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22.3652 · Interpellanza · 2022-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La mozione 13.3327, respinta sia dal Consiglio nazionale che dal Consiglio federale, incaricava l'Esecutivo, alla luce della crescente importanza delle imprese operanti nel commercio di materie prime in Svizzera, di provvedere al rilevamento separato di queste imprese nell'ambito di una nuova categoria da inserire nella Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA). Pur riconoscendo la necessità di una tale misura, il Consiglio federale ha spiegato che la nomenclatura delle attività economiche può essere organizzata e armonizzata solo a livello internazionale, nel quadro della "International Standard Industrial Classification (ISIC)" delle Nazioni Unite e, a livello europeo, nella "Classificazione statistica delle attività economiche delle Comunità europee (NACE)". È inoltre stato preannunciato che il settore delle materie prime sarà un argomento della prossima revisione degli standard.

Nel frattempo, il Consiglio federale ha commissionato, lo scorso anno, una statistica svizzera dei commercianti di materie prime (NMP). La Nomenclatura generale delle attività economiche non è però stata adeguata. Il problema di queste stime rimane l'origine dei dati. La totalità delle unità attive nel commercio di materie prime è determinata collegando la ricerca di parole chiave specifiche nel registro di commercio con varie fonti disponibili (p. es. la cifra d'affari secondo l'IVA, i dati dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché le informazioni della Banca nazionale svizzera). Le società di commercio di materie prime, tuttavia, possono essere iscritte nel registro di commercio sotto la voce "holding" o "commercio all'ingrosso", il che rende molto più difficile assegnarle a questo settore sempre più importante. A tale proposito, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Condivide l'opinione secondo cui è necessario aggiungere le società di commercio di materie prime alla "Nomenclatura generale delle attività economiche" (NOGA)? Se sì, quando sarà pronto a procedere l'UST?

2. Come intende controllare un eventuale embargo sui commercianti di materie prime (p. es. petrolio, gas) se non tutti sono noti come tali?

3. Quanto sono affidabili le nostre statistiche sul saldo delle partite correnti (della BNS) se non comprendono tutte le entrate dal commercio di transito perché non sono noti tutti gli operatori e non vi è un obbligo di notifica?

4. Come fa il Consiglio federale a valutare l'impatto dell'eventuale introduzione di una tassa sul tonnellaggio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come annunciato nel suo comunicato stampa del 29 giugno 2022, il Consiglio federale intende perfezionare la statistica sul commercio svizzero di materie prime.

Una possibile opzione sarebbe introdurre nella Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) una nuova categoria riservata alle attività dei commercianti di materie prime. Le classificazioni dei rami d'attività sono però armonizzate a livello internazionale per consentire un confronto dei risultati tra i vari Paesi. Nel gennaio 2020 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha proposto agli organi competenti delle Nazioni Unite e dell'Unione europea di creare una categoria specifica per il commercio di materie prime. Entrambi gli organi hanno respinto la proposta della Svizzera a causa del carattere troppo specifico dell'attività. Si è per contro deciso di menzionare espressamente questa attività nelle note esplicative delle classificazioni dei rami economici. Il Consiglio federale ritiene che un adattamento unilaterale non sia opportuno perché potrebbe compromettere il confronto internazionale dei rilevamenti statistici. Ciò nonostante ha incaricato i dipartimenti competenti di esaminare in modo approfondito eventuali alternative per affinare il rilevamento dei dati in Svizzera.

2. Il Consiglio federale si aspetta che le aziende svizzere rispettino la legislazione nazionale, anche per quanto riguarda le sanzioni. A prescindere dal settore, non è previsto alcun controllo sistematico di interi rami economici. Le autorità svizzere seguono comunque attivamente le segnalazioni di presunte violazioni delle misure sanzionatorie, ed eventuali violazioni sono perseguite e punite conformemente alla legge sugli embarghi (RS 946.231).

3. Per stilare le sue statistiche sul saldo delle partite correnti, la BNS chiede ai commercianti di materie prime di informarla sulle loro entrate e uscite relative al commercio di transito. L'estensione di questa indagine e il suo grado di precisione sono limitati. Il quadro legale della BNS le impedisce di estendere oltre il limite necessario la cerchia degli operatori interpellati per la compilazione della bilancia dei pagamenti. Non le permette, inoltre, di raccogliere dati con finalità diverse dall'adempimento dei suoi compiti ai sensi della legge sulla Banca nazionale svizzera (RS 951.11) e dal monitoraggio degli sviluppi sui mercati finanziari.

4. Come indicato nel messaggio relativo alla legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi (FF 2022 1252), le ripercussioni finanziarie dell'introduzione di un'imposta sul tonnellaggio non possono essere stimate in modo affidabile per mancanza di dati statistici. Tuttavia, visto l'esiguo numero di aziende che ricorrono all'imposta sul tonnellaggio, l'impatto economico previsto è contenuto. Il disegno di legge del Consiglio federale prevede inoltre che gli utili derivanti da attività commerciali siano esplicitamente esclusi da questa imposta. In linea di principio, una società di commercio di materie prime può beneficiare dei vantaggi dell'imposta sul tonnellaggio solo se una parte delle sue attività, ossia quelle relative al trasporto delle materie prime, viene svolta per via navale.

Risposta del Consiglio federale.