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Assoggettamento alla legge sul lavoro dell'attività presso le economie domestiche private in caso di fornitura di personale a prestito

22.3486 · Interpellanza · 2022-05-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

  • Quanti lavoratori attivi nelle economie domestiche private vengono impiegati tramite imprese di fornitura di personale a prestito (rapporto tripartito) e quanti invece direttamente (rapporto bipartito)?
  • Il Consiglio federale ritiene che a seguito della sentenza del Tribunale federale del 2021 le imprese di fornitura di personale a prestito si sottrarranno sempre più al prestito di personale domestico per agire solamente come intermediari?
  • Nel parere alla mozione Rytz 12.3930 il Consiglio federale ha reso noto che bisogna svolgere controlli per il rispetto del CNL personale domestico almeno presso il cinque per cento dei datori di lavoro. Questa prescrizione è rispettata in tutti i Cantoni? Come cambiano il tipo e la frequenza dei controlli se il personale domestico a prestito è ora assoggettato alla legge sul lavoro?
  • Per gli impiegati nelle economie domestiche private, stipulando un contratto individuale di lavoro è possibile rendere nulle sia le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo disciplinate nei contratti normali di lavoro, sia quelle sulla protezione della salute e sulla maternità. Il Consiglio federale conosce la frequenza con cui vengono adottati rapporti di lavoro non disciplinati nelle economie domestiche e le relative conseguenze?
  • La Svizzera ha ratificato la Convenzione OIL n. 189 sulle lavoratrici e i lavoratori domestici. L'attuale regolamentazione permette il rispetto della Convenzione?

Begründung

La legge sul lavoro (LL) non si applica alle economie domestiche private (art. 2 cpv. 1 lett. g LL). In Svizzera, chi impiega personale domestico non è tenuto a osservare né le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo né quelle relative alla protezione della salute.

Le conseguenze sono gravi. Il rapporto in adempimento del postulato Schmid-Federer 12.3266 del 16 marzo 2012 riporta ad esempio che alle lavoratrici domestiche non si applica il divieto di lavorare nelle otto settimane successive al parto. Le norme minime sulla durata del lavoro o sulla maternità fissate nei "contratti normali di lavoro per il personale domestico" (CNL) cantonali valgono solamente se le parti non si sono accordate diversamente per iscritto.

el dicembre 2021 il Tribunale federale ha riconosciuto che le eccezioni per le economie domestiche private sono applicabili solamente ai rapporti bipartiti, ossia quando un'economia domestica privata assume direttamente la persona. Se assunto tramite imprese di fornitura di personale a prestito, al personale si applica la legge sul lavoro e possono essere effettuati controlli.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non esistono statistiche ufficiali sul numero di lavoratori attivi nelle economie domestiche private. In relazione al rapporto in adempimento del postulato Schmid-Federer, nel 2017 si è stimato che sono circa 10 000 le migranti pendolari che si prendono cura degli anziani in Svizzera e che circa la metà sono assunte direttamente dalla famiglia. Basandosi su questa cifra si stima che oggi sono fra 10 000 e 30 000 i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private e che la maggior parte è assunta direttamente dalle famiglie stesse.

2. È possibile. Se però un'agenzia di collocamento, oltre alla sua attività in questo ambito, offre anche altri servizi al datore di lavoro contrattuale, è considerata di fatto un datore di lavoro e quindi un'impresa di fornitura di personale a prestito. Questa è la prassi esecutiva applicata dalla SECO, responsabile della legge sul collocamento (LC; RS 823.11). Questa interpretazione è stata confermata dalla decisione del Tribunale federale del 2 novembre 2018 (2C_132/2018). Le autorità d'esecuzione cantonali conoscono questa giurisprudenza in quanto sono state informate dalla SECO in merito alla questione tramite un'apposita comunicazione.

3. Per aumentare il numero di controlli nel ramo, nel 2013 è stata proposta ai Cantoni la soglia del cinque per cento. Concretamente è stato chiesto che il cinque per cento dei controlli cantonali dei datori di lavoro venga svolto nel ramo dell'economia domestica. A livello nazionale questa soglia è stata raggiunta; negli ultimi quattro anni la maggior parte dei Cantoni ha seguito la raccomandazione e in media circa il nove per cento dei controlli cantonali di datori di lavoro è stato svolto nel ramo dell'economia domestica.

4. Occorre distinguere tra i controlli in virtù della legge sul lavoro (RS 822.11) e quelli rientranti nell'ambito della sorveglianza del mercato del lavoro. Ognuno di questi due tipi di controllo ha un proprio obiettivo specifico.

Nel primo caso gli ispettorati cantonali del lavoro verificano il rispetto delle disposizioni in materia di durata del lavoro e del riposo e protezione della salute conformemente alla legge sul lavoro. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale menzionata, ora i controlli si applicano anche ai rapporti di lavoro nelle economie domestiche private, se l'impiego viene svolto nell'ambito della fornitura di personale a prestito. Secondo il Tribunale federale, in questo caso il rispetto delle disposizioni concernenti la durata del lavoro può essere controllato presso l'impresa di fornitura di personale a prestito.

Nel quadro della sorveglianza del mercato del lavoro, le commissioni tripartite cantonali svolgono invece controlli per verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative conformemente all'articolo 360b CO.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro nelle economie domestiche private che rientrano nel campo d'applicazione del contratto normale di lavoro per il personale domestico emanato dalla Confederazione secondo l'articolo 360a CO (CNL personale domestico, RS 221.215.329.4), viene controllato anche il rispetto dei salari minimi vincolanti. Nel caso delle imprese di fornitura di personale a prestito soggette al contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale, il rispetto delle disposizioni del CCL relative ai salari minimi e alla durata del lavoro è controllato dalla commissione paritetica competente.

5. No, il Consiglio federale non è a conoscenza delle condizioni di lavoro concrete presso le economie domestiche private. Queste ultime non sono completamente prive di regolamentazione: gli impiegati di economia domestica godono della protezione totale derivante dalle disposizioni di diritto privato in materia di contratto di lavoro previste agli articoli 319 segg. CO nonché di quella dei contratti normali di lavoro citati nell'interpellanza, che i Cantoni sono tenuti a stabilire secondo l'articolo 359 capoverso 2 CO.

6. La Svizzera ha potuto ratificare la Convenzione OIL n. 189 nonostante l'esclusione delle economie domestiche dal campo di applicazione della legge sul lavoro dato che il personale domestico beneficia, grazie alle disposizioni di diritto privato in materia di contratto di lavoro, di una protezione analoga a quella in vigore per gli altri lavoratori, la quale si attesta a un livello elevato nel confronto internazionale. Inoltre, in concomitanza in Svizzera era entrato in vigore il primo contratto normale di lavoro valido su tutto il territorio nazionale, che ha permesso di introdurre un salario minimo vincolante per il personale domestico (v. sopra). La Convenzione è dunque rispettata, come confermato anche dalla verifica del rapporto nazionale periodico della Svizzera da parte dell'OIL.

Risposta del Consiglio federale.