22.4397 · Mozione · 2022-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, in collaborazione con i Cantoni di frontiera, di creare ai confini nazionali varie zone di transito con alloggi e i necessari locali procedurali e amministrativi o di designare come tali edifici e terreni esistenti e di svolgervi in via esclusiva tutte le future procedure applicando per analogia l'articolo 22 della legge sull'asilo (LAsi). L'articolo 22 LAsi deve essere adeguato in modo da autorizzare l'entrata soltanto dopo una decisione d'asilo positiva.
Le domande d'asilo potranno essere presentate esclusivamente in queste zone di transito, raggiungibili soltanto dall'estero. Ciò permetterà di accertare senza ombra di dubbio da quale Paese terzo sicuro provengono i richiedenti. Non si entrerà più nel merito delle domande presentate in altro modo e in altri luoghi.
I richiedenti resteranno in una di queste zone di transito fino alla decisione definitiva e dopo una decisione negativa saranno ritrasferiti nel Paese da cui sono entrati in Svizzera.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe, in particolare per situazioni eccezionali quali guerre o catastrofi naturali.
I pertinenti articoli della LAsi, di ordinanze e altre disposizioni che contraddicono l'obiettivo del presente intervento vanno adeguati.
Begründung
Da tempo la Svizzera è investita da un'ondata mai vista di veri rifugiati e purtroppo anche da meri rifugiati economici. Molti richiedenti non ottengono l'asilo, tuttavia per i più svariati motivi non possono essere rimpatriati o espulsi. Ottengono pertanto un diritto di restare che non spetterebbe loro.
I richiedenti l'asilo di determinati Paesi, quali d'Eritrea, beneficiano di una quota di protezione dell'89 per cento: esiste pertanto di fatto una libera circolazione delle persone con questo e anche altri Stati.
Questa situazione grava enormemente sulle nostre strutture, i Comuni e i Cantoni sono allo stremo, non soltanto sul piano degli alloggi, delle scuole, degli ospedali e delle infrastrutture. Sono al limite delle loro capacità anche sul piano finanziario.
Nel quadro dell'obbligo di collaborare conformemente all'articolo 8 LAsi, è possibile esigere da ogni richiedente l'asilo che depositi la sua domanda in un luogo designato dalla Svizzera.
La Svizzera deve opporsi a questo gigantesco abuso! Ovviamente i veri rifugiati continueranno a beneficiare dell'ammissione umanitaria. Gli abusi saranno invece combattuti in maniera risoluta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'attuale situazione nel settore dell'asilo con, in tutta Europa, un elevato numero di domande d'asilo e numerose persone in cerca di protezione, mette a dura prova la Confederazione, i Cantoni e la popolazione svizzera. Finora, la collaudata collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nelle sei regioni procedurali e i diversi meccanismi di emergenza messi in atto hanno permesso alla Svizzera di gestire egregiamente la situazione. Il Consiglio federale continuerà a seguire con attenzione l'attuale situazione migratoria.
L'autore della mozione vorrebbe modificare radicalmente la procedura interna sulla falsariga di quanto previsto per la procedura all'aeroporto. Quest'ultima è tuttavia legata alle condizioni particolari che vigono in un aeroporto: i richiedenti l'asilo presenti nella zona di transito sono considerati come non ancora entrati nel territorio svizzero. Per questo, le scadenze legate a questa procedura sono tanto brevi. Se una decisione d'asilo non può essere presa dopo 20 giorni, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione (art. 23 cpv. 2 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31).
Secondo la proposta dell'autore della mozione, i richiedenti l'asilo dovrebbero, contrariamente a quanto previsto per l'attuale procedura all'aeroporto, trattenersi in una zona di transito chiusa, creata artificialmente, per tutta la durata della procedura di asilo e di allontanamento. Ciò equivarrebbe a una residenza coatta o a un internamento. In assenza di motivi di detenzione tangibili, un provvedimento di questo tipo, indotto dal semplice fatto di aver presentato una domanda d'asilo, costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nella libertà personale del richiedente. Sarebbe quindi contrario alla Costituzione federale e violerebbe le prescrizioni di diritto internazionale. Lo stesso varrebbe anche per l'obbligo di entrare nel merito di una domanda d'asilo soltanto se depositata in un centro di transito alla frontiera. Dato che agli interessati sarebbe negato l'accesso alla procedura d'asilo a prescindere dai loro motivi d'asilo (tranne nel caso di catastrofi naturali o guerre), vi sarebbe una violazione della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.
Inoltre, la gestione di tali zone di transito alle frontiere svizzere esigerebbe risorse umane e finanziarie eccessive. Le frontiere di queste zone con il resto del territorio nazionale dovrebbero essere presidiate e la Svizzera dovrebbe ripristinare in maniera duratura i controlli alle frontiere interne, il che violerebbe anche il codice frontiere Schengen.
Infine, il Consiglio federale ritiene problematico che la proposta dell'autore della mozione graverebbe in maniera eccessiva sui Cantoni di frontiera, che, in piccolo numero, dovrebbero assumersi gran parte dei compiti cantonali nella procedura di asilo e allontanamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.