22.4104 · Mozione · 2022-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi dell'assicurazione invalidità in modo che, da un lato, le organizzazioni di autorappresentanza dei disabili possano fruire direttamente di sussidi federali e che, dall'altro, le organizzazioni che ricevono aiuti finanziari siano tenute a rafforzare l'autorappresentanza delle persone disabili nei loro organi. Deve inoltre essere ridotto l'onere amministrativo per richiedere sussidi di piccola entità.
Begründung
L'articolo 74 (Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi) della legge federale del sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) stabilisce che i sussidi sono concessi solo alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi. Questa limitazione impedisce di fatto il rafforzamento e l'estensione dell'autorappresentanza delle persone disabili.
Oltre alle organizzazioni mantello, infatti, anche le piccole organizzazioni di autorappresentanza dei disabili forniscono preziose prestazioni per le persone disabili. Ma le prime vengono sostenute dall'AI con sussidi stabiliti per legge, mentre le seconde non beneficiano attualmente di nessun aiuto diretto per via delle loro dimensioni. In teoria, possono fruire indirettamente dei sussidi versati alle organizzazioni mantello concludendo con queste subcontratti, ma nonostante le direttive dell'UFAS in materia, nella pratica questo non avviene quasi mai.
Le organizzazioni per i disabili più piccole e innovative non hanno dunque modo di accedere direttamente ai sussidi pubblici, sebbene siano ben radicate nella comunità dei disabili e la loro offerta risponda direttamente a una domanda delle persone interessate. Per questi progetti manca oggi un finanziamento duraturo e sancito per legge.
All'interno delle organizzazioni mantello, nella maggior parte dei casi l'autorappresentanza dei disabili è lacunosa. Soprattutto negli organi responsabili e nei consigli di direzione essi sono sottorappresentati o del tutto assenti. Ciò è contrario al principio di inclusione e al diritto sancito per legge a una partecipazione paritaria e priva i disabili impegnati della possibilità di svilupparsi professionalmente nell'ambito della rappresentanza. Negli scorsi mesi, alcune organizzazioni di autorappresentanza impegnate politicamente a diverso titolo hanno richiamato l'attenzione e mostrato che intendono assumere responsabilità e che sono in grado di farlo. Tali risorse e bagagli d'esperienza vanno sfruttati.
Parlare di inclusione senza organizzazioni di autorappresentanza forti non è coerente. La legge vigente misconosce la realtà odierna e perde l'occasione di sfruttare le competenze e l'impegno delle persone disabili. È un approccio inefficiente e poco razionale. Serve una modifica delle basi legali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il sostegno federale all'aiuto ai disabili è retto dall'articolo 112c capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101), secondo cui la Confederazione è tenuta sostenere sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. Questo mandato costituzionale è concretizzato all'articolo 74 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Questa disposizione è formulata in modo che i sussidi vengano assegnati non solo alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi attive a livello nazionale, vale a dire in tutta la Svizzera, ma anche a quelle attive a livello di regione linguistica. Questo ampio margine è ben sfruttato. Secondo l'articolo 16 capoverso 3 della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), inoltre, la Confederazione può partecipare ai programmi di organizzazioni attive a livello nazionale o di una regione linguistica, in particolare con aiuti finanziari. Un adeguamento a livello di legge per concedere direttamente contributi anche a organizzazioni più piccole di quelle attive a livello di regione linguistica sarebbe incompatibile con il mandato costituzionale.
Il Consiglio federale riconosce l'importanza di promuovere l'autorappresentanza delle persone disabili, come auspicato dall'autrice della mozione, e già oggi la sostiene nell'ambito del quadro normativo definito nelle disposizioni in materia di aiuti finanziari. Il rafforzamento dell'autorappresentanza è sancito nelle disposizioni contrattuali: le mandatarie sono tenute a promuovere l'inclusione e concretamente a occupare per quanto possibile i posti vacanti a tutti i livelli della loro organizzazione con persone con disabilità.
Per il nuovo periodo contrattuale 2024-2027 è inoltre previsto un ulteriore rafforzamento dell'autorappresentanza attraverso la formulazione più esplicita di importanti principi nella Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli andicappati: per esempio verrà maggiormente sottolineato il fatto che le associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi devono definire priorità per le loro prestazioni, puntare in modo più mirato all'inclusione e dare spazio ai disabili nella loro organizzazione, affinché questi possano partecipare direttamente. Tali miglioramenti sono stati elaborati assieme a rappresentanti delle organizzazioni di aiuto ai disabili. Il Consiglio federale ritiene che in questo modo le basi normative inerenti all'autorappresentanza vengano sufficientemente precisate. È ora compito delle associazioni centrali garantire effettivamente l'autorappresentanza delle persone disabili.
A ogni nuovo periodo contrattuale l'onere amministrativo viene esaminato e valutato in modo critico e, dove possibile e opportuno, vengono attuate semplificazioni. L'allestimento di un reporting relativamente dettagliato è tuttavia necessario per adempiere il mandato legale (verifica dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni). L'onere derivante da questo reporting sarebbe praticamente insormontabile per le organizzazioni più piccole.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.