legittima, considerato che in alcuni Paesi la procedura per conseguire la patente di guida è più semplice, in quanto vigono disposizioni differenti.

Meno concepibile è invece l'articolo 29 capoverso 3 OAC secondo cui "la corsa di controllo non può essere ripetuta". È infatti emerso da alcune esperienze che in realtà non si tratta di un semplice giro di prova per accertare la capacità di guidare, ma di un esame pratico come per un aspirante automobilista qualsiasi. E in ogni esame conta sempre anche il fattore umano, sia per il candidato che per l'esaminatore; è possibile perciò che una persona molto abile al volante non superi il test se messa in difficoltà dall'esperto o da una particolare situazione su strada, in cui chiunque può trovarsi, persino chi circola nel nostro Paese da anni con una licenza svizzera, come tutti noi.

Ovviamente si può sempre presentare ricorso, ma sappiamo tutti che in casi del genere si vince molto raramente. Sarebbe invece più logico permettere di ripetere la prova, evitando così i problemi di una valutazione basata sulla provenienza di una persona o su situazioni particolari nel traffico che mettono in difficoltà qualsiasi conducente, anche se esperto.

Il mancato superamento dell'esame obbliga a ricominciare tutto da capo, e a un costo non trascurabile. Non dimentichiamo che l'obiettivo è tutelare la sicurezza stradale del nostro Paese. Un cittadino straniero può circolare tranquillamente per un anno prima di sostenere la prova di guida; questo, in fin dei conti, è più pericoloso che dargli la possibilità di ripetere.

Desidero pertanto rivolgere al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Qual è la quota di insuccesso in queste prove?

2. Qual è la percentuale di ricorsi depositati e, fra questi, la quota di ricorsi accolti?

3. È consapevole che un esame simile può talvolta non essere imparziale?

4. È disposto a modificare l'articolo 29 capoverso 3 OAC affinché sia possibile ripetere una sola volta la prova di guida?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La prova di guida è di competenza dei Cantoni e anche i ricorsi sono trattati secondo la pertinente procedura cantonale. La Confederazione non dispone dunque di dati né sulla percentuale di insuccessi né sul numero di ricorsi.

3./4. Durante la prova di guida l'autorità verifica se il candidato conosce le norme stradali svizzere e sa condurre un veicolo a motore in modo sicuro (art. 44 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC; RS 741.51). I requisiti sono meno severi rispetto a quelli per l'esame di guida. Gli esperti devono inoltre tenere conto di un altro aspetto: i conducenti non hanno seguito la formazione di guida in Svizzera e, in alcuni casi, questa può risalire anche a diverso tempo prima. Al fine di garantire equità e uniformità a livello nazionale nello svolgimento e nella valutazione della prova, l'Associazione dei servizi della circolazione (asa) ha elaborato, d'intesa con l'Ufficio federale delle strade (USTRA), un'apposita direttiva (asa.ch/it/biblioteca-online/direttive, direttiva 19b).

L'USTRA può inoltre concedere deroghe per i conducenti provenienti da Stati in cui vigono requisiti analoghi a quelli del nostro Paese in materia di formazione ed esame di guida (art. 150 cpv. 5 let. e OAC); in particolare, le autorità cantonali convertono automaticamente senza prova al volante le patenti europee.

Il Consiglio federale è contrario alla richiesta di consentire di ripetere la prova. Nutrendo seri dubbi in merito alle capacità al volante di coloro che non superano il test, l'autorità cantonale dovrebbe disporre nei loro confronti un divieto di guidare senza accompagnatore fino alla nuova verifica. Chi non è in grado di rispettare le norme di circolazione del nostro Paese o di condurre un veicolo in maniera sicura deve seguire, nell'interesse della sicurezza stradale, la formazione di guida in Svizzera.

In casi penalizzanti l'autorità cantonale può sempre concedere un secondo tentativo.

Risposta del Consiglio federale.