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22.4252 · Postulato · 2022-10-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Il rapporto in adempimento dell'intervento è disponibile

Wortlaut

In considerazione della forte concentrazione nel mercato agroalimentare svizzero, soprattutto nel commercio al dettaglio, il Consiglio federale è incaricato di analizzare e valutare in un rapporto la concorrenza su questo mercato. Dovrà illustrare se sono necessari strumenti supplementari per attenuare eventuali conseguenze negative della concentrazione. Si tratta di esaminare in particolare se rafforzare e sviluppare il monitoraggio del mercato, previsto dall'articolo 27 della legge sull'agricoltura, allo scopo di accrescere la trasparenza nella formazione del prezzo lungo la catena del valore e migliorare l'informazione al pubblico.

Una minoranza della Commissione (Wicki, Noser, Schmid Martin) propone di respingere il postulato.

Begründung

La concentrazione nel mercato agroalimentare svizzero è molto forte, anche nel confronto internazionale. La situazione si è tendenzialmente accentuata a seguito di concentrazioni di imprese. Inoltre, i grandi commercianti al dettaglio con filiali sono sempre più presenti anche nei mercati della ristorazione e del commercio all'ingrosso, ciò che può ripercuotersi negativamente in particolare sulla posizione dei fornitori. Questa crescente concentrazione comporta dei rischi: da un lato, per gli agricoltori e i fornitori dei commercianti al dettaglio a causa di prezzi (troppo) bassi o condizioni di consegna unilaterali, dall'altro per i consumatori a causa di prezzi (troppo) alti. Con il postulato, il Consiglio federale è invitato a effettuare un'analisi della situazione della concorrenza e a spiegare se e con quali strumenti è possibile contrastare il problema. Un modo valido e liberale sarebbe quello di aumentare la trasparenza del mercato rafforzando e ampliando il monitoraggio del mercato già previsto dall'articolo 27 della legge sull'agricoltura.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, in alcuni ambiti l'intensità della concorrenza nel commercio al dettaglio può essere più bassa rispetto all'estero per vari motivi come ad esempio le dimensioni limitate del mercato o la minore sensibilità dei consumatori nei confronti dei prezzi. Nel suo rapporto in adempimento del postulato 18.4275 Caroni, il Consiglio federale ha indicato che anche la protezione doganale offre agli attori del mercato maggiori opportunità di sfruttare determinate rendite e consolida le strutture del mercato.

Per contrastare lo squilibrio tra le piccole strutture degli offerenti a livello del primario e quelle oligopolistiche degli acquirenti a livello della trasformazione e del commercio, seguendo il principio del contropotere di mercato è stato creato l'articolo 8 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Sulla scorta di questa base legale le organizzazioni di categoria e di produttori di diritto privato possono adottare misure di solidarietà collettive.

In virtù dell'articolo 8a LAgr, le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti. Dal profilo del diritto in materia di concorrenza, la definizione di prezzi indicativi rappresenta una norma speciale per il settore agricolo, utile alla compensazione dei rapporti di forza tra i produttori e i loro acquirenti. Ai sensi dell'articolo 8a capoverso 4 LAgr, per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

L'elaborazione di contratti standard conformi al diritto federale da parte delle organizzazioni di categoria e di produttori avviene sulla base dell'articolo 8 capoverso 1bis LAgr. Parallelamente a questa norma generale, della quale possono avvalersi tutte le organizzazioni di categoria agricole, per il settore lattiero esiste una disposizione speciale. In questo comparto per la compravendita di latte crudo occorre elaborare un contratto standard. Conformemente all'articolo 37 capoverso 2 LAgr, un contratto standard prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento.

In virtù dell'articolo 27 LAgr e dell'ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo (RS 942.31), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) affina continuamente l'osservazione del mercato e il suo monitoraggio, pubblicando periodicamente i dati sul mercato per i comparti frutta e verdura, latte e latticini, carne e prodotti carnei, uova, pane e cereali, semi oleosi nonché alimenti per animali. Questi includono, tra le altre cose, prezzi medi ponderati a diversi livelli commerciali. In tal modo si crea una panoramica sulla situazione di mercato da una prospettiva neutrale, consentendo ai vari attori del mercato, dai produttori fino ai consumatori, di informarsi sul suo andamento e sulle evoluzioni dei prezzi lungo le catene del valore della filiera alimentare.

Con le infografiche relative al mercato dei suini e delle uova vengono presentate informazioni approfondite sulle caratteristiche del mercato lungo l'intera catena del valore onde incrementare la trasparenza in questi mercati. Sono previste ulteriori infografiche su altri mercati. Inoltre l'UFAG sta sviluppando un nuovo portale di dati affinché la collettività possa accedere in modo ancora più semplice a questi dati e informazioni sul mercato. Sulla base dei dati disponibili, già oggi è possibile effettuare stime sulla ripartizione del valore aggiunto lungo le catene del valore.

Dati specifici di singole imprese, come ad esempio i margini, rientrano tra le informazioni confidenziali di un'azienda. Sulla scorta della base legale attuale, le imprese non possono essere obbligate a pubblicare informazioni relative ai margini. La base legale esclude una pubblicazione di tali dati specifici delle aziende. Il Consiglio federale si attiene a questa prassi. La pubblicazione di dati di questo tipo comporta il rischio di un effetto limitante della concorrenza e può agevolare accordi in materia di concorrenza illeciti ai sensi della legge sui cartelli.

In caso di pratiche illecite da parte di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa si applica la legge sui cartelli (LCart; RS 251). Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali (art. 7 cpv. 1 LCart).

Un esempio in merito è l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate (art. 7 cpv. 2 lett. c, in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LCart). Inoltre, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20) il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi, tra le altre cose, a livello di commercio al dettaglio.

Come suesposto, già oggi esistono diversi strumenti per migliorare il funzionamento della concorrenza sul mercato alimentare. Inoltre, nel rapporto del 22 giugno 2022 "Futuro orientamento della politica agricola" il Consiglio federale ha definito un ambito di intervento dal titolo "Accrescere la trasparenza e la verità dei costi". Come possibile misura per attuare questo campo d'intervento si cita l'osservazione del mercato ("Migliorare la trasparenza nella formazione dei prezzi lungo l'intera catena del valore"). Su tale base il Consiglio federale considera di proporre al Parlamento misure in tal senso nell'ambito di una futura rielaborazione della politica agricola.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.