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22.3775 · Interpellanza · 2022-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta alla mia domanda 22.7506, il Consiglio federale afferma che l'ordinanza sui prodotti fitosanitari precisa le condizioni necessarie per il rilascio di un'autorizzazione in situazione d'emergenza, ossia che deve sussistere un pericolo fitosanitario che non può essere controllato in nessun altro modo. "In tal caso, un'autorizzazione d'emergenza può essere rilasciata per un uso limitato e controllato unicamente se vincolata a oneri e condizioni d'uso e per una durata limitata. L'omologazione, rilasciata al massimo per un anno, può essere rinnovata."

Il Consiglio federale prosegue rilevando che l'anno scorso "due sostanze fungicide e dieci sostanze insetticide sono state autorizzate d'emergenza", e quest'anno già "una sostanza diserbante, 12 sostanze fungicide e 14 sostanze insetticide".

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Siccome l'omologazione d'emergenza vale solo per un periodo di un anno (rinnovabile) e a certe condizioni, in che modo il Consiglio federale o le autorità cantonali garantiscono che le sostanze commercializzate in via eccezionale non siano più vendute dopo il periodo di omologazione d'emergenza?

2. Al termine dell'omologazione d'emergenza, i prodotti acquistati ma non utilizzati devono essere riportati al punto vendita? Se sì, come vengono effettuati i necessari controlli e quali sono le sanzioni previste per chi trasgredisce l'obbligo?

3. Se no, per quale motivo? Il Consiglio federale sarebbe disposto a introdurre una disposizione in tal senso per garantire che le sostanze in questione non siano più vendute dopo la fine dell'autorizzazione rilasciata in via eccezionale?

4. Per quante volte un'autorizzazione d'emergenza può essere rinnovata e quanto tempo occorre aspettare in seguito prima che una tale autorizzazione possa essere nuovamente rilasciata? Se non esiste un limite, il Consiglio federale è dell'avviso che si tratti di un'autorizzazione "di straforo"? Se no, per quale motivo? Se sì, cosa intende fare per rimediare?

5. Se questa omologazione è rilasciata al massimo per un anno e può essere rinnovata a certe condizioni, in che modo il Consiglio federale o le autorità cantonali garantiscono che le sostanze commercializzate in via eccezionale non siano più vendute dopo il periodo di autorizzazione d'emergenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 5. Quasi tutte le omologazioni d'urgenza sono rilasciate per prodotti fitosanitari già omologati in Svizzera per altri scopi. In questi casi, la procedura riguarda unicamente l'utilizzo del prodotto su altri tipi di colture o contro altri organismi nocivi, e dunque il prodotto continua generalmente a essere venduto e autorizzato per il suo scopo originario. In situazioni del genere i Cantoni eseguono controlli a campione per accertare che i prodotti fitosanitari siano utilizzati esclusivamente per la destinazione d'uso autorizzata. Questi controlli sono effettuati prelevando campioni e verificando che le sostanze identificate siano ammesse nelle colture in questione.

2. e 3. Non vi è l'obbligo di riportare i prodotti non utilizzati.

Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari deve però riprenderli ed eliminarli in modo appropriato (art. 70 cpv. 1 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari OPF; RS 916.161). Chi utilizza i prodotti fitosanitari o i loro scarti deve dal canto suo provvedere affinché non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente (art. 61 cpv. 1 OPF). Il detentore può dunque riportare il prodotto ma, se non lo fa, è responsabile della sua eliminazione senza rischi. Inoltre i prodotti in questione possono essere utilizzati solo se sono omologati per l'uso previsto (art. 61 cpv. 2 OPF). Le autorità esecutive cantonali sorvegliano se sono rispettate le disposizioni particolari relative all'utilizzazione dei prodotti chimici (art. 90 cpv. 1 dell'ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11). Le disposizioni vigenti bastano dunque a garantire che i prodotti vengano utilizzati e, all'occorrenza, eliminati secondo le regole.

4. Le omologazioni in situazione d'emergenza sono concesse per un uso limitato e controllato soltanto laddove tale misura sembri necessaria a causa di un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo (art. 40 cpv. 1 OPF), ossia nella maggior parte dei casi quando gli unici prodotti efficaci sono stati ritirati dal mercato.

Non esistono regole in merito al numero di rinnovi di un'autorizzazione in situazione d'emergenza. A ogni domanda la situazione viene riesaminata. Se ad esempio nel frattempo è stato autorizzato un prodotto che fornisce una protezione identica, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione d'emergenza.

Nella maggior parte dei casi, la richiesta di rinnovo delle domande di omologazione d'urgenza va di pari passo con l'apertura di una procedura di omologazione regolare. Poiché la realizzazione e la documentazione degli studi necessari richiedono diversi anni, in questi casi la possibilità di rinnovare l'autorizzazione d'emergenza anche per più volte appare giustificata. Il rifiuto di un'autorizzazione provvisoria può in effetti avere gravi ripercussioni per i produttori.

Risposta del Consiglio federale.