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Mito complottista satanico nel settore psichiatrico. Come combatte il Consiglio federale la disinformazione e gli errori terapeutici?

22.3618 · Interpellanza · 2022-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Stando a ricerche condotte dalla televisione svizzero-tedesca SRF, in Svizzera numerose persone attive nei settori della psichiatria, psicologia e psicoterapia credono a un mito complottista satanico, secondo il quale con un lavaggio sistematico del cervello (controllo della mente o "mind control") una ristretta élite ha preso il controllo su bambini che domina e di cui abusa metodicamente ("abuso rituale satanico"). Questa folle credenza costituisce la base per il trattamento di pazienti traumatizzati, che vengono convinti di avere subito pratiche del genere e che a loro "protezione" sono indotti a ribellarsi al loro ambiente o ne vengono allontanati. In casi estremi sono privati della libertà. Alla luce di quanto esposto, prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

  • È a conoscenza del problema? Qual è la sua posizione in merito al mito complottista dell'"abuso rituale satanico"?
  • Qual è la sua posizione nei confronti delle affermazioni concernenti i metodi di controllo della mente espresse a pagina 15 della guida terminologica tedesca per la protezione dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale e dalla violenza sessualizzata ("Terminologischer Leitfaden für den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexualisierter Gewalt"), sostenuta anche dalla Svizzera?
  • Reputa sufficiente la vigilanza sulle istituzioni e sugli specialisti della psichiatria, psicologia e psicoterapia?
  • Come vengono tenuti in considerazione i miti complottisti nel quadro delle condizioni di autorizzazione a fatturare a carico dell'AOMS? Servono adeguamenti?
  • È del parere che la prevenzione di miti complottisti debba essere migliorata nella formazione delle professioni della salute mentale?
  • Che cosa pensa dell'introduzione di un registro nazionale per specialisti della salute mentale a cui è stata revocata l'autorizzazione a esercitare?
  • È disposto a vagliare la possibilità di istituire un organo di difesa civica nazionale per le vittime di errori terapeutici nel settore della salute mentale? Quali altre misure prevede per aumentare la sicurezza e la qualità dei trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici?
  • Quali possibilità hanno le vittime di questi errori terapeutici per ottenere una riparazione e un risarcimento dei danni?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il Consiglio federale è a conoscenza del problema riferito dai media e ritiene che tali teorie e informazioni false possano causare gravi danni alle persone interessate, tra cui vi sono anche bambini vittima di gruppi organizzati e reti pedocriminali. Il Consiglio federale condanna queste pratiche. Anche le associazioni nazionali di psichiatria e psicoterapia affermano che per i comportamenti abusivi nel contesto terapeutico vige la tolleranza zero: nel settore delle cure psichiatriche la sicurezza del paziente è una priorità assoluta.

3. Secondo la legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81) e la legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), l'obbligo di vigilanza sugli psicologi e sugli psichiatri che esercitano la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale incombe ai Cantoni. Spetta a loro garantire che osservino gli obblighi professionali sanciti nelle citate leggi. Le leggi sanitarie cantonali prevedono inoltre che il controllo e la vigilanza sulle strutture e gli istituti sanitari competano agli uffici cantonali della sanità. In caso di segnalazioni di attività sospette, tocca quindi ai Cantoni intervenire. Chiunque (persona o istituzione) può inoltrare una segnalazione al Cantone.

Uno studio commissionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riguardante la vigilanza cantonale sulla pratica professionale secondo la LPMed, la LPSan e la LPPsi, pubblicato nel 2022 (cfr. www.ufsp.admin.ch > L'UFSP > Pubblicazioni > Rapporti di ricerca > Professioni sanitarie) rileva che i Cantoni esercitano la vigilanza in modo molto diverso nonostante il disciplinamento federale sia considerato sufficiente. Sulla base di questa analisi, l'UFSP vaglierà proposte di ottimizzazione insieme ai Cantoni.

4. L'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) presuppone un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo la LPMed o la LPPsi. Dal 1° gennaio 2022 il rilascio delle autorizzazioni a esercitare come fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale compete ai Cantoni, che ora sono tenuti a esercitare la vigilanza sui fornitori di prestazioni autorizzati anche nel settore dell'AOMS.

5. Secondo i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca nelle scuole universitarie (art. 5 LPSU; RS 414.20), la definizione dei contenuti della formazione di base in psicologia e psichiatria è di competenza delle scuole universitarie che offrono corsi di formazione in questo ambito. Sono quindi le stesse scuole universitarie a definire i contenuti formativi che riguardano, per esempio, la prevenzione. In materia di formazione degli psichiatri, l'articolo 4 LPMed sancisce già aspetti etici. Per quanto concerne il perfezionamento, gli istituti che offrono cicli di formazione accreditati assicurano, in conformità agli obiettivi di formazione stabiliti dalla LPPsi (art. 5 cpv. 2 lett. d) e dalla LPMed (art. 4 cpv. 2 lett. b), che i diplomati abbiano acquisito competenze relative agli aspetti etici della professione. In questo contesto, è possibile proporre una prevenzione specifica contro i miti complottisti. Il Consiglio federale ritiene che non siano necessari miglioramenti in questo senso.

6. La LPPsi prevede già un registro delle professioni psicologiche (PsiReg) che ha lo scopo, in particolare, di informare e tutelare i pazienti e i clienti (art. 39 cpv. 1 lett. a LPPsi). Dal 1° agosto 2017 il registro è accessibile al pubblico all'indirizzo www.psyreg.admin.ch. Vi figurano gli psicologi che possono dimostrare di disporre di una formazione e un perfezionamento solidi e riconosciuti a livello federale nel proprio settore specialistico.

7./8. Nel suo rapporto del 24 giugno 2015 "Diritti e partecipazione dei pazienti in Svizzera" in adempimento dei postulati Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 e Steiert 12.3207, il Consiglio federale ha esaminato la gestione dei danni derivanti da trattamenti medici. Poiché la Confederazione non ha una competenza complessiva in materia, spetta di norma ai Cantoni disciplinare i diritti dei pazienti nella pratica medica quotidiana. Vanno comunque osservate le disposizioni del Codice civile svizzero e del diritto federale delle assicurazioni sociali. Il 1° aprile 2021 è entrata in vigore la modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente il rafforzamento della qualità e dell'economicità, in virtù della quale il Consiglio federale ha il compito di fissare ogni quattro anni gli obiettivi da raggiungere in materia di garanzia e promozione della qualità delle prestazioni (art. 58 LAMal). In questo modo si intende tra l'altro rafforzare la posizione dei pazienti e delle associazioni dei pazienti nel sistema sanitario.

Risposta del Consiglio federale.

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