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22.4199 · Mozione · 2022-09-30

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare l'articolo 4 dell'ordinanza sui lavori di costruzione con il nuovo capoverso 3 seguente: L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) può prevedere eccezioni.

Begründung

Come noto, la revisione dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Una delle novità più importanti introdotte riguarda il piano di sicurezza e di protezione della salute disciplinato nell'articolo 4: ora il datore di lavoro è tenuto a redigere prima dell'inizio dei lavori un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Tale piano deve, da un lato, disciplinare l'organizzazione d'emergenza, dall'altro, documentare i rischi rilevanti per la sicurezza nel cantiere. Inoltre, deve essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Molte associazioni di categoria hanno allestito per i loro membri - in collaborazione con l'INSAI - piani modello estremamente dettagliati. Nella prassi è tuttavia emerso che, per i lavori di poco conto, di piccola entità e standardizzati con un potenziale di pericolo esiguo o inesistente, questi piani non sono né utili né adeguati. Spesso per svolgere questo tipo di lavori non occorre alcun dispositivo rilevante per la sicurezza, per cui l'onere amministrativo richiesto per la stesura del piano è sproporzionato rispetto al potenziale di pericolo dei lavori di costruzione da eseguire.

L'ordinanza stessa non prevede alcun limite inferiore al di sotto del quale un piano di sicurezza e di protezione della salute non è più necessario. Anche la Suva, rispondendo a una domanda in tal senso, ha dichiarato che non ha alcun senso redigere un piano specifico per piccoli lavori di circa un quarto d'ora. A questo proposito, ritiene che l'articolo 4 possa essere rispettato anche, per esempio, redigendo, nell'ambito dei lavori preparatori, programmi settimanali o piani standard personali che illustrino le misure di sicurezza specifiche da adottare in una settimana lavorativa. Le misure proposte dalla Suva per semplificare e ridurre l'onere amministrativo sono un passo nella giusta direzione. Nondimeno, bisogna che nella prassi, proprio per i lavori brevi di poco conto, di piccola entità e standardizzati sia possibile rinunciare del tutto, nel quadro di un'eccezione, alla redazione di un piano di sicurezza e di protezione della salute. L'articolo 4 OLCostr va pertanto integrato come chiesto sopra.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La nuova ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr; RS 832.311.141) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Secondo l'articolo 4 OLCostr, il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori sul cantiere. Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta. Già la versione previgente dell'OLCostr sanciva all'articolo 3 che il datore di lavoro deve pianificare i lavori di costruzione in modo da ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute. La novità introdotta il 1° gennaio 2022 con la nuova versione risiede solamente nella necessità di redigere un piano di sicurezza e di protezione della salute in forma scritta.

La maggior parte delle associazioni di categoria ha elaborato modelli standard che le aziende possono impiegare per la stesura di piani specifici per ogni settore. Tali modelli sono stati giudicati validi dalla Suva e forniscono alle aziende la sicurezza necessaria per l'attuazione dei requisiti sanciti nell'articolo 4 OLCostr. Anche le associazioni dei datori di lavoro ritengono che con l'allestimento di un piano di sicurezza e di protezione della salute e l'attuazione delle rispettive misure che vi sono contenute si aumenti la sicurezza dei lavoratori sul cantiere. Le opinioni divergono soltanto nell'ambito dei lavori brevi. Secondo alcune associazioni, infatti, la loro portata non giustifica l'onere amministrativo necessario per la stesura di un piano di sicurezza e di protezione della salute.

Tuttavia, anche in caso di lavori brevi, i lavoratori possono essere esposti a maggiori pericoli sul cantiere. Per questo motivo la Suva ha, per esempio, allestito in collaborazione con i partner sociali piani standard per le imprese di installazione di impianti elettrici e per le imprese di pittori e gessatura da impiegare per tali lavori brevi. L'obiettivo è che non debba essere redatto un piano a parte per ogni lavoro di questo tipo. A seconda della soluzione standard prescelta possono essere allestiti piani settimanali o anche piani funzionali specifici. Al momento non è ancora possibile stabilire se e in che misura questi piani siano validi nella pratica, in quanto sono molto recenti e si trovano ancora nella fase introduttiva.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che per ora sia ancora troppo presto per valutare l'efficacia e l'efficienza del piano di sicurezza e di protezione della salute in forma scritta e in particolare quella dei nuovi piani standard per i lavori brevi. Intende prima osservare l'utilità di questo nuovo strumento nella pratica. Inoltre è del parere che le eventuali deroghe al requisito di redazione in forma scritta di un piano di sicurezza e di protezione della salute secondo l'articolo 4 OLCostr possono essere previste solamente dal legislatore stesso e non dalla Suva, la quale è incaricata dell'esecuzione di tale articolo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.