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22.3615 · Interpellanza · 2022-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiediamo al Consiglio federale quanto segue:

- possiede una stima del numero di operai edili attivi sui cantieri in Svizzera durante i periodi di canicola degli ultimi anni?

- È al corrente delle penalità applicate per i ritardi di consegna rispetto alle scadenze fissate dalla committenza, anche nei casi di opere parzialmente o totalmente pubbliche?

- Tollera questa prassi anche se non rispetta il Codice delle obbligazioni e le norme SIA?

- Prevede di ricordare alla committenza che questa prassi mette in pericolo gli operai e che, di conseguenza, non è accettabile?

- È in grado di adottare misure per garantire le buone pratiche da parte della committenza?

- Potrebbe avviare una campagna di prevenzione contro i rischi causati dalle alte temperature sui cantieri per sensibilizzare la committenza?

- Quali altre misure potrebbe prendere per proteggere la sicurezza e la salute degli operai edili a seguito dei cambiamenti climatici?

Begründung

Negli ultimi anni gli effetti dei cambiamenti climatici sono stati drammatici anche in Svizzera. Se in passato le giornate di caldo tropicale erano un'eccezione, attualmente i periodi di canicola tornano ogni estate. Secondo MeteoSvizzera le giornate di caldo estremo sono passate da un massimo di 10 a una media di 25 all'anno, e con il tempo la situazione peggiorerà.

Durante i due episodi di canicola del 2019, che hanno fatto registrate temperature fino a 38 gradi all'ombra nella regione di Sion, i lavoratori e le imprese hanno constatato che è da irresponsabili non interrompere i lavori edili all'esterno in queste condizioni.

Infatti, per i lavoratori esposti per troppo tempo a temperature estreme il rischio di ipertermia è eccessivamente elevato.

La SUVA e i partner sociali hanno già avviato diverse campagne per sensibilizzare i rami economici, che ribattono facendo leva sulla difficoltà di rispettare i tempi di consegna in presenza di continue interruzioni. Talvolta, queste cattive pratiche vengono portate avanti anche dalle ex regie federali o dai Cantoni.

La norma SIA 118 precisa che se l'impresa edile subisce dei ritardi per cause di forza maggiore o altri imprevisti non a essa imputabili deve avvisarne la direzione dei lavori per iscritto e senza indugio. Le scadenze devono essere posticipate di conseguenza. Le disposizioni del CO sul contratto d'appalto stabiliscono che per la data di consegna dei lavori vige la condizione implicita che i lavori si siano potuti svolgere normalmente. Numerose committenze e appaltatori, anche pubblici, prevedono a torto delle penalità per un eventuale ritardo nella consegna dei lavori se la ditta non rispetta i tempi per proteggere i suoi dipendenti.

Gli imprenditori si trovano quindi ad affrontare un vero e proprio dilemma: se garantiscono la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti nei periodi di canicola chiudendo i cantieri conformemente all'articolo 37 dell'ordinanza sui lavori di costruzione, le penalità della committenza o degli appaltatori metteranno a dura prova l'esistenza stessa dell'impresa.

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori la responsabilità primaria spetta al datore di lavoro, che deve prendere tutti i provvedimenti necessari a tal fine, tenendo conto del tipo di attività e dell'ambiente (art. 6 della legge sul lavoro; LL RS 822.11). I rischi specifici legati alle ondate di calore rientrano fra i parametri di cui il datore di lavoro deve tenere conto. Le informazioni pertinenti sono divulgate tramite diversi canali (p. es. con lo strumento di valutazione "Lavorare all'aperto quando fa molto caldo" è possibile valutare il rischio di canicola: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html > Lavoro > Condizioni di lavoro > Protezione della salute sul posto di lavoro > Locali di lavoro e fattori ambientali > Clima) e i datori di lavoro possono adottare le misure più adeguate in base alle circostanze. Ad esempio, in occasione delle precedenti ondate di canicola, alcuni di loro hanno sfruttato la possibilità offerta dalla LL di concordare con i lavoratori interessati l'inizio del lavoro di prima mattina (nelle ore più fresche) per terminare prima il lavoro ed essere esposti per un tempo inferiore al forte caldo (art. 10 cpv. 2 LL).

La portata dell'obbligo di diligenza del datore di lavoro in materia di protezione della salute, sancita dal diritto pubblico, non è in alcun modo limitata da eventuali clausole contrattuali.

Il Consiglio federale non è al corrente delle penalità applicate dalla committenza in caso di ondate di calore, ma ritiene che la normativa vigente permetta di trovare delle soluzioni. Come già menzionato, spetta al datore di lavoro adeguare i provvedimenti agli effetti del cambiamento climatico, così come è compito suo valutare la situazione e, all'occorrenza, negoziare i contratti in modo tale da poter modificare le scadenze in caso di calore eccessivo. La norma SIA 118 rappresenta un'opzione interessante che può essere inserita nei contratti, tanto più che si tratta di condizioni largamente utilizzate nella pratica. Le disposizioni del CO in materia di mora del debitore (art. 107 cpv. 1) e contratti di appalto (art. 366 cpv. 1) offrono alla committenza la possibilità di rinunciare all'adempimento o di recedere dal contratto senza colpa dell'imprenditore. Ci sono poi altre norme che consentono invece a quest'ultimo di sottrarsi alla responsabilità dimostrando che la mora è avvenuta senza colpa da parte sua (risarcimento danni ai sensi dell'art. 103 CO, validità di una clausola penale secondo l'art. 163 cpv. 2 CO).

Inoltre, in assenza di un piano stabilito a livello contrattuale, il normale svolgimento dei lavori costituisce sicuramente un criterio per determinare eventuali ritardi. Tuttavia, in questo caso si tratta di sapere se le ondate di calore, in particolare la loro durata e intensità, fanno parte di una nuova normalità che è possibile prevedere. Ad ogni modo le norme legali hanno carattere dispositivo e possono essere modificate contrattualmente. Spetta dunque alle parti interessate trovare soluzioni adatte alla nuova realtà climatica, come quelle contenute nella norma SIA 118.

Per quanto riguarda i lavoratori coinvolti, le banche dati utilizzate per monitorare le condizioni di lavoro in Svizzera non consentono di quantificare il numero di operai attivi sui cantieri durante i recenti episodi di canicola. Tuttavia, a prescindere da ciò, il Consiglio federale ritiene che l'attività di prevenzione sia importante e debba sempre essere adattata in base alle circostanze. Attualmente, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) sta valutando in quale misura sarebbe possibile includere questi temi nel proprio mandato.

Risposta del Consiglio federale.

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