22.3971 · Postulato · 2022-09-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a identificare gli ostacoli e gli svantaggi del metanolo e di altri vettori energetici di produzione biologica e sintetica, a stilare un rapporto e, laddove possibile, a eliminarli. Per il metanolo ciò implica ad esempio:
- Tassa sui COV: l'importazione di metanolo quale combustibile prevede la riscossione di una tassa sui COV. La tassa viene rimborsata quando viene fornita la prova della combustione del metanolo. Tuttavia, questo processo vincola un capitale elevato (la tassa di 3 fr./l è pari a circa il doppio del valore materiale) e implica una notevole burocrazia, tutt'altro che sostenibile per piccoli consumatori finali.
- Imposta sugli oli minerali: il consumo di biometanolo e di metanolo sintetico come carburante e combustibile è esentato dal pagamento dell'imposta sugli oli minerali. Ciononostante, analogamente alla tassa sui COV, il capitale vincolato è notevole e il rimborso dell'imposta oneroso. Inoltre, questa esenzione è limitata nel tempo e ne conseguono quindi grosse incertezze in materia di pianificazione. In caso di cambiamento di sistema (obbligo di miscelazione invece dell'esenzione dall'imposta sugli oli minerali), occorre tenere conto delle ripercussioni sul settore del metanolo.
- Imposte sull'importazione: le imposte sui combustibili e carburanti liquidi sono riscosse per litro. Poiché la densità energetica del metanolo è pari alla metà di quella dell'olio da riscaldamento, viene tassato il doppio per rapporto al potere calorifico.
- Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR): secondo l'OPIR, nello stesso serbatoio possono essere stoccati al massimo 2000 kg di metanolo. Quantità maggiori richiedono autorizzazioni speciali onerose.
Per benzina, diesel, olio da riscaldamento o cherosene, di pericolosità analoga o maggiore, si applicano limiti pari rispettivamente a 200 000 kg e a 500 000 kg.
- Norme di sicurezza generali: come lo stoccaggio, anche l'utilizzo e l'autorizzazione di metanolo e dei relativi apparecchi sono soggetti a norme di sicurezza più severe che non la benzina, il diesel o il cherosene, un aspetto che dal punto di vista chimico non è giustificabile.
Begründung
Il metanolo è un vettore energetico liquido, la cui produzione sintetica è relativamente facile. Inoltre ha il potenziale per sostituire combustibili fossili come la benzina, il diesel, l'olio da riscaldamento o il cherosene o per servire come materia prima per la sintesi di prodotti sostitutivi. Tale potenziale è tuttavia ostacolato da condizioni quadro normative, non affrontate nemmeno dall'iniziativa parlamentare CAPTE-N (22.402). Nella sua risposta all'interpellanza Egger (22.3024), il Consiglio federale afferma che non vede alcuna necessità di promuovere la produzione di metanolo in Svizzera. La questione degli ostacoli all'utilizzo del metanolo non è stata trattata. Nella pratica, tuttavia, l'utilizzazione del metanolo è frenato da diversi ostacoli e svantaggi, soprattutto rispetto ai combustibili fossili convenzionali. Questi devono essere eliminati per consentire alla tecnologia del metanolo di svilupparsi in modo equo come quella di altri carburanti sintetici (e-fuel).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale è importante mantenere il più basso possibile l'onere amministrativo per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzazione di vettori energetici sostenibili, garantendo al contempo la sicurezza della popolazione in ogni momento.
In merito alla tassa sui COV: la mozione Wobmann (15.3733) incaricava il Consiglio federale di semplificare amministrativamente l'esecuzione della tassa sui COV e di sgravare le aziende. In adempimento di questa mozione, il 1° gennaio 2023 entra in vigore una revisione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). Inoltre, nel quadro del programma di trasformazione "DaziT" dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), la restituzione della tassa d'incentivazione sui COV viene digitalizzata e quindi semplificata e accelerata.
In merito all'imposta sugli oli minerali: finora sono pervenute solo poche domande di agevolazione fiscale per il metanolo utilizzato come carburante. Se le esigenze ecologiche e sociali sono soddisfatte, il metanolo rinnovabile utilizzato come carburante beneficia di agevolazioni (cfr. art. 12b segg. legge federale sull'imposizione degli oli minerali, LIOm; RS 641.61) e, di regola, non si procede a una restituzione dell'imposta (cfr. art. 18 cpv. 3bis LIOm).
In merito all'imposta sull'importazione: la riscossione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO2 non si basa sui valori energetici. Per contro, dall'introduzione dell'imposta sui carburanti il 1° gennaio 1997, i dazi sui carburanti (base di calcolo per 100 kg) sono stati convertiti, senza ripercussioni sul bilancio, nella nuova base di calcolo per 1000 litri a 15 °C (1000 kg per pochi prodotti quali il gas naturale o l'olio pesante). Le aliquote d'imposta sono definite nell'allegato 1 LIOm.
In merito all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012): attualmente sono in fase di costruzione impianti che utilizzano il metanolo come vettore energetico. Pertanto non esiste ancora uno stato della tecnica consolidato in materia di sicurezza. La Confederazione sta facendo di tutto per garantire la sicurezza della popolazione e, al contempo, limitare al massimo possibile gli ostacoli amministrativi per il settore. In tale contesto, in collaborazione con il settore e i Cantoni, nel 2022 l'UFAM ha ad esempio elaborato un modulo standard per un rapporto breve relativo agli impianti di riscaldamento mobili alimentati con metanolo allo scopo di armonizzare e semplificare l'esecuzione. Non appena lo stato della tecnica in materia di sicurezza degli impianti alimentati con metanolo sarà sufficientemente consolidato (come p. es. nelle stazioni di servizio), sarà possibile esaminare con il settore un adeguamento del quantitativo soglia sulla base del cosiddetto "elenco delle eccezioni".
In merito alle disposizioni generali di sicurezza: le disposizioni generali per l'utilizzazione sicura delle sostanze chimiche sono definite in funzione della pericolosità di queste ultime. Nell'ottica del tipo di pericolo fisico, del pericolo per la salute umana e per l'ambiente, la classificazione del metanolo come pure quella della benzina, del diesel e del cherosene in Svizzera è armonizzata con quella dell'Unione europea. Il diritto in materia di prodotti chimici non stabilisce disposizioni speciali per l'utilizzo del metanolo quale carburante o combustibile.
Di conseguenza, una parte delle richieste del postulato è già soddisfatta, e altre lo saranno nei prossimi anni. Quanto alle altre richieste, il Consiglio federale non vede alcun margine di manovra e quindi, tutto sommato, nessun valore aggiunto in un rapporto supplementare.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.