22.3962 · Mozione · 2022-09-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il diritto in materia di personale federale affinché la protezione dalla disdetta di cui beneficia il personale della Confederazione non superi i requisiti minimi di cui agli articoli 334-227 del Codice delle obbligazioni
Begründung
La voce di gran lunga più consistente delle spese proprie della Confederazione è costituita dalle spese per il personale, che attualmente ammontano a oltre sei miliardi di franchi all'anno (consuntivo 2021). Queste spese vanno ridotte. Tuttavia, il diritto vigente in materia di personale federale impedisce qualsiasi ristrutturazione. Gli impiegati federali sottostanno a questo diritto particolare e non, come gli altri dipendenti dell'economia privata, alle condizioni di assunzione previste dal CO. Ciò rende i licenziamenti estremamenti difficili, di fatto quasi impossibili. Pertanto, l'UDC chiede di adeguare la protezione dalla disdetta di cui beneficia il personale federale a quella del CO. Un trattamento privilegiato degli impiegati federali rispetto a tutti gli altri dipendenti in Svizzera non è né giustificato né opportuno.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In seguito all'applicazione sussidiaria del CO (art. 6 cpv. 2 della legge sul personale federale, LPers; RS 172.220.1), già oggi il diritto del lavoro privato viene applicato nel caso degli impiegati dell'Amministrazione federale per la maggior parte degli ambiti del diritto del personale. La LPers prevede disposizioni proprie solo laddove il CO non tiene conto delle circostanze particolari degli impiegati della Confederazione. Occorre ricordare che la Costituzione federale limita la libertà di disdetta. Gli organi dello Stato devono agire secondo i princìpi fondamentali sanciti nella Costituzione, in particolare sono tenuti a garantire la parità di trattamento e a rispettare il divieto dell'arbitrio. Diversamente dai datori di lavoro dell'economia privata, la Confederazione non può sciogliere un rapporto di lavoro discrezionalmente e senza motivo; essa deve, nel rispetto del diritto costituzionale, addurre motivi oggettivamente sufficienti per ogni suo intervento nei rapporti giuridici, e quindi anche per la risoluzione dei rapporti di lavoro. La disdetta va motivata per scritto sotto forma di decisione. Tuttavia, anche il diritto in materia di personale federale contempla la possibilità di disdire un rapporto di lavoro, previa diffida infruttuosa, per mancanze nelle prestazioni o nel comportamento, per violazione di obblighi legali o contrattuali oppure per altri motivi oggettivi (art. 10 cpv. 3 LPers). In tal modo viene garantita, come nel CO, la possibilità di disdire un rapporto di lavoro con gli impiegati inadempienti senza particolari condizioni.
Per quanto concerne i termini di disdetta, il diritto del personale federale prevede termini più lunghi solo nel caso delle professioni di monopolio, come ad esempio per il Corpo delle guardie di confine o nel caso dei militari di professione. Tali disposizioni speciali sono tuttavia dovute alla situazione particolare delle rispettive categorie di personale. Per il resto, i termini di disdetta sono stati sostanzialmente adattati a quelli del CO. Anche le disposizioni relative alla disdetta immediata degli impiegati della Confederazione corrispondono a quelle del CO.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.