22.3886 · Mozione · 2022-08-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere a completare l'aiuto all'esecuzione in vista dell'attuazione dell'obbligo di impiegare tecniche di spandimento a basse emissioni di colaticcio. Segnatamente le tecniche di spandimento a basse emissioni non vanno obbligatoriamente impiegate: (I) nelle piantagioni di alberi ad alto fusto (anche del livello di qualità I) con più di 25 alberi ad alto fusto per ettaro, (II) per le parcelle che, a causa delle deroghe concesse, presentano meno dell'80 per cento di superfici fertilizzabili con tecniche di spandimento a basse emissioni e (III) per le superfici parziali di meno di 50 are con una larghezza minima di 12 metri.
Una minoranza della Commissione (Bendahan, Bertschy, Birrer-Heimo, Glättli, Grossen Jürg, Wermuth) propone di respingere la mozione.
Begründung
Dopo la decisione del Consiglio federale di introdurre l'obbligo di impiegare tecniche di spandimento a basse emissioni di colaticcio, la Confederazione ha elaborato, assieme ai Cantoni, l'attuazione di tale obbligo. Nella prassi si manifestano ora diverse difficoltà che vanno affrontate.
(I) Gli alberi ad alto fusto sono importanti per la biodiversità, ma costituiscono anche un ostacolo per la coltivazione delle superfici sottostanti. Mentre gli alberi Q2 sono esplicitamente esclusi dall'obbligo, per gli alberi Q1 sono necessarie singole richieste di esenzione poiché ciò non è rappresentato sulle carte.
(II) In determinati terreni irregolari è spesso necessario impiegare due sistemi. Affinché, a causa di superfici minime sulle singole parcelle, non sia necessaria una lunga via d'accesso con sistemi differenti, le parcelle che presentano meno dell'80 per cento di superfici fertilizzabili con tecniche di spandimento a basse emissioni vanno esentate dall'obbligo.
(III) Secondo l'aiuto all'esecuzione, le superfici parziali superiori alle 25 are sottostanno all'obbligo, ma questo limite inferiore è troppo basso. Sono considerate superfici collegate le superfici parziali con un passaggio largo 2,5 metri, il che non è praticabile in presenza di una larghezza media di un tubo a strascico di 12 metri. In tal modo, durante lo spandimento da una botte occorrerebbe interrompere il processo, con molto dispendio, e i bracci laterali andrebbero chiusi. Per un'attuazione pragmatica la superficie parziale dovrebbe essere di almeno 50 are e la sua larghezza minima dovrebbe corrispondere a 12 metri.
Con la presente mozione, la Commissione ha in parte recepito la richiesta della petizione 22.2005 "Eberli Paul. Eliminare l'obbligo di impiegare tubi a strascico".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con le disposizioni vigenti sono già stati stabiliti dei criteri che consentono una ragionevole esenzione dall'obbligo dell'impiego di procedimenti di spandimento a basse emissioni, come peraltro emerge dalle esperienze fatte nei Cantoni di Lucerna e Turgovia, nei quali l'obbligo si applica già dall'inizio del 2022 su tutto il territorio cantonale.
In questi due Cantoni le aziende con meno di 3 ettari di superficie concimabile con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono totalmente esentate dall'obbligo. Le piccole superfici di meno di 25 are e quelle con una declività superiore al 18 per cento in generale sono esonerate. Proprio quest'ultima eccezione implica un grande "margine di sicurezza". Garantisce che l'impiego di procedimenti di spandimento a basse emissioni sia limitato alle superfici sulle quali è possibile utilizzare questa tecnica assolutamente senza problemi, considerato che nella pratica l'impiego del tubo a strascico è possibile in maniera sicura su terreni molto più ripidi. Le altre eccezioni previste nell'aiuto all'esecuzione sono state formulate in seno a un gruppo di lavoro costituito da UFAM, UFAG, Cantoni e Agroscope e ne è stata verificata l'attuabilità.
In aggiunta a questi criteri, i Cantoni possono dispensare altre superfici dall'obbligo di impiegare procedimenti di spandimento a basse emissioni, segnatamente per motivi di sicurezza, a causa della scarsa accessibilità o in presenza di spazi troppo ristretti.
In vista dell'attuazione, molti Cantoni hanno già provveduto a delimitare le superfici per le quali vige l'obbligo di impiegare tubi flessibili a strascico. Nei Cantoni di Berna, Friburgo e Soletta, all'inizio del 2022 le aziende sono state informate se dal 2024 rientrano nell'obbligo di impiego di tubi flessibili a strascico e quali superfici ne sono interessate. Le procedure per l'esenzione di altre superfici dall'obbligo sono in fase di elaborazione e dovrebbero poter essere attuate senza problemi.
(I) Le superfici di frutteti con alberi da frutto ad alto fusto nei campi Q2 già oggi in generale sono esentate dall'obbligo di impiegare tubi a strascico. La disposizione di questi alberi sulle relative superfici è nota al Cantone. Per gli alberi Q1, invece, il Cantone non dispone di tali informazioni. Queste superfici non possono quindi essere esentate a priori dall'obbligo. Qualora nell'impiego di tubi a strascico si dovessero effettivamente incontrare problemi di spazio, sulla base di una richiesta motivata il Cantone tratterà il caso seguendo la stessa procedura applicata per gli alberi Q2. Questa procedura è collaudata nei Cantoni in cui già oggi vige l'obbligo di impiego di tubi a strascico. Per gli alberi Q1 i Cantoni hanno trovato soluzioni pragmatiche che consentono agli agricoltori di impiegare tubi a strascico soltanto laddove ciò è opportuno.
(II) Esentare tali particelle dall'obbligo di impiegare tubi a strascico che, viste le deroghe esistenti, in fin dei conti sarebbero meno dell'80 per cento delle superfici concimabili con procedimenti a basse emissioni, equivarrebbe a revocare de facto l'obbligo di impiegare tubi a strascico. Così facendo non vi sarebbe praticamente più alcuna superficie che rientrerebbe nell'obbligo di impiegare tubi a strascico e verrebbe meno l'efficacia della misura.
(III) Il limite inferiore di 25 are è stato stabilito tenendo conto della fattibilità nella pratica. Nei casi in cui non è possibile il transito con tubo a strascico a causa di problemi di spazio, può essere richiesta una deroga. Se si incrementasse il limite inferiore a 50 are, molte superfici sulle quali è possibile il transito con tubo a strascico sarebbero esonerate dall'impiego di questa tecnica, che di per sé non pone però alcun problema.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.