22.3683 · Interpellanza · 2022-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi 40 anni, il numero di aziende agricole svizzere si è più che dimezzato, mentre la superficie media è quasi raddoppiata. Questa tendenza a un numero sempre più ridotto di aziende agricole le cui dimensioni invece si fanno sempre più grandi sta portando alla creazione di strutture sempre più estese che stanno via via rimpiazzando quelle tradizionali, più piccole. Sebbene la domanda di aziende agricole sia di gran lunga superiore all'offerta attuale, questa tendenza sembra non volersi arrestare. Il mutamento strutturale è destinato addirittura ad accentuarsi nei prossimi 10 anni, quando il 30 per cento dei capiazienda raggiungerà l'età della pensione.
La perdita di varietà nuoce alla biodiversità e ha un impatto negativo a lungo termine sulla resistenza alle crisi dell'agricoltura nonchè sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Studi recenti (p.es. Tscharntke: Agrarstruktur, Göttingen 2021.) dimostrano il grande influsso che le strutture agricole di piccole dimensioni e variate esercitano sulla biodiversità. Per preservarla la gestione ecologica da sola non basta, anche la varietà strutturale ha un ruolo essenziale. Chiunque voglia affrontare la crisi della biodiversità deve quindi impegnarsi per la varietà strutturale e la salvaguardia delle aziende contadine.
Alla luce di quanto suesposto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza, dal profilo della biodiversità, delle strutture agricole di piccole dimensioni e variate? Come valuta la loro efficacia rispetto alle misure della Strategia per la biodiversità SBS?
2. È disposto a includere misure per la promozione di queste strutture nei suoi interventi per promuovere la biodiversità, ad esempio nel quadro della seconda fase di attuazione della SBS?
3. Le chiusure di aziende agricole potrebbero in parte essere evitate promuovendo la ripresa dell'azienda al di fuori della famiglia. Il Consiglio federale vede altre possibilità di promozione al di là dei crediti di investimento previsti?
4. Quali possibilità intravede per garantire la redditività delle piccole aziende agricole e ridurre parallelamente gli incentivi per aziende sempre più grandi?
5. Sta valutando la possibilità di eliminare lo svantaggio delle aziende agricole al di sotto di un'unità standard di manodopera, ad esempio per quanto riguarda l'accesso ai crediti di investimento o l'autorizzazione di progetti edilizi?
6. Cosa sta facendo per garantire l'accesso alla terra (Obiettivo di sviluppo sostenibile 2.3 delle Nazioni Unite)?
Stellungnahme des Bundesrates
Il mutamento strutturale nell'agricoltura svizzera avviene in modo ordinato e socialmente sostenibile. Ogni anno in media viene chiuso dall'1 a 2 per cento delle aziende. Avviene anche più lentamente rispetto a quanto accade nei Paesi vicini e le dimensioni delle aziende, pari in media a 21 ettari di superficie agricola utile, restano gestibili.
In seguito al mutamento strutturale, le aziende rimaste possono ingrandirsi, sfruttare meglio impianti e macchine a loro disposizione nonché svolgere i lavori in modo più efficace ed efficiente grazie alla professionalizzazione e alle specializzazioni. Negli ultimi anni, la situazione reddituale dell'agricoltura è migliorata e la quota di aziende che raggiungono il salario comparabile continua a crescere.
La valutazione dei contributi per la biodiversità (2019) non ha evidenziato alcuna correlazione significativa tra le dimensioni delle aziende e la portata di superfici per la promozione della biodiversità (SPB). Dai dati analizzati emerge però che l'orientamento ecologico delle aziende ha un impatto sulla quota di SPB, sulla rispettiva quota con qualità e sulla quota di SPB sulla superficie coltiva. Nel comparto dell'agricoltura biologica, ad esempio, la quota di aziende per le quali le SPB rappresentano un elemento strategico molto importante è più del doppio rispetto a quella delle aziende gestite secondo metodi convenzionali. Inoltre le aziende piuttosto estensive (detenzione di equini e detenzione di bovini senza produzione di latte commerciale) attribuiscono tendenzialmente una valenza maggiore alle SPB rispetto a quelle gestite in modo più intensivo (p.es. ingrasso di suini o aziende campicole).
1. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza della varietà di habitat e strutture per la biodiversità. Una produzione adeguata alle condizioni locali e misure mirate per la promozione della biodiversità possono giovare sia alla produzione sia alla biodiversità. Nei prossimi anni questo aspetto sarà ottimizzato con l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 "Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi" (Iv.Pa. 19.475) nonché con la realizzazione dell'infrastruttura ecologica nel quadro del piano d'azione concernente la Strategia Biodiversità Svizzera. In quest'ottica sono importanti soprattutto il tipo di utilizzo dei terreni e la rispettiva intensità e sono determinanti l'orientamento dell'azienda, l'atteggiamento dei gestori e il conseguente impegno a favore della biodiversità.
2. Nel messaggio sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+; FF 2020 3567) vengono proposte misure per promuovere la biodiversità. Si tratta, in particolare, di considerare le basi dell'infrastruttura ecologica nel quadro del previsto accorpamento del contributo per l'interconnessione con quello per la qualità del paesaggio nonché di sostenere maggiormente le piccole strutture favorevoli alla biodiversità attraverso gli appositi contributi. Anche la prevista introduzione di contributi per la consulenza sulla biodiversità avrebbe un impatto positivo sulla promozione della biodiversità in quanto consente di aumentare la consapevolezza degli agricoltori nei confronti di queste misure specifiche. Con l'Iv.Pa. 19.475, nel 2024 nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate verrà introdotto il requisito del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva. Questo farà aumentare le strutture favorevoli alla biodiversità nelle regioni campicole, dove attualmente sussiste un notevole deficit.
3. L'introduzione, prevista con la PA22+, di crediti d'investimento esenti da interessi per l'acquisto di aziende o terreni agricoli sarebbe la misura più importante per promuovere la ripresa dell'azienda al di fuori della famiglia. Nel quadro della consultazione sulla PA22+, il Consiglio federale ha proposto ulteriori misure nell'ambito dei diritti di prelazione all'interno della famiglia e per l'acquisto di terreni da parte di associazioni, fondazioni e cooperative di coltivatori diretti, che però sono state nettamente respinte.
4. Gli agricoltori sono imprenditori. La garanzia dell'esistenza e della reddittività è di competenza delle singole imprese. Lo Stato provvede affinché vi siano condizioni quadro buone e stabili. A seconda dell'orientamento, dell'ubicazione, dell'idoneità dei capiazienda e delle dimensioni, le imprese agricole possono avere opportunità diverse sul mercato. Le aziende di grandi dimensioni sottostanno alla limitazione dei pagamenti diretti e a quella degli effettivi di animali. Il principio della coltivazione diretta del suolo (art. 9 della legge federale sul diritto fondiario rurale, LDFR; RS 211.412.11) indirettamente limita anche le dimensioni delle aziende agricole.
5. Secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera a della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), i provvedimenti individuali sono sostenuti se l'azienda dispone di almeno un'unità standard di manodopera (USM). In questo modo si promuovono strutture redditizie e un'agricoltura professionale. Conformemente all'articolo 89 capoverso 2 LAgr, il Consiglio federale può però fissare un volume di lavoro inferiore per garantire la gestione, una sufficiente densità di insediamento nonché in caso di provvedimenti di diversificazione delle attività nei settori affini. Nella consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022, il DEFR ha proposto che il Consiglio federale si avvalga della sua competenza e riduca il limite USM a 0,6 per gli aiuti agli investimenti della Confederazione nelle zone di montagna III e IV con effetto al 1° gennaio 2023.
La legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) prevede l'applicazione del limite per l'azienda di cui alla LDFR soltanto nel caso di edifici e impianti necessari alla tenuta di cavalli (art. 16abis LPT) nonché di aziende accessorie non agricole (art. 24b LPT). L'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) prevede l'applicazione del limite per l'azienda anche nel caso di edifici destinati al fabbisogno abitativo (art. 34 cpv. 3 OPT). L'autorizzazione di edifici e impianti in quanto conformi alla zona agricola (art. 16a LPT) è vincolata a varie condizioni tra cui quella che l'esistenza dell'impresa sia prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT). Ciò implica che venga fornita la prova di un reddito sufficiente proveniente dall'attività agricola.
6. La LDFR garantisce ai coltivatori diretti l'accesso al suolo. Le superfici liberate possono essere acquistate soltanto da coltivatori diretti. In tal modo si impedisce la speculazione. Grazie a questo contesto giuridico, in Svizzera il suolo non può essere acquistato da società d'investimento o grandi proprietari terrieri e viene pertanto preservato.
Risposta del Consiglio federale.