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22.4281 · Interpellanza · 2022-11-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

- La Convenzione del 1934 tra la Svizzera e l'Impero di Persia conserva validità giuridica?

- È vero che secondo la Convenzione in caso di divorzio di cittadini iraniani può essere applicabile il diritto di famiglia iraniano?

- Quanti casi di divorzio sono trattati in Svizzera secondo il diritto di famiglia iraniano?

- In quali casi si deroga al Codice civile iraniano, come è possibile fare conformemente alla clausola d'eccezione d'ordine pubblico ("tener conto della normativa vigente in Svizzera", messaggio del CF disponibile in tedesco [BBl 1934 157 160] e francese [FF 1934 III 181, 184], cfr. interrogazione 08,1129)?

- Come giudica il Consiglio federale la certezza giuridica, in particolare per le donne iraniane che alla luce degli attuali sviluppi in Iran vogliono presentare una domanda di divorzio in Svizzera?

- Quali interessi si oppongono a una denuncia della suddetta convenzione?

- Il Consiglio federale è disposto a vagliare una denuncia di questa convenzione con l'Iran al fine di rafforzare la certezza giuridica per le persone di origine iraniana in Svizzera?

Begründung

Esiste una convenzione risalente al 1934 tra la Svizzera e l'allora Impero di Persia, l'attuale Iran, che prevede, tra le altre cose, che "nelle materie relative al diritto delle persone, di famiglia e di successione, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte resteranno soggetti alle prescrizioni delle loro leggi nazionali" (art. 8 par. 3).

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/51/415_427_511/it

In Svizzera vige quindi ad esempio l'articolo 1169 del Codice civile iraniano, secondo cui in caso di divorzio, che può essere domandato soltanto dal padre, l'autorità parentale spetta alla madre per i primi due anni di vita dei figli, di entrambi i sessi, successivamente solo per le figlie femmine, fino ai sette anni. L'autorità parentale spetta al padre per i figli maschi non appena hanno compiuto due anni e per le figlie femmine non appena hanno compiuto sette anni.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l'Impero di Persia, l'attuale Repubblica islamica d'Iran (RS 0.142.114.362), è tuttora in vigore.

2. In caso di divorzio tra cittadini iraniani dinanzi ai tribunali svizzeri è pertanto possibile che si applichi il diritto di famiglia iraniano, purché non sia contrario all'ordine pubblico.

3. Il numero di casi di divorzio trattati in Svizzera secondo il diritto iraniano non è noto.

4. Il diritto estero non è applicabile se l'esito contrasta in maniera intollerabile con l'idea svizzera del diritto. Sarebbe ad esempio il caso se l'autorità parentale fosse attribuita al padre senza valutare la situazione reale. Questo modo di procedere, che non tiene conto del bene del figlio, non sarebbe compatibile con l'ordine pubblico.

5. In caso di divorzio, la Convenzione prevede che si applichi il diritto nazionale dei coniugi. Se la sua applicazione dovesse portare a un risultato incompatibile con l'ordine pubblico, tale diritto non sarebbe applicato. La riserva dell'ordine pubblico vale in tutti i casi in cui è previsto di applicare il diritto estero. Ciò non lede la certezza del diritto.

6. La Convenzione di domicilio con l'Iran ha un campo di applicazione molto ampio: contiene disposizioni sul diritto delle persone, di famiglia e successorio, ma anche sulla libertà di viaggiare e di domicilio, sul diritto di lavorare, sulla protezione del patrimonio, sul riconoscimento delle persone giuridiche, sul trattamento più favorevole in materia di imposte e tributi, sulla libertà di commercio e d'industria, sulle garanzie procedurali in materia penale nonché sull'acquisto di fondi. La Convenzione può essere rilevante sia per i cittadini iraniani in Svizzera sia per i cittadini svizzeri in Iran. Prima di denunciare la convenzione, occorre chiarire in maniera dettagliata la sua attuale portata giuridica e politica.

6. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la portata attuale della Convenzione di domicilio conclusa con l'Iran.

Risposta del Consiglio federale.