Di fronte alla promozione di servizi finanziari dall'estero non bisognerebbe pensare a una regolamentazione a tutela della piazza finanziaria svizzera?
22.4317 · Interpellanza · 2022-12-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale:
1. La libera promozione di servizi da parte di istituti finanziari con sede all'estero non espone eccessivamente i risparmiatori residenti in Svizzera?
2. La piazza finanziaria svizzera non subisce un trattamento irrispettoso del principio di reciprocità, almeno in relazione a quei mercati per i quali gli istituti svizzeri non hanno un libero accesso per la propria promozione, o dove hanno un accesso comunque regolamentato e condizionato?
3. L'offerta indiscriminata e non soggetta a verifiche di piattaforme on line per il trading o di carte di pagamento (carte di credito e prepagate) non rischia di eludere le norme antiriciclaggio che in Svizzera sono applicate da anni?
4. Non ritiene opportuno, per i motivi esposti, regolamentare quindi l'accesso al mercato svizzero da parte di entità con sede all'estero che offrono servizi finanziari anche a persone residenti in Svizzera, introducendo l'obbligo di una licenza o, perlomeno, di una registrazione?
Begründung
L'accesso al mercato domestico svizzero da parte di istituzioni finanziarie con sede all'estero non presenta al momento un'unità di trattamento.
Da una parte la vendita alla clientela svizzera retail di fondi d'investimento esteri, quali ad esempio le SICAV lussemburghesi, spesse volte gestite dalle stesse banche svizzere, presuppone una registrazione di tali fondi presso la FINMA. Questo a tutela degli investitori svizzeri.
D'altro canto, banche e brokers stranieri di qualsiasi nazione possono liberamente offrire, spesso direttamente via internet, conti correnti, conti per il trading online, conti per le cripto-valute, carte di credito e altro ancora senza nessuna necessità di richiedere una licenza o quanto meno di registrarsi in Svizzera attraverso un rappresentante legale.
Questi attori esteri non sottostanno alle regole svizzere contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, e non offrono le stesse garanzie di solvibilità delle banche svizzere, ponendosi in un contesto di diretta concorrenza con le nostre banche. D'altro canto, le banche svizzere non possono operare all'estero, ad esempio nell'Unione Europea, senza che la stessa imponga importanti misure di sorveglianza o addirittura di creazione di affiliate all'estero. Inoltre, nel settore online è ormai prassi corrente acquisire clienti per il trading o le carte di credito. La tecnica consiste nell'indirizzare la pubblicità verso IP (indirizzi) di una determinata nazione. In questo ambito, ad esempio, le autorità italiane non si fanno problemi ad interdire tale promozione finanziaria quando avviene su internet ed è mirata a risparmiatori italiani.
Sulla base delle motivazioni esposte sopra, occorre intervenire a tutela dei risparmiatori svizzeri, della piazza finanziaria svizzera, degli sforzi mesi in atto per la lotta al riciclaggio, per imporre a queste attività estere una licenza oppure, perlomeno, una registrazione obbligatoria.
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Nel confronto internazionale, il diritto svizzero che disciplina l'attività bancaria e di gestione patrimoniale transfrontaliera dei prestatori di servizi esteri con clienti situati in Svizzera si caratterizza per un'impostazione liberale. Come già esposto nel parere in risposta al postulato 18.3071, una regolamentazione aperta al mercato promuove l'attrattiva e la competitività della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale e risponde ai principi di base dell'ordinamento economico svizzero. L'apertura della piazza finanziaria svizzera ha inoltre contribuito a far sì che numerosi prestatori di servizi esteri si insediassero in Svizzera per svolgere attività transfrontaliere. Anche i clienti in Svizzera traggono vantaggio da una più ampia gamma di servizi e dalla libertà di scelta che ne consegue. In questo contesto, nell'ambito dei lavori svolti in passato in preparazione alla legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) era stata trattata nel dettaglio e sostanzialmente respinta la questione di una regolamentazione più restrittiva per i fornitori esteri di servizi finanziari, che prevedeva, in particolare, un obbligo generale di costituire succursali (cfr. parere al postulato 18.3071). Per contro, con il nuovo articolo 28 LSerFi si è introdotta la possibilità per i consulenti alla clientela esteri di esercitare la propria attività in Svizzera soltanto se iscritti in un registro dei consulenti. Da quest'obbligo di iscrizione sono esonerati i consulenti alla clientela dei fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale, se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l'articolo 4 LSerFi, anche se il Consiglio federale può comunque subordinare tali consulenti al medesimo obbligo (art. 28 cpv. 2 LSerFi in combinato disposto con l'art. 31 dell'ordinanza sui servizi finanziari [OSerFi; RS 950.11]).
2. Il Consiglio federale si adopera in linea di massima per la reciprocità delle condizioni di accesso al mercato e per un "level playing field" (cfr. rapporto del Consiglio federale "Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile" del 4 dicembre 2020, pag. 14.) Tuttavia, una regolamentazione svizzera più restrittiva dell'accesso al mercato per i servizi finanziari esteri comprometterebbe gli sforzi compiuti finora dalla Svizzera per l'abolizione delle restrizioni in materia di accesso al mercato presenti all'estero. Per gli attori esteri le dimensioni del mercato di gestione patrimoniale svizzero sono limitate, il che relativizza fortemente il potere contrattuale e l'interesse degli altri Stati a negoziare un accesso al mercato svizzero. Non è pertanto certo che da un inasprimento del regime di accesso al mercato nei confronti dei prestatori esteri alla Svizzera deriverebbero benefici concreti. Viceversa, per la piazza economica e finanziaria svizzera prevalgono finora i benefici di una regolamentazione aperta dell'accesso al mercato.
3. I nuovi fornitori di servizi tecnofinanziari puntano alla digitalizzazione per offrire completamente online, oltre i confini nazionali, servizi finanziari tradizionali, tra cui anche servizi di pagamento. In questo contesto le raccomandazioni del GAFI costituiscono lo standard globale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. I Paesi limitrofi alla Svizzera come pure quasi tutti i Paesi nel mondo applicano già questo standard e sono regolarmente oggetto di verifiche per appurarne lo stato di attuazione. Dal momento che in linea di massima viene applicato il diritto del Paese in cui è domiciliato il prestatore, si può presumere che non esista uno spazio di vuoto giuridico. Inoltre, l'articolo 305bis (riciclaggio di denaro) del Codice penale (RS 311.0) è sostanzialmente applicabile anche se la sede del prestatore non è in Svizzera. In considerazione dei rapidi progressi compiuti nel settore dei servizi finanziari offerti esclusivamente in forma digitale, il Consiglio federale continuerà comunque a monitorare questi sviluppi, adottando all'occorrenza le misure del caso.
Risposta del Consiglio federale.