22.4150 · Interpellanza · 2022-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il primo rapporto sull'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), conclusa nel 2006 e approvata dall'Assemblea federale nel 2013, è stato pubblicato nel 2016. Il secondo rapporto, pubblicato nel 2022, evidenzia numerosi punti critici e formula una serie di nuove raccomandazioni.
Le misure restrittive della libertà (di movimento) costituiscono una violazione dei diritti delle persone che ne sono oggetto e sono disciplinate segnatamente nel Codice civile (art. 383-385 e 433-438 CC). Ciò nonostante, non è disponibile una panoramica nazionale della prassi in materia. Secondo le risposte fornite dalla Svizzera all'elenco di domande specifico (List of Issues) concernente il rapporto iniziale sulla CDPD, nel nostro Paese vengono raccolti dati sulle misure coercitive soltanto nel 70 per cento circa dei casi. Nel rapporto ombra della società civile del 2022 si afferma addirittura che, a tutt'oggi, sono totalmente assenti indagini sulle misure coercitive in Svizzera. I media, però, riferiscono di condizioni problematiche nelle case di cura. Diversi documenti, tra cui le Osservazioni conclusive del 2022 al rapporto della Svizzera sull'attuazione della CDPD (pag. 8), criticano non soltanto l'assenza di trasparenza, ma anche l'applicazione di simili misure. Oltre al ricovero a scopo di assistenza e al trattamento (farmacologico) coatto, gli articoli del Codice civile succitati consentono l'applicazione di misure restrittive della libertà di movimento. Tra queste, la contenzione meccanica è la misura coercitiva più drastica e quella maggiormente avversata dalle persone che ne sono oggetto.
L'autrice dell'interpellanza invita pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
- Quali sono le basi legali che disciplinano la contenzione meccanica come misura coercitiva nei singoli Cantoni?
- Come si sta muovendo la Confederazione per rilevare a livello nazionale dati sull'applicazione di misure coercitive?
- Il tema delle misure coercitive era già stato sollevato nel 2016 e la Svizzera aveva preso posizione sull'articolo 14 CDPD prospettando una valutazione della nuova disposizione e della sua attuazione a livello cantonale (art. 426 cpv. 1 CC). A che punto è questa valutazione?
- Come pensa il Consiglio federale di attuare la raccomandazione numero 32 del secondo rapporto sulla CDPD del 2022?
Begründung
Oltre al ricovero a scopo di assistenza e al trattamento (farmacologico) coatto, gli articoli del Codice civile succitati consentono l'applicazione di misure restrittive della libertà di movimento. Tra queste, la contenzione meccanica è la misura coercitiva più drastica e quella maggiormente avversata dalle persone che ne sono oggetto. In Svizzera non è svolta una rilevazione statistica completa della frequenza, dei motivi, della competenza dispositiva e della durata delle misure di contenzione. È rilevata soltanto la frequenza delle pratiche di contenzione nelle cliniche psichiatriche dall'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ), ma non sono disponibili dati riguardanti le cliniche somatiche, le case di riposo e di cura e le case destinate a persone con disabilità. Mancano inoltre norme concrete a livello nazionale e cantonale sui requisiti posti a simili misure, sulla competenza dispositiva e sullo svolgimento (durata massima, frequenza di revisione ecc.). Al riguardo si rimanda alla decisione della Corte costituzionale federale tedesca del 24 luglio 2018, secondo cui la contenzione non può essere ordinata soltanto dal medico, ma richiede anche una decisione giudiziaria se è prevedibile che duri più di mezz'ora.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione non dispone di un inventario delle basi legali cantonali che disciplinano in modo specifico la contenzione meccanica dei pazienti in ambito medico.
2 - 4. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha incaricato un gruppo di ricerca del Centro ospedaliero universitario vodese di analizzare la situazione relativa ai dati nazionali nel settore del ricovero a scopo di assistenza (RSA) in Svizzera. Un'indagine statistica pubblicata nella primavera del 2022 (www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Salute mentale e assistenza psichiatrica > Assistenza sanitaria per le persone affette da malattie mentali > Dati sulla salute mentale e sull'assistenza psichiatrica), dalla quale emerge che i dati raccolti nei Cantoni sono molto eterogenei, fornisce una serie di raccomandazioni sulle modalità per migliorare le basi di dati a livello nazionale.
Nel suo parere del 29 agosto 2018 in risposta alle mozioni Estermann 18.3653 "Impedire i ricoveri coatti disposti con leggerezza!" e 18.3654 "Limitare i ricoveri coatti disposti con leggerezza!", il Consiglio federale aveva inoltre dichiarato la sua intenzione di sottoporre le nuove disposizioni sul RSA a una valutazione approfondita. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha conferito un mandato a tal fine a un gruppo di valutazione interdisciplinare esterno, che ha fornito il suo rapporto nell'agosto del 2022. Il gruppo target di questa valutazione era costituito dagli adulti.
Tuttavia, anche i bambini e i giovani possono essere oggetto di un RSA. In questo caso, l'articolo 314b del Codice civile (CC; RS 210) rinvia alle pertinenti disposizioni sulla protezione degli adulti che si applicano per analogia. Dall'entrata in vigore, nel 2013, delle nuove norme a tutela dei minori e degli adulti, questo rinvio è però oggetto di critiche perché non terrebbe sufficientemente conto delle esigenze particolari dei bambini e dei loro diritti. Nel suo rapporto del 2 settembre 2020 sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, che traccia un bilancio dell'attuazione in Svizzera dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC), il Consiglio federale ha perciò incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di esaminare, successivamente alla valutazione delle disposizioni sul RSA per gli adulti, se le norme legali vigenti in quest'ambito per i bambini sono adeguate e soddisfano i requisiti della CRC. L'UFG inizierà quindi, in una seconda fase, i lavori di valutazione delle pertinenti disposizioni per i minori.
Dopo che avrà preso atto dei risultati di questa seconda valutazione, il Consiglio federale si esprimerà sulla necessità di un'eventuale revisione delle disposizioni sul RSA, sia per gli adulti che per i minori, tenendo conto delle raccomandazioni formulate nella succitata indagine statistica.
Risposta del Consiglio federale.