22.3798 · Interpellanza · 2022-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
È evidente che il sistema di accreditamento svizzero presenta lacune, o perlomeno difficoltà, a livello di sorveglianza. Almeno due organismi di certificazione con sede e operanti in Svizzera sono attivi nel Paese senza disporre di un accreditamento svizzero. Hanno infatti solo un accreditamento statunitense, che non è conforme alla legislazione svizzera né alle disposizioni del forum internazionale di accreditamento (International Accreditation Forum, IAF), il che comporta una distorsione del mercato e una concorrenza sleale.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Di norma i mercati svizzeri, come quello finanziario, sono sorvegliati dalle autorità. Nel nostro Paese esiste per legge una sorveglianza anche degli organismi di accreditamento e certificazione che operano al di fuori del sistema di accreditamento svizzero?
2. In che modo il Consiglio federale intende garantire che gli attori che operano al di fuori del sistema di accreditamento svizzero non mettano a rischio la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi (p. es. dispositivi medici, ascensori e funivie, attrezzature a pressione, ecc.)?
3. Cosa intende fare il Consiglio federale se le norme svizzere (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD) vengono palesemente violate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'accreditamento è il livello più alto di controllo pubblico nel processo di garanzia della qualità. Pertanto, in Svizzera l'accreditamento di organismi che valutano la conformità dei prodotti o svolgono attività analoghe in relazione a persone, servizi o procedure è un compito delle autorità; l'ente responsabile è il Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Gli organismi di accreditamento esteri possono operare in Svizzera solo con un'autorizzazione della SECO e del SAS, che la concedono tenendo conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne (art. 4 cpv 3 ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512). Gli altri cosiddetti accreditamenti sono vietati e perseguiti penalmente (art. 38 OAccD in combinato disposto con l'art. 271 cpv. 1 del Codice penale svizzero, CP, RS 311.0).
Gli organismi di valutazione della conformità (tra cui gli organismi di certificazione), invece, sono per lo più enti di diritto privato che di regola, se il diritto vigente prevede una certificazione, devono essere accreditati. In questo modo lo Stato sorveglia questi enti. È tuttavia possibile richiedere una certificazione volontaria, cioè non imposta per legge. Tali certificazioni possono essere rilasciate anche da organismi non accreditati.
2. I prodotti e i servizi immessi sul mercato oppure offerti a titolo commerciale o professionale devono essere sicuri e conformi alla legge. Il produttore (o fornitore) deve garantire che il prodotto (o il servizio) sia conforme alla legislazione pertinente. Inoltre, i prodotti (e i servizi) sono soggetti alla sorveglianza del mercato, che è basata sul rischio e avviene solo dopo l'immissione sul mercato dei prodotti (o dopo l'erogazione del servizio). La sorveglianza del mercato include l'intero processo di garanzia della qualità, compresi i risultati dell'organismo accreditato o dell'organismo di certificazione, se la certificazione è prevista per legge.
3. La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) e l'OAccD, insieme al CP, contengono disposizioni penali in caso di violazione del diritto svizzero in materia di accreditamento. A seconda dei fatti, il perseguimento penale è di competenza delle autorità penali cantonali o federali. Il Consiglio federale non ritiene necessario modificare il quadro normativo attuale.
Risposta del Consiglio federale.