Carne di animali trasportati per diversi giorni di provenienza estera. Obbligo di dichiarazione e restrizioni doganali
22.3809 · Mozione · 2022-06-17
Dipartimento dell'interno
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, sulla base dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, di introdurre un obbligo di dichiarazione della provenienza e del Paese di trasformazione della carne di animali trasportati per diversi giorni di provenienza estera e di emanare apposite restrizioni doganali.
Begründung
L'interruzione di diversi giorni del traffico attraverso il Canale di Suez dovuto a una nave portacontainer incagliatasi ha comportato anche il blocco di una ventina di mercantili che trasportavano animali (specialmente ovini, bovini e suini), in parte poi morti di fame in attesa di giungere a destinazione. Spesso il bestiame viene stipato in vecchie navi, in condizioni di detenzione disastrose, e trasportato per un periodo in genere compreso tra una e due settimane, perché il trasporto di animali vivi e la macellazione in altri Paesi risultano più economici.
Eventi di questo genere dovrebbero farci riflettere. Trasportare per settimane animali in spazi ristrettissimi favorisce la diffusione di pandemie e malattie, ma soprattutto è crudele. Purtroppo il numero di questi trasporti è in aumento. Per le navi non valgono inoltre le restrizioni sulla durata dei trasporti di regola vigenti per i camion.
Una quota importante del trasporto di animali vivi a livello mondiale riguarda l'Unione europea (UE). Ogni anno vengono trasportati quasi due miliardi di animali.
Dall'UE molti animali da reddito giungono in Africa settentrionale, nel Medio Oriente e in Turchia.
Molti trasporti su camion passano anche dalla Svizzera. Carne estera a buon mercato è venduta pure nei nostri discount. Il nostro Paese vanta una delle legislazioni sulla protezione degli animali più severe d'Europa. Diversi marchi attestano le condizioni di detenzione del bestiame; inoltre vi sono regole chiare sulle distanze e sullo spazio da rispettare nei trasporti fino ai macelli.
I severi standard nazionali spesso non valgono per la carne estera e i consumatori non ne sono informati in maniera trasparente.
La carne a basso costo di bestiame trasportato per giorni su camion o navi non è soltanto sinonimo di crudeltà verso gli animali, ma rappresenta anche una concorrenza per i contadini svizzeri che rispettano tutte le norme.
La carne di animali trasportati per diversi giorni di provenienza estera deve pertanto essere dichiarata come tale e soggetta a restrizioni doganali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legislazione svizzera sulla protezione degli animali stabilisce prescrizioni severe e ad ampio spettro in materia di trasporto degli animali, ad esempio in merito alla durata e ai mezzi utilizzati o alla formazione del personale addetto. Tuttavia, il Consiglio federale è consapevole del problema dei lunghi trasporti di animali all'estero. Per questo motivo, la Svizzera si impegna affinché negli accordi bilaterali e multilaterali si tenga esplicitamente conto della protezione degli animali, in particolare nel trasporto e nella macellazione. La Svizzera sostiene inoltre l'implementazione di standard adeguati per il trasporto degli animali all'interno dell'area europea dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
Nel rapporto dell'11 settembre 2020 "Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari", in adempimento al postulato (17.3967) della CSEC-S, il Consiglio federale ha esaminato come migliorare la dichiarazione delle derrate alimentari e di determinati prodotti animali ottenuti con metodi di produzione che si discostano dal diritto svizzero. Il rapporto stabilisce anche i criteri che i nuovi obblighi di dichiarazione dovrebbero soddisfare. Tuttavia, il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre un obbligo di dichiarazione e restrizioni doganali per la carne ottenuta da animali provenienti dall'estero dopo trasporti di diversi giorni. In particolare, in questo caso non sarebbero soddisfatti i criteri di proporzionalità e applicabilità. Oltre alla carne, infatti, dovrebbero essere dichiarate anche le derrate alimentari trasformate: l'attuazione di tale obbligo di dichiarazione sarebbe possibile solo con oneri e costi ingenti, soprattutto per le PMI. Per poter fornire le prove necessarie a documentare la durata del trasporto, sarebbe necessaria una catena di informazioni che non trascuri nessun passaggio: l'industria alimentare dovrebbe istituire sistemi di certificazione corrispondenti e, in occasione dei controlli, le autorità dovrebbero rilevare il tempo di trasporto di ciascun prodotto.
L'articolo 18 capoverso 1 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) prevede che il Consiglio federale emani prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera, ne aumenti i dazi all'importazione o ne vieti l'importazione. Tuttavia, sono fatti salvi gli obblighi internazionali. Tali misure sono in particolare soggette agli obblighi di non discriminazione del diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), conformemente all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21) e, per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione, all'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (RS 0.632.231.41). Inoltre, un eventuale aumento dei diritti doganali deve rispettare le regole del GATT e le restrizioni alle importazioni sono in generale vietate. Mentre le condizioni geografiche della Svizzera, con percorsi di trasporto brevi anche verso i Paesi confinanti, sono molto diverse da quelle dei Paesi più grandi e di conseguenza consentono anche una regolamentazione rigorosa, in altri Paesi questi aspetti variano a seconda del contesto regionale. In particolare, con le misure previste dalla mozione, alla Svizzera potrebbe essere rimproverato di discriminare i prodotti stranieri sulla base dei diversi tempi di trasporto degli animali.
Per concludere, l'UE sta valutando l'introduzione di un'etichetta volontaria per la protezione degli animali che potrebbe includere anche le condizioni di trasporto. Una decisione in merito potrebbe essere presa entro la fine del 2023 e, se tale etichetta dovesse essere introdotta a livello europeo, il Consiglio federale valuterà la possibilità di riprenderla.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.