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Quale quadro giuridico si applica agli enti federali per i siti iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco?

22.4024 · Interpellanza · 2022-09-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

I vigneti terrazzati del Lavaux sono iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. All'atto della candidatura sono stati messi in risalto le qualità del paesaggio e gli stretti terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, che sono stati riconosciuti come una peculiarità del sito, accrescendone il valore universale eccezionale.

Contrariamente agli obblighi imposti ai Comuni e al Cantone di Vaud, è stato constatato che certi enti federali, per esempio le FFS, non sono interessati dalle norme previste per la protezione del sito del Lavaux, in particolare per quanto concerne il rivestimento dei muri di sostegno dell'infrastruttura ferroviaria. Anche alcune infrastrutture stradali non sono sottoposte a queste norme.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  • Nel quadro del sito del Lavaux iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, le FFS, l'USTRA, gli enti federali e le società anonime di diritto pubblico sono sottoposte alle norme sulla protezione del patrimonio e sull'integrazione con il paesaggio?
  • Quali sarebbero eventualmente le disposizioni di legge da modificare per garantire il rispetto degli impegni in vigore di cui nella domanda precedente?

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera ha ratificato nel 1975 la Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41), impegnandosi così a proteggere, mantenere e salvaguardare per le generazioni future il valore universale eccezionale dei siti ubicati sul suo territorio.

La convenzione non è applicabile direttamente, per cui la sua attuazione è soggetta al diritto nazionale. In Svizzera, la protezione dei siti iscritti nella lista del Patrimonio mondiale è retta principalmente dalle legislazioni sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, ai vari livelli del sistema federale.

In virtù dell'articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale, nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio, ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici, nonché dei monumenti naturali e culturali e, quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri. Per "compiti della Confederazione" si intendono nello specifico l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali (art. 2 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451), inclusi i progetti dell'Ufficio federale delle strade e delle Ferrovie federali svizzere. Questi enti sottostanno quindi alle prescrizioni sulla protezione del patrimonio e del paesaggio.

La Confederazione si impegna a conservare queste infrastrutture storiche, comprese le loro caratteristiche originali e qualità intrinseche, nei paesaggi iscritti nel patrimonio mondiale. Non vi è quindi motivo di modificare le disposizioni legali.

Risposta del Consiglio federale.

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