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22.3662 · Mozione · 2022-06-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato innanzitutto di fare in modo che tutti i comuni del Paese informino meglio i loro abitanti sull'ubicazione del rifugio più vicino per il caso di catastrofe. Spesso infatti la paura delle persone può essere ridotta in modo semplice e pragmatico eliminando l'incertezza su cosa fare in caso di emergenza. In secondo luogo, occorre verificare la qualità dei rifugi e delle loro attrezzature.

Begründung

La crescente preoccupazione dei cittadini per la guerra tra Russia e Ucraina è evidente. Eppure molte persone ammettono apertamente di non conoscere l'ubicazione del rifugio in cui dovrebbero recarsi in caso di emergenza.

Una gestione dei rischi e delle crisi efficace presuppone però che si forniscano periodicamente informazioni e spiegazioni pertinenti.

Inoltre, secondo cerchie molto informate della protezione civile, il livello qualitativo di diversi rifugi e del loro equipaggiamento sarebbe insufficiente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I Cantoni sono responsabili della gestione della costruzione dei rifugi e dell'attribuzione della popolazione ai rifugi (pianificazione dell'attribuzione) (art. 62 cpv. 1 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC], art. 74 Ordinanza sulla protezione civile [OPCi]). La pianificazione dell'attribuzione viene allestita in vista di un conflitto armato. I Cantoni o i comuni sono pertanto tenuti ad allestire una pianificazione dell'attribuzione e ad aggiornarla regolarmente. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) può chiedere ai Cantoni di inviare la pianificazione dell'attribuzione (art. 74 cpv. 5 OPCi). Le basi di riferimento per la pianificazione dell'attribuzione cambiano costantemente in seguito a nuovi arrivi e partenze, nascite e decessi, soppressione o costruzione di nuovi rifugi e altri cambiamenti. Per evitare che circolino piani obsoleti, la pianificazione dell'attribuzione viene annunciata ufficialmente solo quando la situazione nel campo della sicurezza lo richiede e occorre preparare l'occupazione dei rifugi. I Comuni sono liberi di fornire informazioni sull'attribuzione ai rifugi su richiesta di singoli abitanti.

Secondo l'art. 81 cpv. 1 OPCi, i Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d'esercizio e della manutenzione dei rifugi. Il controllo periodico deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni (art. 81 cpv. 2 OPCi). Su richiesta dell'UFPP, i Cantoni gli devono comunicare il numero di rifugi controllati e il numero di rifugi operativi (art. 81 cpv. 4 OPCi).

Pertanto non sussiste fondamentalmente la necessità di adeguare le basi legali. Considerate la situazione attuale e le aspettative della popolazione, in futuro l'UFPP richiederà però con maggiore regolarità ai Cantoni informazioni sui rifugi controllati e operativi, al fine di assicurarsi della loro qualità e del loro equipaggiamento.

Va inoltre rilevato che un concetto sui rifugi è stato elaborato in collaborazione con i Cantoni già prima dello scoppio della guerra in Ucraina. L'obiettivo di questo concetto è salvaguardare il valore dell'infrastruttura di protezione (e quindi anche dei rifugi per la popolazione) per i prossimi decenni. Si tratta in sostanza di eseguire regolarmente i controlli dei rifugi, eliminare i difetti riscontrati, completare l'equipaggiamento mancante, rimodernare i rifugi dove necessario e colmare eventuali lacune di posti protetti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.