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22.4041 · Interpellanza · 2022-09-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Alcune regioni della Svizzera sono soggette a un elevato rischio sismico, come le zone alpine e la regione di Basilea. Uno dei motivi per cui le autorità federali si sono finora rifiutate di istituire un sistema assicurativo pubblico volto a coprire tale rischio risiede principalmente nel fatto che i proprietari possono assicurare i loro edifici tramite compagnie assicurative private.

Tali assicurazioni prevedono franchigie molto elevate, pari a diverse decine di migliaia di franchi, che talvolta corrispondono al 10-20 per cento del valore assicurato. Ogni evento dannoso comporta il pagamento della franchigia. Tuttavia, le polizze assicurative proposte in Svizzera definiscono l'evento assicurato come evento dannoso che si verifica entro un periodo di tempo molto limitato - in linea di massima qualche decina di ore - in seguito alla prima scossa di terremoto.

Tale definizione di sisma, molto restrittiva, esclude in pratica le scosse di assestamento che possono verificarsi durante settimane o addirittura mesi dopo la prima scossa di terremoto. In caso di un episodio sismico di intensità simile a quello verificatosi in Italia il 24 agosto 2016, le compagnie assicurative sarebbero quindi difficilmente chiamate a coprire i danni, data l'impossibilità di determinarne l'origine e visto il moltiplicarsi degli eventi e, di conseguenza, del relativo pagamento della franchigia. Pertanto, anche al proprietario di un edificio ben assicurato verrebbe negata qualsiasi prestazione assicurativa in queste circostanze, poiché i danni si presenterebbero nel corso di diverse scosse di replica.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il governo è a conoscenza della problematica esposta?

2. Il Consiglio federale ritiene che le polizze assicurative presenti sul mercato sono adeguate alla situazione di rischio sismico in Svizzera?

3. Data la situazione, non dovrebbe esserci una definizione di evento sismico nella LCA o in un'altra legge?

4. In caso contrario, ritiene sia necessario individuare un'altra soluzione?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2

Il Consiglio federale è consapevole che in Svizzera non tutti gli immobili privati sono assicurati contro il rischio di danni in caso di terremoto. Si stima che lo sia il 15 per cento circa degli edifici. Inoltre, la sicurezza sismica della maggior parte delle costruzioni e degli impianti situati sul territorio nazionale non è nota e in alcuni casi è ridotta. Attualmente, i proprietari di edifici sia pubblici che privati sostengono un notevole rischio non assicurato. I prodotti assicurativi proposti dalle compagnie di assicurazione private per coprire questi danni soggiacciono in linea di principio alla libertà contrattuale.

La Confederazione non dispone di alcuna competenza costituzionale di emanare prescrizioni legali nel settore della prevenzione sismica. Inoltre, per i proprietari di edifici non esiste alcun obbligo legale a livello federale di concludere un'assicurazione contro i terremoti. Pertanto, sulla base della situazione giuridica attuale, per la Confederazione non è possibile emanare prescrizioni in questo ambito né, ad esempio, standardizzare una definizione di evento sismico. D'altro canto, non è compito della Confederazione verificare se le offerte di mercato nel settore delle assicurazioni private sono adeguate alla prevenzione sismica. La Confederazione non dispone di statistiche sui vari contratti di assicurazione in campo sismico.

Ad domande 3 e 4

Per essere uniforme, la definizione di evento sismico dovrebbe essere iscritta in un disciplinamento nazionale sulla prevenzione sismica. Finora sono falliti tutti i tentativi di istituire un'assicurazione contro i terremoti a livello nazionale. Tuttavia, con la mozione 20.4329 Istituzione di un'assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali, il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi costituzionali e legali per istituire un'assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali. In questo contesto, un gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento federale delle finanze (più precisamente dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali) ha redatto un rapporto sul finanziamento dei danni agli edifici in caso di sisma (https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/documentazione/comunicati-stampa/medienmitteilungen.msg-id-91320.html) in cui descrive come potrebbe essere concepito un sistema di impegni eventuali. Il rapporto fornisce anche una stima della copertura e indica quali basi giuridiche dovrebbero essere create per l'attuazione della mozione. In particolare, il modello delineato prevede che la prima scossa all'origine dei danni e le scosse che si verificano entro i 30 giorni civili successivi costituiscono un evento sismico.

Risposta del Consiglio federale.