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22.3954 · Mozione · 2022-09-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare senza indugio una proposta di modifica del diritto del lavoro che permetta di rendere flessibile l'orario lavorativo. L'obiettivo è ridurre il consumo di energia nei mesi invernali introducendo a livello legislativo un modello di orario di lavoro annualizzato. A tal fine occorre inserire la disposizione qui di seguito.

Determinati rami economici, categorie di aziende o lavoratori possono essere esonerati mediante ordinanza dall'osservare la durata massima della settimana lavorativa, sempre che i lavoratori interessati siano soggetti a un modello di orario di lavoro annualizzato che consente di rispettare nella media annua tale durata massima.

Begründung

La presente mozione intende incentivare le misure di risparmio energetico permettendo la chiusura temporanea volontaria di unità di produzione o di aziende. Nei settori che hanno la possibilità di ridurre le proprie attività nei mesi invernali, critici dal punto di vista energetico, le aziende dovrebbero poter usufruire di orari di lavoro flessibili. Per compensare le perdite di lavoro nel corso dell'anno bisogna poter flessibilizzare il diritto del lavoro e introdurre quindi la possibilità di un orario lavorativo calcolato su base annua.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che la legge sul lavoro (LL, RS 822.11) accordi già alle aziende un ampio margine di manovra nell'organizzazione degli orari di lavoro, in quanto è possibile lavorare dal lunedì al sabato tra le 6 e le 23 senza la necessità di un'autorizzazione. La durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore prevista dalla legge serve a tutelare la salute dei lavoratori. La durata normale del lavoro stabilita contrattualmente è in genere inferiore e lascia quindi spazio a modelli di orario di lavoro annualizzati conformi alla legge sul lavoro. Inoltre, quest'ultima prevede la possibilità, a determinate condizioni, di prolungare di quattro ore al massimo la durata massima della settimana lavorativa, purché essa non venga superata nella media semestrale (art. 9 cpv. 3 LL e art. 22 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, OLL 1, RS 822.111).

Eliminare la durata massima della settimana lavorativa per alcuni rami economici, categorie di aziende o lavoratori comprometterebbe l'obiettivo primario della legge sul lavoro, ovvero la tutela della salute dei lavoratori.

In caso di misure imposte dalle autorità o di una comprovata penuria di energia a livello locale (ad es. contingentamento dell'energia o fasce orarie di interruzione imposte) sussiste un urgente bisogno ai sensi dell'art. 27 OLL 1.

In questo caso i Cantoni possono reagire rapidamente e rilasciare permessi concernenti la durata del lavoro con una validità non superiore a sei mesi. Il foglio informativo "Protezione della salute sul posto di lavoro nel contesto di misure di risparmio energetico" (disponibile su www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Promemoria e liste di controllo > Protezione della salute sul posto di lavoro nel contesto di misure di risparmio energetico) indica esplicitamente quanto esposto, e i Cantoni hanno ricevuto una circolare in materia che garantisce uniformità. Se gli sviluppi della situazione dovessero richiederlo, la SECO esaminerà, dopo aver consultato i partner sociali, quali misure aggiuntive specifiche per i singoli rami possono essere adottate, in modo da trovare soluzioni pragmatiche.

Considerato quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario predisporre ulteriori interventi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.