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22.4222 · Interpellanza · 2022-09-30

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Come è già stato discusso ad esempio nelle interpellanze 22.3192 e 22.3806, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) raccoglie e conserva dati personali riguardo a tutta una serie di persone o di organizzazioni che si impegnano a favore di una causa politica o ideale in Svizzera. Eppure è la stessa legge federale sulle attività informative (LAIn) a vietare questa pratica: secondo l'articolo 5, il SIC "non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera".

Una delle ragioni di questa raccolta eccessivamente ampia di dati risiede senz'altro nella debolezza degli strumenti giudiziari di controllo (rimedi giuridici) che le persone interessate possono utilizzare per far verificare che i dati che li riguardano siano stati raccolti in modo conforme al diritto. La legge prevede certamente la possibilità di chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), poi eventualmente al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale, di esercitare il controllo in caso di comunicazione di differimento dell'informazione ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 LAIn. Tuttavia non si tratta di un vero e proprio rimedio giuridico e la legge peraltro non prevede alcuna possibilità di agire nel caso in cui la raccolta di dati vada oltre quanto autorizzato dalla legge. Pertanto nella sua giurisprudenza recente il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un ricorso effettivo può essere limitato soltanto da condizioni molto rigide (DTF 147 I 280).

In questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quale quota delle domande di informazioni è stata oggetto di una comunicazione di differimento da parte del SIC? Tra queste, quante di queste comunicazioni di differimento sono state oggetto di una richiesta di controllo rivolta all'Incaricato federale della protezione dei dati? E al Tribunale amministrativo federale? E al Tribunale federale?

2. A parte i casi di differimento ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAIn, quale è il termine di trattamento delle domande di informazioni ai sensi dell'art. 63 LAIn?

3. A parte i casi di differimento ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAIn, vi sono stati ricorsi contro le decisioni del SIC?

4.Il Consiglio federale ritiene che l'assetto dei rimedi giuridici sia sufficiente per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il numero delle domande di informazioni e il numero dei differimenti vengono pubblicati ogni anno nel rapporto annuale "La sicurezza della Svizzera" (www.sic.admin.ch, rubrica "Documenti"). Nel 2021 sono state depositate 178 domande e 114 di queste sono state oggetto di un differimento. In linea di massima, solo una minoranza dei casi di differimento viene sottoposta all'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) e al Tribunale amministrativo federale (TAF) per un controllo. Tra i 114 casi di differimento registrati nel 2021, 10 casi sono stati sottoposti all'IFPDT, mentre nessun caso è stato sottoposto al TAF. Ad oggi il Tribunale federale non è mai stato adito in questo contesto. Dall'estate del 2021 il SIC ha modificato la sua prassi relativa ai differimenti e informa immediatamente le persone riguardo alle quali non vengono trattati dati. La quota dei casi di differimento è quindi in netta diminuzione.

2. Il SIC fa tutto il possibile per rispondere alle domande entro il termine di 30 giorni previsto dall'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11). Quando ciò non è possibile, le persone che hanno depositato una domanda vengono informate al riguardo entro 30 giorni e viene loro comunicato un nuovo termine per la risposta.

3. Sono stati presentati dei ricorsi al Tribunale amministrativo federale che esulano dai casi di differimento. Tuttavia il loro numero è molto ridotto (in media si tratta di meno di 5 casi all'anno).

4. Il progetto di revisione della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) posto in consultazione fino a settembre del 2022 prevede delle disposizioni a favore delle persone che richiedono informazioni sul proprio conto. Con riferimento ai dati amministrativi, la legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) si applica senza restrizioni. Per i dati di intelligence un differimento è previsto soltanto quando vengono trattati dei dati e sussiste uno dei motivi di restrizione sanciti dalla LPD. La questione se l'assenza di un rimedio giuridico ordinario in caso di restrizione o di rifiuto del diritto d'accesso sia compatibile con il diritto costituzionale e internazionale sarà chiarita con l'Ufficio federale di giustizia e l'IFPDT nel quadro della valutazione della procedura di consultazione.La valutazione dei risultati della consultazione è in corso. Secondo la pianificazione attuale la trasmissione del messaggio al Parlamento è prevista nell'estate del 2024.

Risposta del Consiglio federale.