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22.3464 · Interpellanza · 2022-05-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. La legislazione in vigore in materia di attività informative permette di sorvegliare i movimenti di attivisti per il clima che compiono azioni di blocco o di disobbedienza civile?

2. Le basi legali in vigore permettono di prevenire il ripetersi annunciato di azioni analoghe a quelle già condotte, in particolare su vie stradali o autostradali?

3. In linea generale, che cosa intende fare il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, per impedire la reiterazione annunciata di tali azioni e garantire il rispetto della legge nel nostro Paese?

Begründung

Già da tempo diversi movimenti che i media definiscono "attivisti per il clima" compiono azioni di blocco o ricorrono ad altri mezzi di disobbedienza civile per costringere le autorità ad attuare la politica che auspicano.

Sfidando le autorità e le forze di polizia, alcuni movimenti hanno annunciato che in futuro compiranno ulteriori azioni analoghe.

È pertanto lecito chiedersi se e per quanto tempo ancora questi movimenti potranno proseguire impunemente queste azioni di destabilizzazione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale sulle attività informative (LAIn, RS 121.0) definisce le circostanze in cui il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può intervenire a livello preventivo. A tale proposito, il background politico, ideologico o estremista di una persona (p. es. neonazista, anarchico o attivista del clima), di un'organizzazione o di eventi futuri non è di per sé un elemento sufficiente a giustificare un'azione preventiva. Affinché il SIC sia autorizzato ad agire, devono sussistere indizi concreti che una persona o un'organizzazione stia abusando dei propri diritti democratici per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

Il SIC tratta le informazioni concernenti eventuali legami tra gli attivisti del clima e gli ambienti di estremismo violento nel quadro del suo mandato legale. Finora, il SIC non ha rilevato alcuna attività di estremismo violento all'interno del movimento per il clima in Svizzera. Corrisponde, tuttavia, al vero il fatto che alcune frange del movimento per il clima cercano di influenzare la politica climatica della Svizzera o di attori privati portando avanti attività in parte illegali e commettendo persino reati penali. Finora hanno però fatto ricorso a mezzi non violenti per raggiungere i loro obiettivi. Azioni quali i recenti blocchi autostradali a Crissier, Losanna e Berna e l'occupazione della Piazza federale a Berna nel settembre 2020 non costituiscono attività di estremismo violento ai sensi della LAIn. Per tale motivo, il SIC non dispone di alcuna base legale per acquisire o trattare informazioni relative a tali eventi o sul movimento del clima in generale.

2. La Costituzione federale garantisce la libertà d'opinione e d'informazione, nonché la libertà di riunione delle persone che organizzano azioni o manifestazioni sul suolo pubblico (art. 16 e 22 Cost.; RS 101). Le libertà di espressione nonché di riunione e associazione sono inoltre garantite dagli articoli 10 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) così come dagli articoli 19 e 21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2). Tali norme sanciscono pertanto il diritto di utilizzare il suolo pubblico per organizzare manifestazioni dal contenuto ideologico. Tuttavia, soltanto le riunioni e le manifestazioni pacifiche sono protette dalla Costituzione federale. In caso di danneggiamenti o altri reati quali ad esempio la coazione (art. 181 del Codice penale [CP]; RS 311.0), la violazione di domicilio (art. 186 CP), il perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 CP) o il perturbamento del servizio ferroviario (art. 238 CP), tale garanzia costituzionale non è applicabile. La libertà di riunione, così come tutte le altre libertà individuali, non è assoluta: essa può invece essere limitata ai sensi dell'articolo 36 Cost. esigendo ad esempio un'autorizzazione preliminare per un determinato evento. L'applicazione del diritto di manifestazione e riunione compete ai Cantoni.

3. Secondo la ripartizione delle competenze prevista dal diritto costituzionale, il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, ossia la garanzia dei beni classici di polizia quali la vita, la salute, la libertà e la proprietà, che possono essere compromessi da manifestazioni, compete in primis ai Cantoni (art. 57 Cost.), i quali hanno a disposizione un'ampia gamma di strumenti legali a tale scopo. Le autorità di sicurezza cantonali adottano inoltre le necessarie misure preventive in virtù delle rispettive leggi di polizia cantonali. Nel caso in cui vengano identificati reati già commessi, questi ultimi vengono perseguiti sulla base del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Oltre alle disposizioni del CP (p. es. coazione, sommossa, perturbamento della circolazione pubblica, impedimento dei servizi pubblici, danneggiamenti, ecc.), si applicano altresì le disposizioni penali della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), in particolare nel caso di blocchi autostradali. Nel caso di azioni sovraregionali e intercantonali, entra inoltre in gioco la cooperazione di polizia tra i Cantoni che ha rivelato tutta la sua efficacia. Le competenti autorità di sicurezza lavorano dunque in stretta collaborazione per prevenire gli atti violenti, identificare gli autori di atti illeciti e punire i reati.

Risposta del Consiglio federale.