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Articolo 64 LAVS. Abolire l'obbligo di affiliazione a una cassa di compensazione professionale per i datori di lavoro e gli indipendenti che fanno parte di un'associazione fondatrice

22.3520 · Mozione · 2022-05-31

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 64 LAVS in modo che i membri di un'associazione fondatrice abbiano il diritto di scegliere se affiliarsi alla cassa di compensazione professionale o alla cassa di compensazione cantonale.

Begründung

L'articolo 64 LAVS, in vigore dal 1973, esclude il diritto di scelta tra l'affiliazione a una cassa di compensazione professionale e una cassa di compensazione cantonale. Prevede un diritto di scelta tra diverse casse di compensazione professionali soltanto se i datori di lavoro sono membri di più associazioni fondatrici di diverse casse di compensazione.I membri di un'associazione fondatrice devono essere affiliati alla relativa cassa di compensazione professionale. D'altro canto, soltanto loro possono essere affiliati a questa cassa di compensazione: chi non è membro di un'associazione fondatrice è affiliato in via sussidiaria alla cassa di compensazione cantonale del Cantone in cui ha sede.Dalle esperienze relative all'interpretazione di questo articolo di legge e alla prassi emerge che la disposizione non viene rispettata rigorosamente e che Cantoni e casse di compensazione professionali la interpretano in modo eterogeneo, il che ha talvolta conseguenze funeste per le associazioni interessate. Alcune casse di compensazione cantonali, ad esempio, chiedono ai membri delle associazioni di rinunciare a far parte di queste ultime, al fine di eludere l'obbligo di affiliazione. L'onere in termini di lavoro e informazioni che ne deriva nonché le ripercussioni finanziarie per le associazioni interessate sono enormi. È inoltre palese che le autorità di vigilanza non procedono a controlli al riguardo, dato che questo è semplicemente impossibile.Pertanto ha poco senso mantenere l'articolo di legge nella sua forma attuale. Inoltre, l'obbligo di affiliazione è in contraddizione con il modo di pensare e di agire imprenditoriale. Ogni membro di un'associazione fondatrice deve avere la possibilità di scegliere se affiliarsi alla cassa di compensazione della propria associazione o alla cassa di compensazione cantonale. Nell'ambito del 2° pilastro questa libertà di scelta è garantita sin dall'introduzione del sistema. Le casse di compensazione, cantonali o professionali, devono distinguersi per qualità, prestazioni e trasparenza dei costi e guadagnarsi affiliazioni grazie a questi elementi e non tramite l'obbligo.

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