Lexipedia

22.4011 · Interpellanza · 2022-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Ogni anno oltre il 15 per cento dei lavoratori cambia impiego (700 000 cambiamenti di posti di lavoro). Molti cambiano il proprio datore di lavoro, e quindi la propria cassa pensioni (CP), senza interruzioni. La procedura in merito è ancora molto cartacea. L'assicurato viene contattato dalla sua precedente CP.

Per facilitare lo scambio di informazioni concernenti la LPP tra le CP, l'istituto collettore LPP ha creato la piattaforma online Exchange LPP, che consente di trasmettere elettronicamente i dati degli assicurati non appena è chiaro che la persona in questione passa dalla CP A alla CP B. In tal modo, per l'elaborazione dei dati le CP risparmiano fino all'80 per cento di tempo.

La precedente CP deve soltanto contattare l'assicurato per sapere dove deve essere trasferito l'avere di vecchiaia. Anche questo processo potrebbe essere digitalizzato. La nuova CP è già stata informata dal datore di lavoro circa l'entrata di un nuovo assicurato. Se essa inserisce questi dati su una piattaforma, la precedente CP può identificare quella nuova e trasferirle l'avere di vecchiaia e le informazioni senza l'intervento dell'assicurato.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

a. Ritiene che una tale digitalizzazione della previdenza professionale possa ottimizzarne in modo significativo i processi e quindi i costi?

b. Ritiene che la digitalizzazione della previdenza possa rendere quest'ultima maggiormente accessibile e compresa dalla popolazione?

c. L'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sul libero passaggio prevede che l'assicurato trasmetta i dati al precedente e al nuovo istituto di previdenza. Il Consiglio federale sarebbe disposto a modificare la disposizione dell'ordinanza in modo che la digitalizzazione diventi possibile, ma che nel contempo l'assicurato possa rinunciarvi in caso di comunicazione proattiva (opt-out)?

d. Vi sono altre disposizioni di legge o di ordinanza che andrebbero adeguate per procedere a una digitalizzazione? Il Consiglio federale è disposto a intraprendere i passi necessari?

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera vi sono circa 1500 istituti di previdenza e di libero passaggio, che divergono notevolmente per forma e struttura e godono di un'ampia autonomia organizzativa nell'adempimento dei loro compiti.

a. L'amministrazione delle casse pensioni presenta già oggi un livello di digitalizzazione molto elevato. Molti istituti, in particolare quelli di grandi dimensioni, hanno già provveduto a digitalizzare lo scambio di dati e informazioni sia tra di loro che con gli assicurati e i datori di lavoro. Tutti i processi ricorrenti e automatizzabili sono già quasi interamente digitalizzati. L'amministrazione degli assicurati in entrata e in uscita, menzionata dall'interpellante, rappresenta soltanto una piccola parte dei compiti amministrativi degli istituti di previdenza. Anche in questo settore gli istituti devono poter decidere come gestire lo scambio reciproco di dati e informazioni nel modo più consono alla loro situazione organizzativa e amministrativa. È nel loro interesse organizzare anche questo processo in modo efficiente e con un buon rapporto costi-benefici, al fine di ridurre il più possibile le proprie spese amministrative.

b. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la previdenza professionale è una materia complessa. Gli istituti di previdenza possono migliorarne la comprensibilità per gli assicurati con una comunicazione semplice, chiara e trasparente. Sono quindi benvenute iniziative digitali che contribuiscono ad accrescere la trasparenza della previdenza per la vecchiaia individuale. Gli strumenti online che consentono agli assicurati di interagire direttamente con gli istituti di previdenza e di farsi immediatamente un'idea sulla loro futura rendita di vecchiaia in funzione di varie circostanze della vita contribuiscono più ancora dello scambio digitale tra gli istituti di previdenza ad accrescere la trasparenza dell'informazione degli assicurati. Permetterebbero in particolare agli assicurati più giovani di riflettere per tempo sulla propria previdenza per la vecchiaia.

c./d. Conformemente all'ordinanza sul libero passaggio (RS 831.425) i salariati sono tenuti a indicare al loro istituto di previdenza soltanto l'istituto di previdenza o di libero passaggio al quale deve essere trasferita la loro prestazione d'uscita. Questo obbligo d'informazione è indispensabile affinché gli istituti di previdenza interessati possano scambiarsi le informazioni necessarie per il disbrigo dei casi di libero passaggio, poiché soltanto gli assicurati dispongono di queste informazioni. Non si può pertanto rinunciare all'obbligo d'informazione previsto per gli assicurati. Le disposizioni vigenti non impediscono però uno scambio elettronico delle informazioni. Il Consiglio federale vedrebbe di buon occhio un'intensificazione degli sforzi in tal senso anche in questo settore. Tutti gli altri obblighi d'informazione in caso di libero passaggio, per esempio la comunicazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio, incombono esclusivamente agli istituti interessati. Questo scambio di dati tra gli istituti, necessario per gli assicurati entranti e uscenti, avviene già oggi in gran parte in forma digitale (v. risposta alla domanda a) ed è già possibile con le vigenti prescrizioni in materia di protezione dei dati, ragion per cui non sono necessarie modifiche di legge o di ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.

Digitalizzazione LPP. Un valore aggiunto per tutti? | Lexipedia | Lexipedia