Dichiarazioni di non riesportazione per le esportazioni di materiale bellico. Colmare le lacune legali e aumentare la libertà d'azione
22.3692 · Mozione · 2022-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di regolamentare rapidamente la revoca delle dichiarazioni di non riesportazione e di modificare di conseguenza l'ordinanza concernente il materiale bellico. L'ordinanza va adeguata in modo tale che il Consiglio federale abbia la possibilità di revocare le dichiarazioni di non riesportazione nei confronti degli Stati elencati nel suo allegato 2. In questo modo si può aumentare il margine di manovra del Governo nella politica estera e di sicurezza, soprattutto in situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina.
Begründung
Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sul materiale bellico, la Svizzera esige per le esportazioni di materiale bellico una "dichiarazione di non riesportazione" da parte del Paese destinatario. Nelle ultime settimane diversi Stati europei si sono rivolti al nostro Paese per chiedere se il materiale bellico precedentemente acquistato in Svizzera da determinate ditte (p. es. munizioni o carri armati granatieri Piranha) potesse essere trasferito ad altri Stati nell'attuale situazione eccezionale della guerra in Ucraina e se le dichiarazioni di non riesportazione esistenti potessero essere revocate. Le richieste di revoca di tali dichiarazioni sono state respinte con la motivazione che sarebbero state esaminate secondo gli stessi criteri di autorizzazione di un'effettiva esportazione di materiale bellico dalla Svizzera. Ciò significa, ad esempio, che la Danimarca non può consegnare all'Ucraina i suddetti carri armati, già dismessi e disarmati, acquistati in Svizzera molto tempo fa, perché questa operazione viene giudicata in base agli stessi criteri di un'esportazione diretta.
Questa situazione è insoddisfacente. Il nostro Paese sta affrontando critiche e incomprensioni crescenti da parte dei suoi partner europei. Mentre gli Stati europei sostengono generosamente l'Ucraina nella sua battaglia difensiva contro l'aggressione russa, la Svizzera ostacola questi sforzi con un'interpretazione legalistica e dogmatica della propria legislazione sul materiale bellico. Nell'attuale contesto eccezionale, in cui è in gioco anche il futuro della sicurezza europea, la Svizzera si pone quindi come uno Stato che crea problemi invece di offrire soluzioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale comprende la preoccupazione espressa dall'autrice della mozione. La Svizzera condanna con la massima fermezza l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ed esorta Mosca ad allentare immediatamente le tensioni, a cessare tutte le ostilità e a ritirare subito le proprie truppe dal territorio ucraino.
Per quanto riguarda la revoca delle dichiarazioni di non riesportazione, il Consiglio federale si attiene fondamentalmente ai criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a della legge federale sul materiale bellico (LMB, RS 514.51). Ciò permette di garantire che i Paesi che ricevono materiale bellico dalla Svizzera non lo trasferiscano a Paesi che non sono autorizzati a riceverlo.
Se il Consiglio federale dovesse disciplinare la revoca della dichiarazione di non riesportazione tramite ordinanza, come auspicato dall'autrice della mozione, sarebbe tenuto a rispettare rigorosamente i criteri di autorizzazione per le esportazioni di materiale bellico previsti all'articolo 22a LMB. Questi criteri escludono in particolare le esportazioni di materiale bellico verso Paesi che, come l'Ucraina, sono coinvolti in un conflitto armato internazionale. Il Consiglio federale non ha tuttavia la competenza di emanare, tramite ordinanza, una base giuridica che regoli la revoca delle dichiarazioni di non riesportazione in deroga ai criteri di autorizzazione previsti dalla legge. Spetterebbe al Parlamento adottare una tale disposizione per iscriverla nella legge, ad esempio nell'articolo 18 LMB.
In quanto Stato neutrale, la Svizzera è vincolata alla Convezione dell'Aja del 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra (RS 0.515.21). Gli obblighi in materia di esportazione di materiale bellico che questo testo stabilisce andrebbero presi in considerazione qualora fosse adottata una nuova regolamentazione volta a eliminare gli obblighi di non riesportazione. Secondo il Consiglio federale, l'abolizione di questi obblighi contravviene al principio di parità di trattamento, sancito dalla Convenzione dell'Aja, se lo scopo è quello di consentire la fornitura di armi a una parte in conflitto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.