22.4385 · Mozione · 2022-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la legge federale sulle sterilizzazioni in modo che per ogni sterilizzazione sia richiesto il consenso libero e informato della persona interessata.
In seguito alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), è necessario legiferare in numerosi settori. Nelle sue risposte a interventi concernenti la legge federale sulle sterilizzazioni (20.3657 e 20.4386), il Consiglio federale ha sempre rinviato all'esame del rapporto della Svizzera, che si è svolto nel marzo del 2022. Secondo il Comitato della CDPD, la sterilizzazione di persone con disabilità senza il loro consenso viola il diritto all'integrità fisica e mentale di cui all'articolo 17 CDPD. Deve quindi essere vietata e dev'essere soppresso il consenso di terzi per procura.
Secondo la legge federale sulle sterilizzazioni vigente, una sterilizzazione presuppone l'informazione esauriente, la maggiore età e il consenso scritto della persona interessata. Se però si tratta di una persona considerata "permanentemente incapace di discernimento", l'espressione della sua volontà non ha alcun valore giuridico; sono determinanti soltanto i criteri cumulativi dell'articolo 7 capoverso 2.
In virtù dell'articolo 12 CDPD, la Svizzera è oggi tenuta a riconoscere la capacità giuridica delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri e a permettere loro di accedere al sostegno di cui dovessero avere bisogno per prendere una decisione o esprimere un giudizio.
La revisione della legge federale sulle sterilizzazioni dovrà dunque fondarsi sui principi seguenti:
1. Per ogni sterilizzazione è richiesto senza eccezioni il consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso sostitutivo dell'autorità di protezione degli adulti non è più autorizzato.
2. Le persone che hanno bisogno di aiuto per prendere una decisione sono indirizzate a un servizio professionale indipendente, accessibile e inclusivo che dispone di conoscenze approfondite sulla salute sessuale e riproduttiva delle persone con disabilità, sulla pianificazione familiare e sulla genitorialità assistita.
3. Un organo indipendente verifica caso per caso il rispetto del consenso libero e informato.
4. Le persone con disabilità, in particolare le donne, e le loro organizzazioni sono strettamente coinvolte nell'elaborazione del progetto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La sterilizzazione costituisce una grave lesione dell'integrità fisica di una persona e necessita pertanto del suo consenso. È per principio vietata su persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni, ma è ammessa eccezionalmente se le severe condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle sterilizzazioni sono soddisfatte.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), ratificata dalla Svizzera nel 2014, privilegia il processo decisionale assistito rispetto a quello rappresentativo (art. 12 CDPD). Il processo decisionale assistito comprende in particolare il diritto all'autodeterminazione sessuale. Di fatto si tratta dunque di valutare se la protezione della persona interessata, che è alla base della citata disposizione della legge federale sulle sterilizzazioni, sia giustificata.
Come esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Fehlmann-Rielle 20.4386, la modifica proposta implica complesse considerazioni di ordine etico. Per questo motivo aveva ventilato la possibilità di consultare la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) sugli aspetti etici e legali della sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento. Il Consiglio federale rimane del parere che questa base sia necessaria per poter valutare in che misura sia opportuna una revisione. La consultazione della CNE è stata ritardata dalla pandemia di COVID-19, ma i pertinenti lavori sono ora in corso.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di respingere la mozione. In caso di accoglimento da parte della Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva il diritto di proporre alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d'esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.