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22.3732 · Interpellanza · 2022-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera, la pubblicità per prestazioni mediche è fortemente regolamentata. La domanda di interventi non necessari, soprattutto di chirurgia estetica, non può essere aumentata tramite la pubblicità. Per far rispettare il divieto di fatto della pubblicità per questo tipo di operazioni occorrono controlli regolari e interventi coerenti in caso di violazioni, in particolare sui social media. In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti interventi di chirurgia estetica vengono eseguiti annualmente in Svizzera?

2. È vero che il numero di interventi di chirurgia estetica è sensibilmente aumentato negli ultimi 10 anni? Se sì, per quali motivi?

3. Vi è ancora molta pubblicità per gli interventi di chirurgia estetica. Il Consiglio federale sa quali sono i principali canali per questa pubblicità? Quanto sono importanti le influencer in questo settore?

4. La pubblicità medica è consentita unicamente se è oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente. Come viene controllato il rispetto di questi requisiti nel settore degli interventi di chirurgia estetica e come si procede contro le violazioni? Vi sono differenze tra i Cantoni?

5. Che cosa si sta facendo affinché il divieto di fatto della pubblicità venga rispettato anche sui social media?

6. Sono disponibili informazioni sulla frequenza con cui negli ultimi due anni i Cantoni sono intervenuti contro la pubblicità illecita per le operazioni di chirurgia estetica e su quali misure concrete hanno adottato?

7. Che cosa si può fare per migliorare in futuro la prevenzione della pubblicità per gli interventi di chirurgia estetica, soprattutto sui social media e da parte delle influencer?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo le stime della Società Svizzera di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (SSCPRE), ogni anno in Svizzera vengono eseguiti circa 90 000 interventi di questo tipo.

2. Uno studio del 2019 della Società Internazionale di Chirurgia Plastica Estetica indica un aumento degli interventi a scopo estetico. Secondo la SSCPRE, negli ultimi anni questa tendenza si è rafforzata, soprattutto nelle procedure mini-invasive. Sui motivi di quest'evoluzione non esistono studi rappresentativi. La società professionale cita come possibile spiegazione il contesto della pandemia di COVID-19, in particolare il fatto che l'obbligo del telelavoro ha aumentato il livello di discrezione per le procedure mini-invasive.

3. Il Consiglio federale non è a conoscenza dei singoli canali per la pubblicità della chirurgia plastica.

4. Praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente, è un obbligo professionale per le persone che esercitano una professione ai sensi della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed, RS 811.11) sotto la propria responsabilità professionale (cfr. art. 40 LPMed). Per altri gruppi professionali che possono essere soggetti a leggi cantonali, possono valere altri requisiti. In ogni caso, i Cantoni hanno il compito di vigilare sugli obblighi professionali e avviare eventuali procedimenti disciplinari in caso di violazioni. In caso di violazione degli obblighi professionali previsti dalla LPMed, le autorità cantonali possono imporre misure disciplinari che vanno dall'avvertimento al divieto definitivo d'esercizio della professione (art. 43 cpv. 1 LPMed). Secondo un rapporto concernente la vigilanza cantonale sull'esercizio della professione ai sensi della LPMed, della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21) e della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81, cfr. www.bag.admin.ch > L'UFSP > Rapporti di ricerca > Professioni sanitarie), la vigilanza sugli obblighi professionali è esercitata in modi molto diversi dalle competenti autorità cantonali. Le ispezioni vengono effettuate principalmente su indicazione di terzi o dei pazienti interessati.

5. I professionisti che rientrano nel campo di applicazione delle suddette leggi sulle professioni devono rispettarne anche i requisiti in materia di pubblicità sui social media. Come già detto, i Cantoni possono disporre misure disciplinari in caso di violazioni.

6. Il Consiglio federale non dispone di informazioni sulla frequenza degli interventi delle autorità di vigilanza cantonali negli ultimi anni.

7. Non è possibile intervenire sulla pubblicità da parte degli influencer, a meno che non vi sia una violazione della legge federale contro la concorrenza sleale (RS 241) o del codice penale (RS 311.0). Tuttavia, i medici specialisti che eseguono interventi di chirurgia estetica sono tenuti ad agire nell'interesse dei pazienti. Di conseguenza, nel quadro dell'obbligo di informazione, sono tenuti a fornire alle persone interessate tutte le informazioni necessarie sul loro stato di salute e su un esame o un trattamento previsto (incl. eventuali conseguenze e rischi, la prognosi e gli aspetti finanziari), in modo che queste persone possano prendere una decisione informata sull'esecuzione dell'intervento.

Il codice deontologico della FMH prevede anche altri obblighi. Ad esempio, i medici devono impegnarsi a evitare pubblicità illecita da parte di terzi a loro diretto o indiretto vantaggio. Il codice di condotta della SSCPRE prescrive ai membri direttive ancora più dettagliate sulla pubblicità ammissibile e non ammissibile. Secondo il Consiglio federale, l'interazione tra i suddetti obblighi professionali, le regole di condotta professionale e l'obbligo di informazione da parte dei medici dovrebbe proteggere sufficientemente i pazienti da qualsiasi falsa aspettativa che potrebbe essere suscitata dalla pubblicità di interventi di chirurgia estetica sui social media.

Risposta del Consiglio federale.