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22.3743 · Interpellanza · 2022-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella sessione invernale 2021 le due Camere hanno approvato l'affare 20.062 "Legge sugli investimenti collettivi. Limited Qualified Investor Funds (L-QIF)". La legge modificata permette quindi di creare cosiddetti "fondi innovativi" che non sono assoggettati alla vigilanza della FINMA. Questo progetto di legge è stato promulgato con una velocità inusualmente alta e il relativo messaggio è quindi risultato incompleto lasciando in sospeso numerose domande in merito ai fondi. Su richiesta è stato spiegato che i fondi vengono considerati "innovativi" perché possono essere utilizzati ad esempio per gestire i patrimoni in criptovalute, ovvero i valori patrimoniali tokenizzati come gli immobili tokenizzati. In tale contesto, tra le domande che sorgono rientrano anche aspetti fiscali concernenti i patrimoni in criptovalute e i L-QIF.

1. In che modo viene garantito il pagamento dell'imposta preventiva nel caso delle entrate derivanti da valori patrimoniali cartolarizzati e tokenizzati?

2. Come viene garantito che gli investitori dichiarino i loro patrimoni cripto investiti, ad esempio, in questi L-QIF?

3. Come viene garantito il pagamento della tassa d'emissione nel caso di patrimoni cripto? E quali sono le possibilità di elusione fiscale legale?

4. In che modo si evita il rischio di riciclaggio di denaro nel caso dei L-QIF con valori patrimoniali tokenizzati?

5. Nell'eventualità che l'imposta preventiva sulle obbligazioni fosse abolita, si prevede un aumento dei fondi obbligazionari creati in Svizzera, e quindi anche di fondi obbligazionari basati su immobili, pertanto verrebbero cartolarizzati e tokenizzati più immobili. È vero che ciò causerebbe un'elevata pressione al rialzo sui prezzi nel mercato immobiliare reale?

Stellungnahme des Bundesrates

Il "Limited Qualified Investor Fund" (L-QIF) mira a rafforzare la competitività della piazza svizzera dei fondi e a promuoverne la capacità innovativa, principalmente attraverso prescrizioni d'investimento meno restrittive rispetto a quelle degli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza. Per un L-QIF, i beni crittografici rappresentano una delle tante possibilità d'investimento, che sussiste già oggi per gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza. In tale contesto va osservato che secondo il diritto vigente non è possibile tokenizzare direttamente i beni immobili (cfr. in particolare art. 656 cpv. 1 del Codice civile). Questo aspetto non cambierà nemmeno con il L-QIF.

1. Sul piano fiscale, il L-QIF viene trattato allo stesso modo degli altri investimenti collettivi di capitali. Pertanto, anche i redditi da un L-QIF sono assoggettati all'imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'imposta preventiva), indipendentemente dal tipo di reddito generato dal L-QIF.

2. Nell'ambito delle imposte dirette si applica la procedura di tassazione mista. Di conseguenza le persone imponibili devono presentare in modo veritiero e completo l'insieme dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d'imposta. L'obbligo di dichiarazione vale ovviamente anche per i beni crittografici e i redditi che ne derivano, indipendentemente dal fatto che siano detenuti direttamente o indirettamente da un L-QIF. La violazione degli obblighi procedurali relativi alla dichiarazione è punibile per legge (art. 174 della legge federale sull'imposta federale diretta).

3. I token di investimento emessi nel quadro di un'acquisizione di fondi sotto forma di ICO ("Initial Coin Offering") o ITO ("Initial Token Offering") rappresentano diritti valutabili in denaro nei confronti dell'emittente. Dal punto di vista fiscale, i token di investimento si articolano nelle seguenti categorie.

- l token basati sul capitale di terzi sono fiscalmente da equipararsi ai titoli di credito (obbligazioni). La tassa d'emissione sulle obbligazioni è stata soppressa con effetto dal 1° marzo 2012.

- I token di investimento su base contrattuale sono fiscalmente da equipararsi agli strumenti finanziari derivati. L'emissione di questi token non è assoggettata alla tassa d'emissione, poiché ciò non fa sorgere diritti di partecipazione conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale sulle tasse di bollo (LTB).

- I token di investimento con diritti di partecipazione sono fiscalmente da equipararsi ai diritti di partecipazione (cfr. in particolare la nuova possibilità di emettere azioni sotto forma di diritti valori registrati in virtù dell'art. 622 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 973d del Codice civile). L'emissione di questi token soggiace alla tassa d'emissione, poiché ciò fa sorgere diritti di partecipazione conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a LTB.

4. Come già indicato in apertura, non solo il L-QIF, ma anche gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza possono investire in beni crittografici. Le attività degli intermediari finanziari in relazione ai due tipi di investimenti collettivi di capitale sono sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD), che si applica anche ai beni crittografici conformemente al principio della neutralità tecnologica. Per un L-QIF, il rispetto degli obblighi derivanti dalla LRD incombe in primo luogo all'istituto cui compete l'amministrazione del L-QIF, che è sottoposto alla vigilanza della FINMA. In questo caso si tratta generalmente della direzione del fondo. Se le decisioni d'investimento del L-QIF vengono delegate a un altro istituto, quest'ultimo è anche assoggettato alla LRD. Se il L-QIF ha la forma giuridica di un investimento collettivo di capitale aperto, la banca depositaria è anch'essa sottoposta alla LRD.

5. Dalla revisione dell'imposta preventiva possono beneficiare anche i fondi obbligazionari che investono in obbligazioni svizzere, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nella categoria di fondi del L-QIF. Tuttavia, la tokenizzazione di valori patrimoniali non è legata alla riforma dell'imposta preventiva.

Attualmente i token di investimento su base contrattuale non sono assoggettati all'imposta preventiva; la riforma non dovrebbe pertanto generare effetti sui prezzi.

Risposta del Consiglio federale.