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22.4339 · Interpellanza · 2022-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel giro di 20 anni il numero degli psichiatri stranieri in Svizzera è raddoppiato. Ora è emerso che molti di questi specialisti non hanno una sufficiente padronanza della lingua tedesca.

Il fatto che una psichiatra capisca male la propria paziente può avere conseguenze fatali. In un caso (articolo della NZZ del 17.9.2022) è stata sbagliata la diagnosi, con la conseguenza che la paziente è stata erroneamente ricoverata in un reparto chiuso e trattata con antipsicotici.

1. Come è possibile evitare questi errori terapeutici?

2. Quali misure può adottare il Consiglio federale per assicurare che gli psichiatri stranieri possano comprovare sufficienti conoscenze della lingua tedesca prima che venga loro consentito di trattare pazienti in Svizzera?

3. In generale, quali misure può adottare il Consiglio federale per il personale medico specializzato a diretto contatto con i pazienti in modo da assicurare che lo specialista capisca veramente ciò che dice il paziente?

Stellungnahme des Bundesrates

1. - 3. Il Consiglio federale è consapevole che, per il corretto trattamento dei pazienti, sono fondamentali buone conoscenze linguistiche. Dal 1° gennaio 2018, al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, le autorità cantonali competenti devono pertanto verificare che i richiedenti dispongano di sufficienti conoscenze di una lingua ufficiale del Cantone (art. 36 cpv. 1 lett. c legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). I datori di lavoro sono inoltre tenuti a verificare che la persona esercitante una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della stessa (art. 33a cpv. 3 lett. b LPMed).

I requisiti specificati nella LPMed per le conoscenze linguistiche di una persona che esercita una professione medica universitaria sono requisiti minimi e corrispondono al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. I datori di lavoro e le autorità cantonali competenti per le questioni riguardanti l'esercizio della professione hanno in qualsiasi momento la facoltà di esigere un livello di conoscenze linguistiche superiore per una determinata attività.

Secondo la LPMed, le persone che esercitano una professione medica universitaria in Svizzera devono essere iscritte nel registro delle professioni mediche (MedReg), nel quale possono essere riportate anche le conoscenze linguistiche. Quest'ultima indicazione è però facoltativa e a discrezione dei soggetti. I datori di lavoro e le autorità cantonali possono consultare questi dati nel MedReg per valutare le conoscenze linguistiche delle persone interessate. Tuttavia, poiché vengono forniti a propria discrezione ed è possibile che non siano aggiornati, i dati non sono una garanzia del livello linguistico necessario per il relativo impiego. I datori di lavoro e le autorità cantonali sono pertanto invitati a verificare in altro modo il livello di conoscenze linguistiche delle persone interessate.

Il Consiglio federale parte dal presupposto che le autorità cantonali competenti verifichino in modo approfondito, soprattutto al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, che le conoscenze linguistiche delle persone esercitanti una professione medica universitaria siano effettivamente sufficienti per la relativa attività. Presume altresì che, all'assunzione di persone che esercitano la professione sotto vigilanza professionale, i datori di lavoro verifichino il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie.

Risposta del Consiglio federale.