22.3992 · Postulato · 2022-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità di garantire il diritto alla riabilitazione, implicitamente sancito nell'articolo 369 CP, anche nel diritto in materia di stranieri.
Begründung
Secondo un articolo pubblicato nella rivista Beobachter di giugno 2022, alcuni uffici della migrazione allestiscono ampi dossier su persone, che talvolta includono anche informazioni su procedimenti penali eliminati dal casellario giudiziale. Il diritto stabilisce chiaramente quando le iscrizioni sono cancellate dal casellario, anche in particolare nel diritto penale minorile, a fini riabilitativi. Ciò non avviene se le iscrizioni continuano a essere conservate e persino utilizzate, come nei casi illustrati nella rivista Beobachter. Questa situazione è ancora più delicata, in quanto non è garantito che gli interessati ne siano a conoscenza e possano consultare i loro atti. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di esaminare la possibilità di un esame preliminare da parte delle autorità migratorie prima della consegna degli atti. Questa verifica preliminare potrebbe avere per conseguenza l'eliminazione delle pertinenti informazioni dagli atti migratori o la non comunicazione di queste informazioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove sono retti dalla massima d'ufficio anche nel settore degli stranieri e dell'asilo (cfr. art. 12 della legge federale sulla procedura amministrativa; PA; RS 172.021 e le leggi cantonali sulla procedura amministrativa), che impone alle autorità competenti di accertare d'ufficio i fatti e di procedere all'assunzione delle prove nel rispetto delle disposizioni legali e della giurisprudenza.
Il Tribunale federale (TF) ha deciso che le condanne eliminate dal casellario giudiziale non possono costituire un motivo di revoca o rifiuto di un permesso di diritto degli stranieri (sentenze del TF 2C_255/2021 del 2 agosto 2021 consid. 4.3 e 2C_766/2019 del 14 settembre 2020 consid. 5.1). Nel quadro dell'esame della proporzionalità che impone all'autorità competente una ponderazione degli interessi (art. 96 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), il comportamento delittuoso dell'interessato deve tuttavia essere sottoposto a una valutazione globale (cfr. sentenze 2C_884/2016 del 25 agosto 2017 consid. 3.3.1 in fine, consid. 3.3.2 in fine; 2C_940/2014 del 30 maggio 2015 consid. 5. 3). In tale contesto e nel quadro di un approccio globale, i dati penalmente pertinenti che figurano nel dossier possono essere considerati nella valutazione del comportamento anche dopo la loro cancellazione dal casellario giudiziale (sentenze 2D_37/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 3.2.3; 2C_477/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 3.2.2). Di regola, i reati risalenti a molto tempo prima non possono più rivestire grande importanza, in particolare quando si tratta di infrazioni di lieve entità (sentenze 2C_1015/2017 del 7 agosto 2018 consid. 4.2.2; 2D_37/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 3.2.3; 2C_477/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 3.2.2). Tenuto conto dei principi sviluppati da questa giurisprudenza, l'eliminazione di determinati documenti messi agli atti riguardanti condanne penali anteriori ostacolerebbe la valutazione globale necessaria nel diritto in materia di stranieri.
La LStrI prevede inoltre l'obbligo, per lo straniero o i terzi partecipanti alla procedura, di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti (art. 90 LStrI). In questo quadro, le informazioni raccolte sono messe agli atti e possono essere consultate o contestate dalle parti alla procedura nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale; RS 101). Non possono essere comunicate a terzi non autorizzati. Sul piano della protezione dei dati, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di accedere ai propri dati o può domandarne la cancellazione o la rettifica se sono inesatti, incompleti o trattati in maniera illecita.
Alla luce di questa situazione giuridica chiara, non occorrono chiarimenti supplementari.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.