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22.3565 · Interpellanza · 2022-06-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'Unione europea sta attualmente aggiornando la sua legislazione sulle sovvenzioni (diritto in materia di aiuti di Stato). Nell'estate del 2020 ha pubblicato un cosiddetto libro bianco; nel frattempo è stato ultimato anche un progetto di regolamento che rispecchia in sostanza il contenuto di questo documento. L'attenzione si concentra in particolare sulle sovvenzioni dei Paesi terzi che (si sostiene) hanno un effetto distorsivo sul mercato interno dell'UE. Si tratta di sovvenzioni (aiuti di Stato) versate da Paesi terzi che facilitano l'acquisizione di imprese dell'UE o che, in generale, influenzano decisioni di investimento rilevanti per la concorrenza e i comportamenti nel mercato interno europeo. Si guarda soprattutto alla Cina, il cui ordinamento economico è improntato al capitalismo di Stato. In ultima analisi sono però interessati tutti i Paesi terzi e quindi anche la Svizzera. Ciò che colpisce è che la definizione della sovvenzione o dell'aiuto di Stato, così come quella del carattere transfrontaliero, tendono ad essere ampliate per ottenere un effetto extraterritoriale della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

I più recenti propositi della Commissione europea seguono una linea protezionistica e comportano nuovi ostacoli agli scambi economici bilaterali con i Paesi terzi. In riferimento a tale problematica, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

1. Condivide l'opinione secondo cui le previste modifiche del diritto europeo in materia di sovvenzioni e aiuti di Stato potrebbero comportare nuovi ostacoli agli scambi economici con i Paesi terzi, tra cui la Svizzera?

2. Come valuta il prospettato effetto extraterritoriale del diritto europeo in materia di sovvenzioni e aiuti di Stato, nonché la loro ampia interpretazione, per le imprese svizzere e il settore pubblico?

3. Condivide l'opinione secondo cui la citata regolamentazione dell'UE è problematica dal punto di vista del diritto internazionale, se non addirittura incompatibile con le norme dell'OMC? Come reagisce al riguardo?

4. Condivide l'opinione secondo cui si tende così anche a limitare il margine di manovra per le misure di promozione della piazza economica da adottare nel quadro della riforma fiscale dell'OCSE?

5. Concorda nel ritenere che, in questo contesto, il diritto europeo in materia di aiuti di Stato potrebbe essere recepito verticalmente in singoli accordi futuri, ma che un effetto orizzontale deve essere evitato, a maggior ragione nei nuovi negoziati con l'UE?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Poiché il testo finale del regolamento sulle sovvenzioni estere che distorcono il mercato (Foreign Subsidies Regulation, FSR) non è ancora disponibile e non esiste quindi tuttora una prassi sull'utilizzo di questo nuovo strumento, attualmente non è possibile valutare le conseguenze per la Svizzera. La novità è che l'UE opera nel FSR una distinzione concettuale tra le sovvenzioni finanziate da Paesi terzi e gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE. La questione delle conseguenze giuridiche di questa distinzione rimane aperta. Il previsto FSR potrebbe tra l'altro avere un impatto sulle aziende sovvenzionate dalla Svizzera che sono coinvolte in fusioni e procedure di appalto pubbliche nel mercato interno dell'UE. In questi casi, le aziende sono tenute a comunicare in modo trasparente le sovvenzioni ricevute (obbligo di dichiarazione).

2 Secondo l'attuale progetto di FSR, il regolamento si applica alle società sovvenzionate da Paesi terzi che esercitano attività economiche nel mercato interno dell'UE. L'effetto del regolamento è quindi limitato al mercato interno dell'UE e non si estende al di fuori del suo territorio.

3. Secondo il progetto di FSR, non verranno effettuati esami delle sovvenzioni accordate dai Paesi terzi né verranno imposte o mantenute misure se tali esami o misure sono contrari agli obblighi dell'UE derivanti da un accordo internazionale pertinente di cui essa è parte contraente. Il FSR dovrebbe pertanto essere conforme al diritto internazionale.

Il diritto dell'OMC comprende, con l'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM, allegato 1A.13. dell'Accordo che istituisce l'OMC, RS 0.632.20), un insieme di norme che regolano, nel settore del commercio di beni, la concessione di sovvenzioni e le misure compensative adottate in risposta a sovvenzioni di altri membri che distorcono la concorrenza. Inoltre, le misure dell'UE connesse alle sovvenzioni possono anche essere sottoposte agli obblighi di non discriminazione sanciti dal diritto dell'OMC e ad altri obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT, allegato 1A.1 dell'Accordo che istituisce l'OMC), dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS, allegato 1.B) e dall'Accordo plurilaterale riveduto sugli appalti pubblici (GPA, RS 0.632.231.422). Ai sensi dell'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE (ALS72, RS 0.632.401), le parti contraenti possono esaminare l'ammissibilità degli aiuti di Stato e delle misure compensative che ostacolano la circolazione delle merci tra la Svizzera e l'UE nel campo di applicazione dell'Accordo. Una valutazione definitiva della conformità giuridica del regolamento dell'UE con le prescrizioni del diritto economico internazionale sarà tuttavia possibile solo dopo l'adozione del testo finale e tenendo conto dell'applicazione pratica.

4. Il previsto FSR sarà preso in considerazione nella definizione delle misure di promozione della piazza economica discusse nel quadro della riforma fiscale dell'OCSE.

5. Il Consiglio federale continua a perseguire un chiaro approccio settoriale per quanto riguarda una possibile regolamentazione degli aiuti di Stato con l'UE. Il previsto FSR non influisce direttamente su eventuali negoziati tra la Svizzera e l'UE in quest'ambito.

Risposta del Consiglio federale.