Limitare il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente per permettere la pianificazione di impianti di produzione di energia rinnovabile
22.414 · Iniziativa parlamentare · 2022-03-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Le attuali disposizioni che conferiscono un diritto di ricorso alle organizzazioni di protezione dell'ambiente (art. 55 segg. della legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) e alle organizzazioni di protezione del paesaggio (art. 12 segg. della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN) vanno modificate affinché in futuro tali organizzazioni non possano più ricorrere a questo strumento per ritardare progetti di costruzione di infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile.
Questa limitazione permetterà così di realizzare la transizione energetica, di lottare contro il riscaldamento climatico e di raggiungere l'autonomia energetica.
Begründung
La mancanza di un accordo energetico con l'UE causa attualmente insicurezza a livello di approvvigionamento e di rete (cfr. sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera nel 2025, Studio commissionato dall'ElCom e dall'UFE, ottobre 2021, pag. 16). Questa instabilità dell'approvvigionamento è aggravata dalla situazione geopolitica in Ucraina e dal rischio di interruzione delle forniture di gas naturale. La prospettiva di una penuria di energia in inverno, a causa di importazioni insufficienti, è reale.
La Svizzera deve quindi puntare all'autonomia energetica, prescindendo - almeno per il momento - dall'energia nucleare visto che nel 2017 il Popolo svizzero ha accettato la strategia energetica 2050. Va ricordato che attualmente oltre un terzo dell'energia elettrica prodotta in Svizzera proviene dal nucleare.
Bisogna quindi trovare rapidamente soluzioni per aumentare drasticamente la produzione di energie rinnovabili indigene, tra cui in particolare l'energia idroelettrica.
La storia recente ci ha tuttavia mostrato che i progetti di costruzione di infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile sono sistematicamente bloccati per anni dalle associazioni ambientaliste o di protezione del paesaggio.
Si pensi ad esempio al progetto di condotta forzata di Lugnez nel Cantone dei Grigioni (http://www.kwz.ch/projekte/projekt-lugnez/; cfr. anche DTF 142 II 517) e del progetto di innalzamento delle dighe del lago del Grimsel (cfr. in particolare DTF 143 II 241 e TF 1C_356/2019).
Di conseguenza, per la concessione dei permessi di costruzione per i progetti idroelettrici possono volerci fino a 20-30 anni a causa dei ricorsi sistematici di queste organizzazioni, mentre la transizione energetica, la lotta contro il riscaldamento climatico e l'obiettivo dell'autonomia energetica non possono aspettare.
Pertanto, per permettere la realizzazione di tali progetti in tempi ragionevoli, il diritto di ricorso di cui beneficiano le organizzazioni di protezione dell'ambiente e del paesaggio deve essere limitato quando il progetto in questione è specificamente finalizzato alla costruzione o all'ampliamento di un'infrastruttura per la produzione di energia rinnovabile, come una diga o dei pannelli solari.
A livello di sistematica, queste eccezioni andrebbero inserite dopo le disposizioni legali che prevedono il diritto di ricorso di queste associazioni, ovvero gli articoli 12 segg. LPN e 55 segg. LPAmb.