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Presa in considerazione dei contributi AVS/AI versati e del reddito da lavoro sulla cui base sono calcolati in caso di aumento del grado d'invalidità

22.4358 · Interpellanza · 2022-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chi riceve una percentuale di rendita d'invalidità e svolge un'attività lucrativa a tempo parziale deve continuare a versare i contributi AVS/AI. Tuttavia, come confermato dal Tribunale federale nella sentenza del 16 novembre 2020 (147 V 133), questi contributi - e quindi anche il reddito da lavoro sulla cui base sono calcolati - non incidono sulla rendita in caso di successivo peggioramento dello stato di salute e di aumento del grado d'invalidità. Quale base di calcolo per la rendita si continua invece a prendere in considerazione il reddito da lavoro medio determinante all'insorgere dell'invalidità parziale.

Il caso giudicato dal Tribunale federale è il seguente: a una donna affetta da un'infermità congenita e in possesso di un diploma universitario è stata versata dal novembre del 2006, ossia quando aveva 27 anni, una mezza rendita AI. L'importo della rendita si basava su una durata di contribuzione di sei anni e su un reddito annuo medio determinante di circa 12 000 franchi. A causa del peggioramento dello stato di salute, a partire dal dicembre del 2017 all'assicurata è stata accordata una rendita AI intera il cui importo è stato calcolato sulle stesse basi del 2006. E questo sebbene l'assicurata avesse lavorato a tempo parziale per diversi anni dopo gli studi, conseguendo un reddito annuo ben superiore a 12 000 franchi e versando i relativi contributi AVS/AI.

Il calcolo dell'importo della rendita in caso di risorta invalidità entro tre anni è regolato in modo diverso: secondo l'articolo 32bis OAI, le basi di calcolo della rendita precedente rimangono determinanti soltanto se sono più vantaggiose per l'assicurato. Inoltre, con la riforma AVS 21 anche i contributi versati a partire dall'età di riferimento incidono sulla rendita e possono migliorarne l'importo. Come precisato dal Tribunale federale nella sentenza summenzionata, affinché il versamento dei contributi AVS/AI incida sulla rendita anche in caso di aumento del grado d'invalidità, il legislatore dovrebbe introdurre una disposizione analoga all'articolo 32bis OAI.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È consapevole che i contributi versati e il reddito da lavoro sulla cui base sono calcolati non incidono sulla rendita in caso di aumento del grado d'invalidità?

2. Ritiene legittimo che tali contributi non incidano sulla rendita?

3. È disposto a emanare una disposizione che preveda che, in caso di aumento del grado d'invalidità, il versamento dei contributi AVS/AI incida sulla rendita?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il sistema di calcolo per le rendite AVS e AI, come anche per le altre assicurazioni sociali, si basa sugli anni di contribuzione compiuti e sul reddito conseguito prima dell'insorgenza del rischio assicurato. I contributi versati durante il periodo d'invalidità non incidono quindi sull'importo della rendita AI. Tutti gli assicurati sono soggetti all'obbligo contributivo. Le persone che percepiscono una rendita AI, comprese quelle senza attività lucrativa, sono tenute a versare contributi all'AVS e all'AI fino all'età di pensionamento. Tuttavia, i contributi versati dopo l'insorgenza dell'invalidità non vanno persi, in quanto sono presi in considerazione per il calcolo della rendita di vecchiaia, andando così a incidere sul calcolo della rendita di vecchiaia dell'AVS.

2./3. Poiché l'insorgenza del rischio d'invalidità, che porta alla riscossione della rendita AI, presuppone di regola che l'assicurato non sia più in grado di svolgere un'attività lucrativa (nella stessa misura di prima), per principio ciò comporta sempre una riduzione del reddito. I casi in cui l'evoluzione del reddito è più vantaggiosa dopo l'insorgenza dell'invalidità e potrebbe migliorare la rendita costituiscono un'eccezione. Il calcolo dell'importo della rendita in caso di risorta invalidità entro tre anni è stato regolato in modo esplicito per evitare un peggioramento della situazione finanziaria dell'assicurato, come ad esempio dopo lo svolgimento di un lavoro a titolo di prova non andato a buon fine. In questi casi, le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano più vantaggiose per l'assicurato.

La modifica proposta nell'interpellanza causerebbe nuovi problemi. L'importo della rendita d'invalidità dovrebbe essere nuovamente calcolato per ogni assicurato che, al momento del peggioramento dello stato di salute, può dimostrare di conseguire un reddito annuo superiore a quello preso in considerazione all'insorgenza dell'evento assicurato. Ciò comporterebbe una disparità di trattamento rispetto agli assicurati che possono migliorare il proprio reddito annuo medio ma il cui stato di salute non è peggiorato. Inoltre, in caso di passaggio a un sistema con un nuovo calcolo della rendita, dovrebbero essere incluse tutte le situazioni possibili e non soltanto l'aumento del reddito con invalidità menzionato nell'interpellanza. Si pone quindi anche la questione di come trattare i casi in cui la modifica delle basi di calcolo dopo l'insorgenza dell'invalidità comporta un risultato svantaggioso per l'assicurato. A ciò si aggiunge il fatto che le persone senza attività lucrativa che ricevono accrediti per compiti educativi dell'AVS potrebbero dimostrare di conseguire un reddito superiore a quello percepito prima della concessione della rendita d'invalidità. La modifica proposta nell'interpellanza sarebbe molto complicata, ma non porterebbe a una soluzione più equa. Il Consiglio federale ritiene pertanto che una modifica della base di calcolo non sia opportuna in caso di revisione della rendita d'invalidità.

Risposta del Consiglio federale.