22.401 · Iniziativa parlamentare · 2022-01-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Ausgangslage
Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14.01.2022
La Commissione reagisce a diverse decisioni del Tribunale federale e giunge alla conclusione che occorre precisare il disciplinamento concernente la mancata comunicazione di iscrizioni relative a esecuzioni (art. 8a LEF), che si rifà all'iniziativa parlamentare Abate (09.530). La Commissione si prefigge così di concretizzare in modo inequivocabile la volontà del legislatore e ha pertanto deciso all'unanimità di presentare due iniziative di commissione. L'iniziativa (22.400) chiarisce che la persona oggetto di un'esecuzione può presentare una domanda di non comunicazione dell'esecuzione solo dopo un anno. L'iniziativa (22.401) prevede che anche il coinvolgimento del creditore nell'apertura del procedimento sia un motivo per non comunicare l'esecuzione.
Comunicato stampa del Consiglio federale del 14.08.2024
Protezione contro le esecuzioni ingiustificate: il Consiglio federale accoglie il progetto della CAG-N
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) intende modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) al fine di rafforzare la protezione contro le esecuzioni ingiustificate. All’escusso va garantita la possibilità di impedire in più casi e in modo efficace che terzi vengano a conoscenza dell’esecuzione. Nel parere del 14 agosto 2024 il Consiglio federale approva il progetto della CAG-N.
Dal 1° gennaio 2019 un escusso può a determinate condizioni impedire che un'esecuzione, che egli ritiene ingiustificata, sia comunicata a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF); tuttavia la giurisprudenza del Tribunale federale limita parecchio il campo di applicazione di questa disposizione. Secondo la CAG-N ciò non corrisponde alla volontà del legislatore e intende pertanto modificare la pertinente disposizione.
La proposta della CAG-N prevede che la legge stabilisca in modo esplicito che un'esecuzione non va comunicata a terzi nei casi in cui il creditore ha sì avviato una procedura volta a eliminare l'opposizione, ma la sua istanza non è stata accolta e tale esito è definitivo. Tuttavia il rifiuto da parte dell'ufficio d'esecuzione di dare informazioni non avviene in modo automatico, bensì su domanda dell'escusso. Nella legge occorre inoltre precisare che il debitore può presentare una tale domanda durante l'intera durata del diritto di consultazione e non solo entro il termine di un anno. Con questi adeguamenti s'intende esprimere in modo chiaro la volontà iniziale del legislatore e proteggere in modo più efficace il debitore dalle esecuzioni ingiustificate.
Nel parere del 14 agosto 2024 il Consiglio federale sostiene il contenuto della proposta della CAG-N; tuttavia, al contempo, ritiene che secondo le disposizioni generali le persone e le cerchie interessate dovrebbero avere la possibilità di esprimersi in merito alla proposta della CAG-N in una procedura di consultazione.
Wortlaut
L'articolo 8a capoverso 3 lettera d della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è completato come segue:
d. per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi. Qualora non si entri nel merito della domanda di eliminazione dell'opposizione o quest'ultima venga definitivamente respinta, di nuovo l'esecuzione non è più comunicata a terzi.
Verhandlungen
Dibattito al Consiglio nazionale, 12.09.2024
Decisione secondo il disegno (progetto)
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 05.03.2025
Il Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimità una modifica della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento che mira ad apportare un correttivo alla giurisprudenza del Tribunale federale al fine di meglio proteggere gli escussi dalle ripercussioni negative di esecuzioni ingiustificate. Il progetto si articola attorno a due elementi: fare in modo che l'escusso possa chiedere che non sia data notizia a terzi del procedimento esecutivo anche nel caso in cui la procedura di eliminazione dell'opposizione avviata dal creditore non sia andata a buon fine; e far sì che l'escusso possa presentare l'istanza anche dopo la scadenza del termine di un anno.