Lexipedia

22.3887 · Mozione · 2022-08-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare provvedimenti affinché i costi per trattare le domande di esenzione dall'obbligo di ricorrere a tecniche di spandimento a basse emissioni del colaticcio non siano riversati sugli agricoltori.

Begründung

L'attuazione dell'obbligo si basa su una modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico decisa dal Consiglio federale. L'agricoltura deve ora attuare la modifica e le aziende devono talvolta presentare richieste di esenzione ai Cantoni perché su alcuni fondi il ricorso a procedimenti di spandimento a basse emissioni non è nemmeno possibile. Le superfici sono state identificate sulla base di carte digitali che tuttavia non sempre riescono a rappresentare tutti gli ostacoli presenti in loco. Ad esempio, sono rilevati digitalmente soltanto gli alberi ad alto fusto Q2, mentre gli alberi ad alto fusto Q1, che ostacolano il procedimento allo stesso modo, non possono essere visualizzati sulle carte. Di conseguenza, per le superfici obbligatorie sono talvolta necessari alcuni adeguamenti, ma i costi per il trattamento di queste richieste non devono essere riversati sull'agricoltore.

Con la presente mozione, la Commissione ha in parte recepito la richiesta della petizione 22.2005 "Eberli Paul. Eliminare l'obbligo di impiegare tubi a strascico".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La competenza in materia di riscossione degli emolumenti per le richieste di esenzione in virtù dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) spetta ai Cantoni. Non si ravvisa un interesse pubblico prevalente né un motivo oggettivo per cui la Confederazione debba intervenire nella sovranità fiscale cantonale per quanto concerne la gestione di richieste di esenzione giusta l'allegato 2 numero 552 OlAt (entrata in vigore: 1.1.2024). Un intervento della Confederazione in tal senso non è quindi opportuno.

Inoltre non c'è motivo per cui le richieste di cui all'allegato 2 numero 552 OIAt in generale debbano essere esenti da emolumenti, mentre, a seconda della base legale cantonale, per altre domande nell'ambito dell'OIAt o dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) nel caso di autorizzazioni speciali o richieste di esenzione occorre pagare degli emolumenti.

Nei Cantoni in cui l'obbligo di utilizzare tubi a strascico si applica già oggi il trattamento delle richieste di esenzione al momento avviene di norma senza conseguenze finanziarie per i gestori.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.