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22.4184 · Mozione · 2022-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di estendere a tutti gli animali selvatici morti di specie minacciate (e a loro parti) l'obbligo di autorizzazione all'importazione. Quest'obbligo dovrebbe quindi applicarsi non solo alle specie contenute nell'elenco CITES, ma a tutti gli animali selvatici minacciati secondo la Lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) e parti del loro corpo.

Begründung

Ogni anno, circa 50 animali selvatici (o parti di essi) soggetti alle disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) vengono importati in Svizzera come trofei di caccia. Il numero delle importazioni di specie non soggette alla Convenzione CITES non è noto. Secondo il Consiglio federale, con i suoi severi requisiti per il commercio delle specie minacciate di estinzione, la Convenzione CITES contribuisce in modo significativo alla conservazione di queste specie. In linea di principio si può essere d'accordo con questa tesi.

Tuttavia, la CITES considera soltanto le specie che presentano un interesse commerciale; queste non coincidono però necessariamente con le specie minacciate secondo la Lista rossa dell'IUCN. Per esempio, l'antilope dei canneti montana (EN, "in pericolo"), l'antilope capriolo (NT, "quasi minacciata"), il bufalo del Capo (NT) o il coniglio fluviale (CR, "in pericolo critico") sono sulla Lista rossa delle specie minacciate. Alcune di esse sono direttamente minacciate di estinzione. Tuttavia, nessuna di queste specie è soggetta alla Convenzione CITES. Estendere l'obbligo di autorizzazione all'importazione a tutti gli animali selvatici morti (e a loro parti) permetterà di documentare meglio non soltanto il commercio degli animali interessati, ma anche le ripercussioni del turismo venatorio, ad esempio sugli effettivi di selvaggina. Queste importanti informazioni costituiscono la base per adottare e attuare misure appropriate di conservazione delle specie (come il divieto di importazione per le specie altamente minacciate non soggette alla CITES).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453) disciplina il commercio internazionale di queste specie. La rigorosa regolamentazione, relativa ad esempio alle autorizzazioni per l'importazione, contribuisce in modo significativo alla loro conservazione. I requisiti si applicano anche ai trofei di caccia delle specie soggette alla CITES. Gli animali oggetto di commercio internazionale ma non soggetti alla CITES non sono in genere minacciati.

L'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) tiene un proprio elenco (Lista rossa) delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Le ragioni del pericolo sono molteplici: si va dalla distruzione del loro habitat alle mutate condizioni ambientali (p. es. il cambiamento climatico) fino allo sfruttamento e al commercio eccessivi.

Se la mozione fosse accolta nella sua forma attuale, sarebbero interessate circa 16 000 specie animali classificate come minacciate secondo la Lista rossa dell'IUCN (rientranti cioè nelle categorie VU [vulnerabile], EN [in pericolo] e CR [in pericolo critico]). Di queste, tuttavia, solo una percentuale estremamente ridotta è interessata dal commercio internazionale. Inoltre, a differenza degli allegati alla Convenzione CITES, questa Lista rossa non è un testo normativo statale, ma uno strumento tecnico di un'organizzazione non governativa. Il suo recepimento automatico nel diritto federale solleverebbe problemi sul piano giuridico e causerebbe notevoli oneri amministrativi, il cui effetto sulla conservazione di queste specie è discutibile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.