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22.4226 · Interpellanza · 2022-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In relazione al problema dell'importazione abusiva di concentrati di succo di mela contenenti alcool, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. A quanto ammontano i quantitativi di concentrati di succo di frutta importati annualmente sotto la voce di tariffa 2106.9029 dal 2015 a oggi e che percentuale di tali importazioni è stata destinata alla vendita per il consumo finale come bevande analcoliche?

2. Per distinguere le bevande alcoliche da quelle analcoliche, il diritto in materia di derrate alimentari (RS 817.022.12) applica un valore soglia del tenore di alcool dello 0,5 per cento in volume che si riferisce esplicitamente alla "bevanda pronta al consumo". Quindi perché vengono importati come bevande alcoliche concentrati il cui tenore di alcool nella bevanda pronta al consumo sarà inferiore allo 0,5 per cento in volume?

3. Teoricamente in futuro il Consiglio federale potrebbe classificare i concentrati di succo di frutta con un tenore di alcool inferiore al 3 per cento in volume in base al loro scopo d'impiego, ovvero tra i prodotti derivati dalla frutta delle voci di tariffa 2009.7910/7990 invece che tra le mescolanze alcoliche della voce di tariffa 2106.9029? Nella pratica come potrebbe essere messa in atto questa modifica?

4. Teoricamente il Consiglio federale potrebbe vietare la vendita come bevande analcoliche di concentrati di succo di frutta diluiti, che erano stati importati come bevande alcoliche? Nella pratica come potrebbe essere messo in atto questo divieto?

5. Di quali aspetti legali dell'OMC occorre tenere conto?

Begründung

Le bevande alcoliche possono essere importate in franchigia di dazio sotto la voce di tariffa 2106.9029 nell'ambito dell'accordo di libero scambio con l'UE. Sotto questa linea tariffale viene importato un quantitativo sempre maggiore di concentrato di succo di mela con un tenore di alcool di poco superiore allo 0,5 per cento in volume. Tuttavia questi concentrati di succo di mela contenenti alcool non vengono venduti come bevande alcoliche, bensì come succo di mela analcolico o succo di mela diluito analcolico (schorle). Sebbene i concentrati, visto il loro tenore di alcool dello 0,5 per cento in volume, beneficino dell'esenzione dal dazio, fino a un tenore di alcool dell'1,2 per cento in volume non sottostanno alla legge sull'alcool. Pertanto, trattandosi di bevande diluite, non dev'essere più dichiarato il tenore di alcool.

Questo doppio privilegio non è voluto. È piuttosto frutto di un abuso del sistema. Ne consegue una notevole pressione sui prezzi dei succhi di frutta indigeni, che si ripercuote negativamente sui ricavi delle aziende agricole e delle fabbriche di sidro. L'impatto è particolarmente negativo per gli alberi ad alto fusto che negli ultimi decenni sono stati promossi dalla Confederazione. Senza uno sbocco sul mercato si riduce il numero di alberi ad alto fusto e questo provoca effetti negativi sul nostro paesaggio e sulla biodiversità.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera, tra il 2015 e il 2021, sotto la voce di tariffa 2106.9029 sono state importate annualmente in media poco meno di 2500 tonnellate di mescolanze alcoliche di estratti e concentrati di sostanze vegetali dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande. Nel 2021 si è registrato un calo, infatti ne sono state importate soltanto 2180 tonnellate, il quantitativo più basso degli ultimi sette anni. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non dispone di altri dati statistici affidabili sulla base dei quali si potrebbe ricavare il quantitativo di concentrati di succo di frutta in generale e di succo di mela in particolare. L'UDSC non ha nemmeno informazioni riguardo alla percentuale di queste merci destinata alla vendita ai consumatori finali come bevande analcoliche.

2. La classificazione di una merce nella nomenclatura non è determinata dalle disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari, bensì dai principi del Sistema armonizzato (SA). Questo è applicato a livello internazionale ed è vincolante. Sulla base della nota giuridica 6 del capitolo 20 del SA, un succo di frutta (concentrato o no) con un tenore di alcool superiore allo 0,5 per cento in volume non può più essere classificato nella voce di tariffa 2009. Un concentrato di succo di mela di questo tipo rientra nel campo di applicazione della voce di tariffa 2106.9029 (preparazioni alimentari). In questo contesto è irrilevante se si tratta di alcool ottenuto per fermentazione o di alcool aggiunto. Anche l'ulteriore trasformazione dopo l'importazione non influisce sulla classificazione nella tariffa.

3. Secondo la nota giuridica 6 del capitolo 20 del SA, i succhi o i concentrati con un tenore di alcool superiore allo 0,5 per cento in volume non rientrano nella voce di tariffa 2009. Pertanto, una riclassificazione dei concentrati di succo di mela contenenti alcool (più dello 0,5 % in volume) nella voce di tariffa 2009, in contraddizione con la classificazione secondo il SA, e il conseguente aumento dei dazi d'importazione per questi prodotti, sarebbero considerati dai partner commerciali della Svizzera come non conformi al SA ed eventualmente come una violazione delle concessioni doganali fondate sul SA secondo l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli accordi di libero scambio.

4. Conformemente all'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande (RS 817.022.12), il succo di frutta da concentrato e il succo di frutta diluito sono bevande analcoliche. Il loro tenore di alcool non può essere superiore allo 0,5 per cento in volume. Dal profilo del diritto in materia di derrate alimentari e di protezione contro gli inganni non vi è alcun motivo di vietare la vendita di bevande analcoliche fabbricate in questo modo. È inoltre verosimile che un simile divieto violi la normativa OMC. A seconda dell'impostazione concreta del provvedimento, un divieto sarebbe in contraddizione con i seguenti impegni assunti nel quadro dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21): articolo III numero 4 (impegno a non sottoporre a trattamento meno favorevole le merci importate rispetto ai congeneri d'origine nazionale), articolo II numero 1 (impegno a garantire il trattamento previsto negli elenchi delle concessioni, cfr. risposta alla domanda 5) o articolo XI numero 1 (divieto di restrizioni quantitative all'importazione).

5. Conformemente all'elenco degli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell'OMC, l'aliquota di dazio vincolata per le importazioni sotto la voce di tariffa 2106.9029 ammonta a 85.00 fr./100 kg lordi. Per le importazioni dall'Unione europea (UE) e dalla maggior parte degli altri Paesi partner di accordi di libero scambio si applica un'aliquota di dazio preferenziale di 0.00 fr./100 kg lordi (esenzione da dazio). Questa esenzione da dazio è fondata sul protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE e sui rispettivi accordi di libero scambio conclusi con gli altri Paesi. Nel caso dell'OMC, l'adeguamento di quanto convenuto in virtù del diritto internazionale comporterebbe un deconsolidamento ai sensi dell'articolo XXVIII GATT e dovrebbe essere oggetto di negoziati con le Parti, ovvero le principali fornitrici. Nel caso degli accordi di libero scambio, sarebbe necessario revocare le concessioni preferenziali con tutti i partner commerciali interessati, modificando i rispettivi accordi.

Risposta del Consiglio federale.