22.3956 · Interpellanza · 2022-09-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro dell'Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a dimezzare, rispetto al 1990, le proprie emissioni di gas serra entro il 2030. Questo obiettivo verrà raggiunto innanzitutto per mezzo di misure a livello nazionale. Tuttavia, l'Accordo consente di raggiungere gli obiettivi climatici nazionali anche con progetti climatici svolti all'estero. Dal 2020 la Confederazione ha stretto dunque numerosi accordi con Stati partner (p. es. con il Ghana, il Perù, la Georgia e recentemente con l'Ucraina). Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la Svizzera è tra i pionieri in questi accordi (detti anche accordi di esecuzione) e stabilisce pertanto standard internazionali per i progetti climatici. Tutti gli accordi di esecuzione pongono come condizione che la Svizzera non finanzi i progetti climatici condotti impiegando energia nucleare, di per sé a basse emissioni.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. Secondo un nuovo studio dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), un'esclusione totale dell'energia nucleare a partire dall'estate 2022 renderebbe le ambizioni di raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero più difficili a livello globale e notevolmente più costose. L'AIE ipotizza investimenti supplementari pari a 500 miliardi di dollari per compensare quanto prodotto dall'energia nucleare. Il Consiglio federale può illustrare i costi aggiuntivi inflitti ai Paesi più poveri generati dall'esclusione dell'energia nucleare richiesta dalla Svizzera negli accordi di esecuzione?
2. Secondo l'articolo 10 dell'Accordo di Parigi, la Svizzera si impegna a cooperare nell'ambito del trasferimento delle tecnologie rispettose del clima. Alla luce di questo, il Consiglio federale ritiene ragionevole escludere la tecnica nucleare, che è rispettosa dell'ambiente, negli accordi di esecuzione?
3. In prossimità della costa, come ad esempio nel Ghana, l'energia nucleare rappresenterebbe un'alternativa ragionevole e, soprattutto, rispettosa del clima ai vettori energetici fossili per garantire il carico di base. In quale misura il Consiglio federale assicura che gli accordi di esecuzione non ostacolino gli Stati partner come il Ghana nel proprio sviluppo industriale?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Gli accordi di esecuzione non generano costi aggiuntivi dovuti all'esclusione dell'energia nucleare . Non riguardano la strategia del saldo netto pari a zero di un Paese, ma definiscono i possibili progetti di protezione del clima nell'ambito della compensazione all'estero da parte della Svizzera. L'energia nucleare è esclusa in conformità alla legislazione nazionale (cfr. risposta 2). Il finanziamento dei progetti di protezione del clima è sostenuto dagli importatori svizzeri di carburanti secondo la legge sul CO2-(RS 641.71) o da altri acquirenti internazionali volontari di attestati di CO2. I Paesi partner della Svizzera o i loro attori privati beneficiano quindi delle attività previste dagli accordi. Inoltre, l'espansione dell'energia nucleare non è compatibile con l'orizzonte temporale stabilito dagli accordi bilaterali. I progetti di protezione del clima devono contribuire innanzitutto al raggiungimento dell'obiettivo climatico 2030. L'espansione della capacità nucleare richiede tuttavia molto più tempo. Peraltro, per soddisfare i requisiti di integrità ambientale previsti dagli accordi bilaterali, l'energia nucleare non dovrebbe solo integrare bensì sostituire la produzione di energia da fonti fossili. Infine, va detto che le energie rinnovabili sono oggi più convenienti dell'energia nucleare, soprattutto se, per quest'ultima, si tiene conto dei costi di smaltimento.
2) Secondo l'allegato 2a dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711), per i progetti o programmi realizzati all'estero non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante l'impiego di energia nucleare. Ammettere tali misure sarebbe contrario all'orientamento generale della politica energetica della Svizzera. Per lo stesso motivo, secondo l'allegato 3a dell'ordinanza sul CO2, sono esclusi anche progetti corrispondenti in Svizzera.
3) Secondo le disposizioni dell'Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana in vista dell'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima (RS 0.814.012.136.3), i crediti concessi devono provenire da attività in linea con le strategie di ogni Parte per uno sviluppo a basse emissioni. Spetta quindi a ogni Stato contraente definire la propria strategia di sviluppo a basse emissioni. L'accordo bilaterale non impedisce al Paese partner, se lo desidera, di sviluppare le proprie capacità nucleari indipendentemente dal quadro dell'accordo.
Risposta del Consiglio federale.