22.3481 · Interpellanza · 2022-05-11
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera è la quarta nazione marittima del mondo ed esercita quindi una notevole influenza sul commercio internazionale e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche sulle condizioni di lavoro e di tutela dell'ambiente in alto mare. Inoltre, la navigazione marittima svizzera potrebbe avere un ruolo importante come piattaforma di elusione delle attuali sanzioni contro la Russia e la Bielorussia decise a livello internazionale e adottate anche dalla Svizzera. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
Tramite la navigazione marittima, le compagnie di navigazione o i noleggiatori di navi svizzeri:
a. vengono eluse sanzioni adottate dalla Svizzera?
b. vengono sempre rispettati gli standard ambientali e le disposizioni in materia di protezione dei mari e delle coste?
c. vengono osservati gli standard e le norme svizzeri e internazionali sulle condizioni di lavoro in mare aperto?
d. vengono applicati gli accordi internazionali e le norme in vigore nel finanziamento, nella costruzione e nella demolizione delle navi?
e. E nei casi in cui ciò non avviene, cosa intende fare il Consiglio federale?
Stellungnahme des Bundesrates
a) Tutte le imprese svizzere devono osservare l'ordinamento giuridico svizzero, comprese le sanzioni. Di conseguenza, anche tutte le compagnie di navigazione svizzere, i noleggiatori di navi svizzeri ed eventuali altre imprese interessate devono rispettare l'ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) e l'ordinanza del 16 marzo 2022 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9). Queste ordinanze contengono diverse misure che si applicano al settore finanziario e a quello dello scambio di merci. Le autorità svizzere avviano un'indagine se vi sono indizi di possibili violazioni e queste ultime sono perseguite e punite conformemente alla legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231).
b-e) La Svizzera ha ratificato la maggior parte delle convenzioni internazionali concernenti la navigazione marittima. In particolare, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL) nell'ambito della tutela del mare e dell'ambiente, la Convenzione internazionale (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) per quanto riguarda la sicurezza delle navi e la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention, MLC) nel settore del lavoro e degli standard di sicurezza sociale. Alcune normative nazionali, per esempio nel campo della sicurezza sociale, vanno anche al di là di queste norme internazionali. Tutte le navi mercantili marittime battenti bandiera svizzera devono rispettare le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera e le pertinenti disposizioni nazionali. Il controllo è affidato alle autorità competenti e le violazioni vengono sanzionate.
Benché non esista ancora un accordo internazionale vincolante in merito, molte delle navi mercantili svizzere rispettano anche altre regolamentazioni specifiche emanate dai singoli Stati costieri e portuali in tutto il mondo per potervi fare scalo. Un esempio è l'inventario delle sostanze pericolose che si trovano a bordo; anche se la Convenzione internazionale sul riciclaggio sicuro delle navi marittime (Convenzione di Hong Kong) non è ancora entrata in vigore, questo inventario è obbligatorio per fare scalo nei porti dell'Unione europea ed è già presente su tutte le navi mercantili svizzere.
La stragrande maggioranza delle navi mercantili marittime gestite dalla Svizzera, tuttavia, sono registrate all'estero e battono la corrispondente bandiera straniera. Le norme applicabili si basano pertanto sulla giurisdizione dello Stato estero in questione. Anche la vigilanza spetta allo Stato di bandiera. La Svizzera non ha alcuna competenza in merito.
Risposta del Consiglio federale.