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22.3563 · Interpellanza · 2022-06-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le associazioni responsabili del trattamento dei rifiuti biogeni (rifiuti fermentabili, rifiuti compostabili e legno) osservano sempre più spesso che i rifiuti biogeni vengono trasportati su lunghe distanze per essere valorizzati o smaltiti. Questa procedura è ecologicamente discutibile nonché controproducente dal punto di vista della massimizzazione dell'approvvigionamento locale di energia e di nutrienti.

Poiché le disposizioni sulle distanze di trasporto dei rifiuti vegetali sono difficili da controllare, occorre una regolamentazione facilmente applicabile basata su elementi esistenti. Ad esempio, attualmente vige un divieto di esportazione dei rifiuti urbani - tra cui anche alcuni rifiuti vegetali - che però viene rispettato solo in parte.

Un forte incentivo ai trasporti su lunghe distanze è rappresentato dai diversi livelli di prezzo dei costi di smaltimento. Questo non dipende soltanto dal livello dei prezzi generalmente più basso all'estero, bensì anche da requisiti di qualità diversi.

Il settore stima che le esportazioni di scarti vegetali dalla Svizzera nordorientale e nordoccidentale siano dell'ordine di 2000 tonnellate all'anno. Dalle quantità di rifiuti vegetali si potrebbe ottenere biogas con un tenore energetico pari a circa 13 GWh.

1. Il Consiglio federale sostiene in linea di massima l'approccio secondo cui i rifiuti biogeni devono essere riciclati a livello regionale e non trasportati su lunghe distanze?

2. È disposto a insistere, affinché i Cantoni controllino meglio le esportazioni di rifiuti biogeni classificati come rifiuti urbani, come richiesto dalla base giuridica (art. 30 LPAmb)?

3. Circa tre anni fa, l'UFAM ha modificato la prassi relativa alla classificazione dei rifiuti vegetali provenienti da giardini privati che vengono rimossi da imprese di giardinaggio. Questi rifiuti non sono più considerati rifiuti urbani, bensì rifiuti provenienti dal settore del commercio. Questo significa che le esportazioni possono essere autorizzate, una possibilità sempre più sfruttata.

3a. Come valuta il Consiglio federale il diverso trattamento degli scarti vegetali provenienti da giardini privati e smaltiti da privati rispetto a quelli smaltiti dalle imprese di giardinaggio?

3b. Dove vede la possibilità di correggere questa prassi? Ad esempio, nella definizione di rifiuti urbani o commerciali oppure nella prassi di autorizzazione delle esportazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 30 capoverso 3 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Questo principio è specificato nell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). L'articolo 17 lettera c OTRif specifica quali rifiuti devono essere smaltiti in Svizzera (rifiuti urbani, fanghi di depurazione, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade). Sono inclusi anche i rifiuti biogeni provenienti dalle economie domestiche. Inoltre, l'articolo 34a capoverso 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) stabilisce le distanze massime di provenienza per i substrati trattati in edifici e impianti per la produzione di energia da biomassa. Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate distanze più lunghe. I Cantoni hanno la responsabilità di far rispettare queste disposizioni e di autorizzare, in via eccezionale, distanze più lunghe.

In questo senso, il Consiglio federale sostiene il principio secondo cui i rifiuti biogeni devono essere riciclati a livello regionale e non trasportati su lunghe distanze.

2. Alla base dell'esecuzione delle norme dell'OTRif vi è il deposito separato dei rifiuti verdi provenienti dalle economie domestiche e di quelli delle aziende orticole. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) controlla l'adempimento di questo requisito in quanto autorità preposta all'autorizzazione dell'esportazione di rifiuti. Sul tema, l'UFAM ha sensibilizzato gli uffici cantonali competenti. I Cantoni hanno confermato che verificheranno la separazione in occasione di ispezioni.

3a. Con l'entrata in vigore, nel 2016, dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600), il termine "rifiuti urbani" è stato ridefinito in attuazione della mozione 11.3137 Fluri "No alla completa liberalizzazione del mercato dei rifiuti industriali". La mozione mirava a liberalizzare parzialmente il mercato dei rifiuti per le imprese. In base a questa nuova definizione, la valutazione delle domande di esportazione di rifiuti spetta all'UFAM. Secondo i dati disponibili, nel 2020 le esportazioni autorizzate effettuate sono state pari a circa 2000 tonnellate di rifiuti verdi. Si tratta di meno dell'1 per cento dei rifiuti verdi prodotti in Svizzera.

3b. Il Consiglio federale non vede attualmente alcun motivo per cambiare la prassi. Una modifica del termine "rifiuti urbani" nell'OPSR avrebbe conseguenze sulle responsabilità stabilite e sul finanziamento della raccolta e del trattamento dei rifiuti da parte dello Stato e comporterebbe una parziale inversione di rotta nell'attuazione della mozione Fluri. Inoltre, è stata sottoposta a consultazione l'iniziativa parlamentare 20.433 "Rafforzare l'economia circolare svizzera". Il progetto prevede un allentamento del monopolio dei rifiuti urbani con l'articolo 31b capoverso 4 AP-LPAmb. Di conseguenza, alla luce delle discussioni ancora in corso, una modifica del termine a livello di ordinanza sarebbe prematura.Restrizioni all'esportazione di rifiuti (p. es. attraverso un divieto di esportazione) potrebbero in linea di massima essere disciplinate nell'OTRif. Tuttavia, una restrizione è opportuna solo se è garantita la sicurezza dello smaltimento e la manutenzione dell'infrastruttura. È il caso per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ma non per il riciclaggio dei rifiuti verdi delle aziende.

Risposta del Consiglio federale.