22.4099 · Interpellanza · 2022-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) e il Forum Biodiversità Svizzera hanno pubblicato nel 2020 uno studio sui sussidi e gli incentivi finanziari che danneggiano la biodiversità. Sulla base di questo studio, il Consiglio federale ha commissionato uno studio preliminare e in seguito, nel giugno 2022, ha chiesto all'Amministrazione federale di valutare l'impatto sulla biodiversità di otto strumenti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della promozione economica.
Anche i sussidi federali e gli incentivi finanziari possono essere dannosi per il clima. In questo contesto, il Consiglio federale ha una visione d'insieme delle sovvenzioni e degli incentivi finanziari dannosi per il clima? In caso di risposta negativa, il Consiglio federale non ritiene opportuno avviare uno studio per ottenere tale panoramica?
Stellungnahme des Bundesrates
Come ha affermato il Consiglio federale nel suo parere all'interpellanza Friedl Claudia 21.4553, non esiste una definizione uniforme delle sovvenzioni che danneggiano il clima. Secondo le definizioni riconosciute elaborate da organizzazioni internazionali (ad es. OCSE e Banca mondiale), sono considerati sovvenzioni gli aiuti finanziari e gli indennizzi come pure la rinuncia a entrate fiscali. Inoltre, per le energie fossili deve esistere una relazione stretta tra il contributo d'incentivazione statale e l'aumento della produzione o del consumo di energie fossili. L'OCSE ha allestito un inventario delle sovvenzioni per le energie fossili in circa 50 Paesi, tra cui la Svizzera. La Svizzera contribuisce al miglioramento continuo della qualità dei dati rilevati, partecipando tra l'altro a un gruppo di lavoro dell'OCSE.
In Svizzera esistono soprattutto agevolazioni fiscali per le energie fossili. Tra queste vi sono in particolare le esenzioni dall'imposta sugli oli minerali per gli aeromobili impiegati nel traffico di linea e nel traffico a destinazione dell'estero (art. 17 cpv. 2 lett. a e b della legge sull'imposizione degli oli minerali, LIOm; RS 641.61). Inoltre, è prevista la restituzione dell'imposta sugli oli minerali per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca professionale, l'estrazione di pietra da taglio naturale, la preparazione di piste e le imprese di trasporto concessionarie (cfr. art. 18 cpvv. 1bis, 1ter e 2 LIOm). Quest'ultimo caso riguarda principalmente la restituzione per gli autobus a diesel (cfr. art. 18 cpv. 1bis LIOm; RS 641.61). Secondo il messaggio del 16 settembre 2022 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 (22.061), questo rimborso sarà abolito a partire dal 2026. L'esenzione dalla tassa sul CO2 delle imprese con impegno di riduzione e la parziale assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione alle imprese che partecipano al sistema di scambio delle emissioni non costituiscono sovvenzioni classiche per le tecnologie fossili. Queste imprese sono regolate nell'ambito della politica climatica e devono di conseguenza ridurre continuamente le loro emissioni.
Nell'interesse di una determinazione dei costi reali, il Consiglio federale si impegna a livello nazionale per la soppressione totale delle sovvenzioni alle fonti energetiche fossili nel medio termine. Oltre alla già citata abolizione delle restituzioni alle aziende di trasporto concessionarie, il Consiglio federale ha affidato il mandato al DEFR, in collaborazione con il DFF e il DATEC, di garantire che entro la fine del 2023, siano rese il più conformi possibile alla politica climatica anche le restituzioni agli altri settori. Il Consiglio federale valuterà fino a che punto occorreranno ulteriori chiarimenti.
Risposta del Consiglio federale.